Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11918 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 06/05/2021), n.11918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23638/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

ORTONA NAVI INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo del

Federico e dall’Avv. Laura Roso, elettivamente domiciliato presso il

loro studio sito in Roma via Denza n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, n. 308/09/2013 depositata

il 23 luglio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla società Ortona Navi International S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 224/3/2009 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente, svolgente attività di costruzioni navali, avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2004 (periodo oggetto di accertamento: 1 luglio 2004 – 30 giugno 2005). In particolare, venivano contestati: 1) ricavi di competenza del periodo ma non dichiarati in quanto la commessa (OMISSIS) sulla base del verbale di consegna del 7.6.2005 veniva imputata dall’Agenzia all’esercizio 2004 e non al 2005; b) l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi con riferimento alla commessa (OMISSIS), emergente dal confronto tra il prezzo contrattuale e i ricavi dichiarati dalla società; c) costi non di competenza 2004; d) costi di competenza 2004 ma provenienti dall’esercizio 2005.

– La CTR ammetteva la consulenza tecnica nel giudizio per la ricostruzione dell’imponibile fiscale sulla base dei criteri di competenza seguiti dall’Agenzia delle Entrate e dei rilievi formulati dal contribuente, e per la rideterminazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi per il periodo oggetto di accertamento. Il giudice d’appello motivava per relationem aderendo ad una delle ipotesi formulate dal consulente (la n. 11), in quanto congruamente motivata, scevra da vizi logici e non oggetto di specifica contestazione da, parte dell’Agenzia.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare la contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto formula motivi che, nonostante la rubrica, introducono valutazioni di fatto e/o contestazioni alla CTU inammissibili in sede di legittimità. L’eccezione dev’essere esaminata unitamente alle singole censure proposte dall’Agenzia.

-Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha ritenuto di aderire ad una delle ricostruzioni del consulente tecnico in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte dell’Agenzia, dal momento che l’onere di contestazione non si estenderebbe a ricomprendere anche le considerazioni giuridiche e le ipotesi formulate dal CTU.

-Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato. Va ribadito che “Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007, Rv. 599400 – 01; cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009, Rv. 607766 – 01 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 23530 del 16/10/2013, Rv. 628250 – 01).

– Nel caso di specie l’Agenzia non riproduce le proprie contestazioni alla CTU tempestivamente articolate e sottoposte all’attenzione del giudice d’appello e, invero, non allega nemmeno di averle avanzate, limitandosi a ritenere – erroneamente – di non aver avuto un onere di contestazione così preciso in relazione al contenuto della CTU. L’assunto non è condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte, che va ribadito anche in questa sede, dal momento che il quesito conferito al consulente tecnico riprodotto in ricorso investiva aspetti decisivi della controversia ed era onere dell’Agenzia contestare tempestivamente e in modo circostanziato le risposte a tale quesito a lei sfavorevoli.

– Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, l’Agenzia introduce il vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo, avendo il giudice d’appello aderito ad una ricostruzione operata dal consulente tecnico senza spiegare perchè tra le varie ipotesi da questi formulate, ha optato per la n. 11 contenuta alle pagg. 21-23 della relazione peritale, tralasciando il fatto che il corrispettivo indicato dal contratto di appalto era di Euro 869.740,00 a fronte di una contabilizzazione di ricavi, sotto forma di rimanenze, di Euro 521.081,00, tenuto anche conto del contenzioso esistente tra la contribuente e l’attuale proprietaria della nave, società Blu Line Srl. motivo è inammissibile. Nessun omesso esame sussiste, in quanto la stessa rappresentazione dell’Agenzia presuppone che il giudice d’appello abbia esaminato la questione traendo dal complesso dei documenti e degli elementi di prova – sulla scorta della CTU che ha specificamente motivato sul punto alle pagg. 21-23 della perizia e in particolare nelle porzioni di questa riprodotte alle pagg. 10-11 del ricorso, avendo pure tenuto conto del contenzioso tra la Blu Line Srl attuale proprietaria del natante e la contribuente – conclusioni interpretative sfavorevoli all’Agenzia e, dunque, il vizio è anche contraddittoriamente articolato. Egualmente, l’adesione alla ricostruzione del CTU n. 11 non è priva di spiegazione, considerato che in sentenza si legge come sia “congruamente motivata, scevra da vizi logici e non oggetto di specifica contestazione da parte dell’Agenzia”, nè la sentenza era tenuta a comparativamente motivare su ciascuna ipotesi ricostruttiva del perito.

– Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. l’Agenzia lamenta la violazione degli artt. 85 e 109 TUIR e la falsa applicazione dell’art. 101 TUIR per aver la CTR in primo luogo escluso gli importi oggetto di contenzioso tra l’armatore e la società, nonostante il fatto che la CTU per la parte relativa a lavori e sostituzioni dell’elica dell’imbarcazione avesse riconosciuto che la committente lamentava che “importanti lavori e sostituzioni riferiti all’elica dell’imbarcazione non sono mai stati eseguiti nonostante ci abbiate dichiarato l’esatto contrario e gli stessi siano stati da noi integralmente pagati”. In secondo luogo, l’Agenzia censura la decisione della CTR anche per aver aderito alla perizia nella parte in cui ha ritenuto che in conseguenza della mancata conclusione della causa tra la società Blu Line Srl e la contribuente l’importo oggetto di contenzioso non dovesse essere considerato ricavo non dichiarato.

– Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni. Come si legge a pag.11 del ricorso, il CTU ha dato conto del fatto che al tempo della perizia “era in corso il contenzioso tra la contribuente e l’attuale proprietaria dell’imbarcazione per un valore: a) di Euro 165.000,00 (185.000 secondo l’Agenzia) a titolo di lavori su di un’elica della motonave che è controverso fossero stati eseguiti dalla contribuente (il fatto è contestato dall’armatore) e che fossero stati pagati (il fatto è contestato dalla contribuente); b) Euro 163.658,40 per uno sconto previsto dal contratto di appalto, per accedere al quale era controverso si fossero realizzati i presupposti, dal momento che dopo l’estate 2005 la nave non era rientrata nel cantiere. Inoltre, dalla porzione della perizia riprodotta in ricorso a p.11 si evince che i due crediti maturati nel periodo di imposta ma non saldati (nella prospettazione della contribuente) dall’armatore ammontano ad Euro 328.658,00, ed Euro 20.000,00 è la differenza tra “l’importo non ancora pagato per arrivare al corrispettivo stabilito contrattualmente” dall’appalto e gli “importi ancora da incassare” non documentati, logicamente corrispondente al “nero”.

-A fronte di tali elementi recepiti dalla sentenza impugnata e dunque oggetto di accertamento in fatto, il mezzo censura la motivazione della CTR che condivide le risultanze della consulenza in modo incongruo, perchè mescola la ricostruzione operata dal CTU sull’imputazione per competenza con la quantificazione dei maggiori ricavi. Non è pertinente il richiamo che l’Agenzia nell’intestazione del motivo fa alle sopravvenienze passive dell’art. 101 TUIR, perchè la CTR non prospetta alcun credito definitivamente perso mentre, quanto ai ricavi e ai componenti del reddito di impresa (artt. 85 e 109 TUIR), a pag. 14 del controricorso viene riprodotta la parte della perizia in cui il CTU dà ragione alla ricostruzione dell’Agenzia circa l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi per Euro 348.658,40, pari al prezzo dell’appalto (OMISSIS) (Euro 869.740,00) al netto dei ricavi contabilizzati (Euro 521.081,60).

– Inoltre, il mezzo difetta anche di compiuta autosufficienza, perchè il testo del contratto di appalto e delle fatture non sono riprodotti dall’Agenzia. L’Agenzia, non riproducendo la documentazione rilevante, non mette il collegio nelle condizioni di sapere se le due voci fossero ricomprese o meno nel corrispettivo dell’appalto, e così la ricorrente finisce per non censurare utilmente per difetto di decisività la ricostruzione fatta propria dalla CTR che, argomentatamente, individua in Euro 20.000 il nero. Infine, il motivo è anche chiaramente diretto ad ottenere una rivalutazione dei fatti, ulteriore ragione di inammissibilità eccepita dalla contribuente.

– In conclusione, il ricorso va rigettato e al rigetto segue la liquidazione delle spese di lite come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese forfetarie 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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