Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11918 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SITECOAPPALTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 14^, n, 95, depositata il 6 maggio 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che – nell’ambito di giudizio avente ad oggetto cartella esattoriale per i.v.a. 1987, la decisione di appello indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del gravame della società contribuente, ha ridotto l’entità dell’atto impugnato, riscontrando, in relazione a detta annualità, l’intervenuta sanatoria L. n. 413 del 1991, ex art. 50;

– che, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (e depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2) l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e dell’art. 2909 c.c., in base al rilievo che la questione relativa alla sanatoria era stata già dedotta e definitivamente decisa con sentenza di questa Corte 1571/01, in sede di impugnativa del prodromico avviso di accertamento;

che la società contribuente non si è costituita;

rilevato:

– che la notificazione del ricorso, tempestivamente intrapresa il 20.6.2009 (con la consegna del plico notificando all’ufficiale giudiziario), si è utilmente perfezionata (nella prospettiva di cui a Cass. ss.uu. 17532/09) il successivo 4 luglio;

osservato:

– che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.L. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, (e del resto anche del previgente D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con rigorosa esclusione di qualsiasi altra questione attinente all’accertamento. (cfr. Cass. 11.150/06, 7310/06, 17937/04, 6029/02, 15207/00);

considerato:

– che, tanto premesso, deve considerarsi che le risultanze processuali, allegate dall’Agenzia, nel rispetto del criterio dell’autosufficienza e di quello di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, confortano pienamente le deduzioni difensive dell’Agenzia medesima, in merito all’avvenuta definizione della questione in sede di impugnativa del prodromico avviso di accertamento;

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia si rivela conseguentemente, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che la sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, posto che l’azione non poteva essere iniziata per inammissibilità del ricorso introduttivo.

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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