Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11917 del 19/06/2020
Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27620/2019 r.g. proposto da:
U.U., nato in (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato
e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,
dall’Avvocata Maria Eugenia Lo Bello, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Trento, Piazza Cesare Battisti n. 26.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.
12.
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Trento, emesso in data 24.7.2019
e depositato il 5/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28.2.2020 dal Dott. Giacomo Travaglino.
La Corte osserva:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per tardività del deposito.
L’impugnazione risulta, difatti, notificata in data 4.9.2019, e (tardivamente) depositata, oltre il termine di legge, in data 26.9.2019.
Le spese possono essere compensate.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020