Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11917 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27620/2019 r.g. proposto da:

U.U., nato in (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato

e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocata Maria Eugenia Lo Bello, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Trento, Piazza Cesare Battisti n. 26.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Trento, emesso in data 24.7.2019

e depositato il 5/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.2.2020 dal Dott. Giacomo Travaglino.

La Corte osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per tardività del deposito.

L’impugnazione risulta, difatti, notificata in data 4.9.2019, e (tardivamente) depositata, oltre il termine di legge, in data 26.9.2019.

Le spese possono essere compensate.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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