Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11918 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27883/2019 r.g. proposto da:

O.B., nato in (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dall’Avvocata Maria Eugenia Lo Bello, presso il cui studio

è elettivamente domiciliato in Trento, Piazza Cesare Battisti n.

26;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data

6.6.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.2.2020 dal Dott. Giacomo Travaglino.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 29.12.2018 il sig. O.B. impugnò la decisione della Commissione territoriale di Verona, adottata il 25.9.2018, che aveva negato al richiedente asilo ogni forma di protezione, internazionale e umanitaria, da lui richiesta all’organo amministrativo.

2. Il tribunale di Trento, investito del ricorso, lo ha integralmente rigettato.

3. Avverso il decreto del giudice trentino il difensore del richiedente asilo ha proposto ricorso sulla base di un unico, complesso motivo di censura.

4. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La difesa del ricorrente, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si duole, nella sostanza, dell’erronea valutazione, da parte del Tribunale, in ordine alla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente asilo.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. del 2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, opportunamente e dettagliatamente interrogato dallo stesso Tribunale all’esito delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale (ff. 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato) che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Correttamente esercitato risulta, poi, il dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale, che cita, all’uopo, fonti aggiornate all’anno 2017-2018 per escludere che, nell’Edo State della Nigeria (Paese di provenienza del richiedente asilo) esista una situazione di violenza indiscriminata così come normativamente descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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