Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11918 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19119-2015 proposto da:

COMMERCIO E FINANZA S.P.A. – LEASING E FACTORING IN A.S., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE MANGILI 29, presso l’avvocato FERRUCCIO MARIA DE

LORENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIELLA AUSIELLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 905/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIOVANNI BATTISTA d’ASCIA,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2007 la Commercio e Finanza s.p.a.- Leasing e Factoring conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l’Azienda sanitaria locale Napoli (OMISSIS), per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 630.759,66, a titolo di differenza tariffaria per prestazioni di radiologia rese dallo studio clinico e radiologico Minelli di R.M. & c. s.n.c., del cui credito era cessionaria.

Esponeva:

– che il predetto studio clinico aveva svolto attività ambulatoriale esterna di radiologia e terapia fisica in regime di accreditamento;

– che le prestazioni erano state compensate dalla Asl sulla base delle tariffe previste dalla delibera n. 1874 del 31 marzo 1998 della giunta regionale della Campania;

– che con sentenza passata in giudicato il Tribunale amministrativo della regione Campania aveva annullato parzialmente, su ricorso del sindacato nazionale radiologi, la predetta direttiva, nella parte in cui aveva diminuito le tariffe oltre il 20% consentito dalla legge: per l’effetto, riattribuendo vigenza alla precedente tariffa abrogata;

– che pertanto era tuttora dovuto un conguaglio per le prestazioni già erogate, contabilizzate sulla base della tariffa annullata.

Costituitasi ritualmente, la Asl Napoli (OMISSIS) eccepiva il superamento del tetto previsto di spesa, inammissibilmente comportato dall’applicazione della vecchia tariffa, più alta.

Con sentenza 28 dicembre 2010 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, in carenza di prova del mancato superamento del limite di spesa previsto e del rispetto della capacità operativa massima, che costituiva il limite normativamente previsto dalla programmazione sanitaria; con compensazione integrale delle spese di lite.

Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 16 febbraio 2015.

La corte territoriale motivava.

– che l’onere della prova del rispetto del tetto di spesa imposto incombeva sulla creditrice;

– che il superamento di tale limite era dimostrato dalle note di addebito emesse dall’Asl, non contestate.

Avverso la sentenza, non notificata, la Commercio e Finanza S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 24 luglio 2015.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 190, 342, 345 e 346 c.p.c., nonchè la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 bis, (Riordino della disciplina in materia sanitaria), e l’omesso esame di un fatto decisivo;

2) la violazione di legge e la carenza di motivazione nell’erroneo riparto dell’onere probatorio circa il rispetto del tetto di spesa.

Resisteva con controricorso la Asl Napoli (OMISSIS) centro.

All’udienza del 7 dicembre 2016 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato.

Non può essere opposto al creditore il tetto di spesa per negare il pagamento di prestazioni di radiologia regolarmente erogate, sulla base delle tariffe di cui alla Delibera 378/98, tornate ad essere vigenti dopo l’annullamento, da parte del Tribunale amministrativo della regione Campania, della Delibera 1874/1998, illegittimamente riduttiva di diverse voci.

Si tratta, infatti, di un diritto di credito perfetto, che non può essere sacrificato in virtù di limiti di bilancio efficaci solo per prestazioni ancora da erogare.

Nè appare condivisibile l’interpretazione restrittiva del gravame proposto dalla Commercio e Finanza s.p.a.: che, secondo la Corte d’appello di Napoli, guarderebbe solo il riparto dell’onere della prova del superamento del tetto di spesa, posto a carico della creditrice nella sentenza di primo grado. Dalla narratio processuale contenuta nella stessa sentenza impugnata si evince, per contro, che la parte appellante aveva contestato la ritenuta carenza di prova del credito, che assumeva dimostrato, invece, dalle distinte riepilogative, timbrate per ricevuta dall’Asl, inerenti alle prestazioni erogate: censura, che interpretata alla luce delle premesse fattuali esposte nell’atto di citazione non poteva che significare la reiterazione della pretesa creditoria fondata sull’effettiva esecuzione delle prestazioni e sul richiamo della tariffa compensativa vigente ratione temporis.

Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.

La sentenza dev’essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’accertamento del credito alla luce delle prove addotte.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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