Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11919 del //

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14686/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale della Regione Molise D.

N.R.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

via GIROLAMO NISIO 57, presso lo studio legale Orlandi (avvocato

Cedrich Samarughi), rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

FUSCHINO, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., (C.F. (OMISSIS)), in proprio e quale

procuratore di B a.P. ed E. in virtù di procura

generale per Notar Mariano Sannino di Isernia n. 18681 rep. del 18

maggio 2009, elettivamente domiciliato in ROMA, via G. FERRARI 11,

scala B, int. 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE,

rappresentato e difeso – dall’avvocato GIOVANNI SERAFINO, per

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106 del TRIBUNALE DI ISERNIA, emessa il

28/02/2014, depositata il 06/03/2014;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del dì

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del terzo e del

quarto motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Nella procedura immobiliare intentata ai danni di Bartoluccieuromotors srl da P.S., iscr. al n. 27/04 r.g.e. del tribunale di Isernia e nella quale si era surrogata l’agente per la riscossione Equitalia Polis spa D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 51, l’esecutata aveva opposto l’avviso di vendita notificato in data 8.2.10 dopo la cessazione della causa di sospensione conseguente all’annullamento – definitivo a seguito di ordinanza di questa Corte suprema di cassazione – di un precedente avviso di vendita, per poi intraprendere, a mezzo del suo liquidatore B.F., che agiva anche in proprio e pure nella qualità di procuratore di B.P. ed E., soci della società, il giudizio di merito con atto di citazione notificato il 22.6.10.

2. – Resistendo alla domanda Equitalia Polis spa, l’adito tribunale la accolse con sentenza n. 106 del 6.3.14, per la cui cassazione ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi, Equitalia Sud spa;

produce controricorso notificato B.F., in proprio e quale procuratore generale di B.P. ed E., soci della società già esecutata, in quanto cancellata dal registro delle imprese il 2.12.08.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – La ricorrente si duole:

– con il primo motivo, di nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario in materia di opposizione agli atti esecutivi (artt. 102 e 617 c.p.c.), non essendosi svolto il relativo giudizio anche nei confronti del procedente P.S. (essendosi l’agente della riscossione avvalso del diritto di surrogarsi nella procedura esecutiva da quegli iniziata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 51) e degli altri intervenuti R.M. e Aspra Finance spa;

– con il secondo motivo, di violazione e falsa applicazione “delle norme che impongono al giudicante la pronuncia della declaratoria di cessata materia del contendere”, deducendo che quest’ultima sarebbe stata inevitabile per essere intervenuta con Decreto 15-18.10.10 dello stesso tribunale di Isernia l’assegnazione allo Stato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 85, senza che il bene fosse tornato al debitore per mancato versamento del prezzo o mancata richiesta di ulteriore incanto;

– con il terzo motivo, di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 53, adducendo di avere dato tempestivo impulso in riattivazione – ai sensi dell’art. 627 c.p.c. – alla procedura esecutiva, con istanza di autorizzazione a rifissare le aste in data 17.12.09 e poi con notifica di avviso di vendita in data 8.2.10, in relazione alla comunicazione ed alla notifica dell’ordinanza di questa Corte –

evidentemente a definizione della causa a motivo di sospensione – n. 22483/09 rispettivamente il 4.11.09 ed il 16.2.10;

– con il quarto motivo, di violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per non aver ritenuto sanata la nullità della notifica dell’avviso di vendita, eseguito alla società estinta, anzichè ai soci di persona.

4. – Il controricorrente, nella dedotta qualità, eccepisce:

– del primo motivo, l’inammissibilità per difetto di autosufficienza sull’identità dei litisconsorti pretermessi e di interesse per mancata indicazione del vantaggio derivante dalla partecipazione di quelli al giudizio, nonchè l’infondatezza per essere gli interventi successivi al dispiegamento dell’opposizione;

– del secondo motivo, l’infondatezza, per avere l’agente di riscossione comunque dichiarato di voler procedere – una volta scaduti i termini per il versamento del prezzo di assegnazione ad un quarto incanto;

– del terzo motivo, l’infondatezza, per l’evidenza della violazione del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione e finanche dalla comunicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione che aveva definitivamente annullato il primo avviso di vendita;

– del quarto motivo, l’infondatezza, per avere gli opponenti originari – vale a dire la società Bartoluccieuromotors srl in liquidazione, in persona del liquidatore, quest’ultimo anche in qualità di procuratore dei soci ed in proprio – nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, eccepito la nullità derivante dalla notifica dell’avviso alla società in proprio, benchè ormai cancellata, anzichè ai singoli soci, violando i principi di cui a Cass. Sez. Un. n. 4062/10 e 6070/13.

5. – Poichè quanto meno con riferimento al creditore procedente P.S. – e risultando irrilevante, allo stato, ogni ulteriore approfondimento sulla qualifica di litisconsorti degli interventori indicati dalla ricorrente – è certa ed indubbia la mancata estensione del contraddittorio fin dal primo grado, il primo motivo si rivela fondato e, per di più, di carattere assorbente: non comportando la surroga ai sensi della disciplina esattoriale certo anche l’estromissione del procedente originario che non abbia inteso soddisfare i crediti dell’agente della riscossione, piuttosto il primo risultando relegato – quasi degradato ex lege – in una situazione equiparabile a quella di un interventore e ridotto ad un ruolo di attesa degli sviluppi del processo nelle forme esattoriali e con pieno diritto, sebbene quiescente ed impregiudicati peraltro i privilegi eventualmente spettanti all’agente, di prendere parte all’eventuale distribuzione finale senza alcun altro onere formale.

6. – E’ consolidata la giurisprudenza di questa Corte sulla qualità di litisconsorte necessario in capo a tutti i creditori (oltre che ai debitori), procedente e intervenuti, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio fin dalla sua instaurazione impone la cassazione delle sentenze pronunciate nei gradi di quello ai quali essi non abbiano preso parte e la rimessione perfino al primo giudice (Cass. 24 febbraio 2011, n. 4503; Cass., ord. 30 gennaio 2012, n. 1316; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25427) ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3: ed un tale principio va applicato anche alla fattispecie.

7. – Il principio non è inficiato:

– nè da Cass. 30 gennaio 2009, n. 2461, che (oltre che anteriore alle successive pronunce di conferma di quel principio e non consolidata da significative riaffermazioni) è relativa ad ogni buon conto ad ipotesi non ricorrente nella fattispecie, visto che anche il procedente originario, in virtù se non altro del titolo esecutivo che prima della surroga aveva azionato, avrebbe bene e se non altro in teoria, ma tanto bastando ai fini della salvaguardia del suo diritto di prendere parte al processo – potuto fare valere le sue ragioni perfino in via surrogatoria o di supplenza per contrastare gli effetti dell’eventuale riconoscimento dell’inerzia dell’agente di riscossione;

– nè da Cass. 5 settembre 2011, n. 18110, perchè l’esistenza del creditore procedente originario è ricavabile ictu oculi dalla stessa descrizione della procedura quale procedura esecutiva in cui si è surrogato l’agente di riscossione, ciò che postula in modo indefettibile l’esistenza di un creditore originario diverso da quest’ultimo;

– nè dalla stessa precedente pronunzia di questa Corte sul primo avviso di vendita (ordinanza 22 ottobre 2009 – riferendosi il giorno 1 ottobre alla data di deliberazione e non a quello della pubblicazione – n. 22483), alla quale analoga questione non fu posta da alcuno in questi termini e la quale piuttosto definì, peraltro con valutazione di infondatezza, un diverso profilo di non integrità del contraddittorio fatto valere dalla stessa Equitalia, relativo al mancato coinvolgimento dell’Agenzia fiscale.

8. – Pertanto, in accoglimento del primo motivo, che ha carattere assorbente di ogni altra doglianza relativa al merito delle decisioni prese dal primo giudice, la gravata sentenza va cassata e rinviata al medesimo, in persona peraltro di diverso giudicante, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e la rinnovazione del giudizio nella pienezza del contraddittorio anche ed almeno con il creditore procedente e con i creditori intervenuti che tali fossero al tempo dell’instaurazione del giudizio o che abbiano acquistato successivamente e legittimamente titolo a parteciparvi.

9. – Non trova, infine, applicazione – per essere stato accolto il ricorso – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Isernia, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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