Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11917 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/05/2017, (ud. 23/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.C.T.A. – AZIENDA CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI S.P.A., elettivamente

domiciliati in Roma, via Confalonieri, n. 5, nello studio dell’avv.

Luigi Manzi, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti

Vittorio Domenichelli e Guido Zago, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTERPORTO ALPE ADRIA DI CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A., elettivamente

domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6, nello studio

dell’avv. Beniamino Caravita, che la rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Marco Marpillero, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE DI UDINE,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AUTOVIE VENETE S.P.A., COMUNE

DI CERVIGNANO DEL FRIULI;

– intimati –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

INTERPORTO ALPE ADRIA DI CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A., come sopra

rappresentata;

– ricorrente in via incidentale –

contro

A.C.T.A. – AZIENDA CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI S.P.A.; COMMISSIONE

PROVINCIALE PER L’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE DI UDINE; REGIONE

AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA; AUTOVIE VENETE S.P.A.; COMUNE DI

CERVIGNANO DEL FRIULI;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, n. 624,

depositata in data 21 settembre 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 23 novembre 2016

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Coglitore, munito di delega;

sentito per la controricorrente l’avv. Marcello Collevecchio, munito

di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott.ssa ZENO Immacolata, la quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso principale, in subordine accoglimento

p.q.r. secondo motivo; rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 13 aprile 2006, la S.p.a. ACTA (azienda Conduzione Terreni Agricoli), proprietaria di una vasta area di terreno sulla quale veniva esercitata l’attività di produzione vinicola, conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Trieste la S.p.a. Interporto Alpa Adria di Cervignano del Friuli, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Commissione Provinciale per l’indennità di espropriazione, il Comune di Cervignano del Friuli e la S.p.a Autovie Venete chiedendo la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima di una parte dei propri terreni, per un’estensione di mq 136.655, sulla quale insisteva anche un fabbricato, sottoposta a procedimento ablativo nell’ambito della realizzazione dell’Interporto di (OMISSIS).

2. A tale giudizio veniva poi riunito quello di opposizione alla stima definitiva successivamente instaurato dalla suddetta Acta all’esito della determinazione della stima definitiva.

3. All’esito dell’istruttoria, durante la quale venivano acquisiti documenti ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello, previa affermazione della legittimazione passiva, in via esclusiva, della sola società Interporto, accoglieva la domanda nei termini appresso indicati: determinava l’indennità di espropriazione in Euro 2.117.375,00 e quella di occupazione legittima commisurandola a un dodicesimo per anno di quella di espropriazione; condannava la società Interporto al pagamento delle spese processuali in favore di Acta, nonchè quest’ultima al rimborso delle spese sostenute dalla Regione.

4. La corte distrettuale, in relazione alla determinazione dell’indennità di espropriazione, ha aderito alla conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, nonchè ai chiarimenti forniti dallo stesso in merito alle osservazioni delle parti e dei loro consulenti, concernenti l’utilizzazione di un parametro, ai fini dell’applicazione del criterio sintetico comparativo, desunto da un atto di compravendita del terreno che secondo la società espropriata avrebbe avuto caratteristiche diverse da quello di loro proprietà, inserito in zona con destinazione – secondo il P.R.G. del Comune di Cervignano del Fluii, ad “attrezzature di interscambio merci” N1 – nonchè l’esclusione del confronto con il valore dei terreni inseriti in zona H2.

Quanto al deprezzamento della restante proprietà, nonchè dell’azienda agricola, la Corte ha osservato che tali pretese andavano disattese “dal momento che tali quesiti non sono stati nemmeno riproposti al consulente tecnico d’ufficio”.

5 – Avverso tale decisione la società ACTA propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria, la società Interporto, che in via incidentale prospetta unica censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che la corte distrettuale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza tener conto dei rilievi svolti dai consulenti di parte, in riferimento all’erronea applicazione del criterio sintetico comparativo.

2.1. La censura è infondata.

2.2. Deve preliminarmente rilevarsi che l’accertamento del valore dei mercato di un bene costituisce un aspetto rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., 22 marzo 2013, n. 7288), evidentemente sindacabile sotto il profilo del vizio motivazionale. A tale riguardo deve rilevarsi che nella specie, a fronte delle critiche mosse all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, questi venne invitato a fornire dei chiarimenti, dei quali la sentenza impugnata (pag. 19), indicandone in maniera sintetica, ma efficace, le ragioni, ha espressamente tenuto conto, anche con riferimento alla sostanziale omogeneità del terreno la cui compravendita è stata considerata ai fini della comparazione.

Soccorre in proposito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., 9 gennaio 2009, n. 282; Cass., 7 luglio 2009, n. 15904, in motivazione; Cass., 24 aprile 2008, n. 10688).

3. Deve al contrario esprimersi un giudizio di fondatezza in merito alla seconda censura, con la quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso, per aver la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi in merito al deprezzamento subito dalla parte residua del fondo, con particolare riferimento all’azienda agricola che sulla stessa veniva esercitata dalla società ricorrente.

In ordine a tale aspetto, in relazione al quale era stata avanzata specifica richiesta, con prospettazione della sussistenza in concreto del pregiudizio e della sua liquidazione, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “tali quesiti non sono stati nemmeno riproposti al CTU”, si risolve in un “non liquet”, e in ogni caso non soddisfa in alcun modo l’esigenza di rendere una motivazione adeguata in merito alla valutazione in merito alla ricorrenza o meno del deprezzamento della parte residua del fondo espropriato. Sotto tale profilo vale bene osservare che in tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 (recepito dal D.Lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. Tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anzichè attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore (Cass., 18 novembre 2011, n. 24304, con la quale veniva confermata la sentenza che, attenendosi al riportato principio, aveva aggiunto al valore delle aree espropriate il pregiudizio subito dalle parti residue costituite da fabbricati o da terreni).

3.1. Deve in proposito ribadirsi il principio secondo cui nell’espropriazione parziale regolata dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40, va compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato, tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l’unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell’azienda agricola (Cass., Sez. un., 25 giugno 2012, n. 10502; Cass., Sez. un., 9 aprile 2008, n. 9041).

4. Con il terzo mezzo si deduce la violazione del citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, in ordine all’esclusione della legittimazione passiva della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto beneficiaria, in virtù del rapporto di concessione con la società Interporto, dell’espropriazione.

4.1 – La censura è infondata, in quanto contrastante con il costante orientamento di questa Corte secondo cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri (Cass., 18 gennaio 2013, n. 1242; Cass., 19 luglio 2012, n. 12541). L’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la società Interporto è l’unico soggetto in favore del quale è stata disposta l’espropriazione non risulta adeguatamente contrastata dalla ricorrente, che ha fatto riferimento alla scadenza della concessione ai fini della destinazione dei beni in favore della Regione, così confermando che quest’ultima ha rivestito nella vicenda ablativa il ruolo di mera autorità espropriante, in favore dell’unica beneficiaria dell’espropriazione attualmente individuabile.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si ripropone il tema della decurtazione dell’indennità nella misura del 25 per cento, sostenendosi che erroneamente sarebbe stata esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, laddove prevede la riduzione del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale.

5.1. La censura è infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a), si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso (Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 5265; Cass., 28 gennaio 2016, n. 1821).

La Corte di appello ha correttamente applicato tale principio, rilevando che la vicenda espropriativa in esame si è conclusa, sotto il profilo amministrativo, prima che fosse emanata la citata novella del 2007.

5.2. Tale rilievo di diritto intertemporale non è contestato dalla ricorrente, che, soprattutto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sostiene l’illegittimità costituzionale della norma, nell’interpretazione sopra indicata. A giudizio della Corte l’eccezione non supera il vaglio della manifesta infondatezza, ove solo si consideri che – prescindendo da ogni questione circa la ricorrenza o meno nella specie di un intervento di riforma economico-sociale – il principio fondamentale, affermato dalla giurisprudenza della Cedu e ribadito dalla Corte costituzionale nella decisione n. 348 del 2007, si fonda sul serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, e si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita.

La possibilità per il legislatore di introdurre delle limitazioni all’operatività di tale principio rientra nella sfera della sua discrezionalità, anche sotto il profilo della determinazione dell’efficacia delle relative disposizioni, e non può comportare una lesione del principio di uguaglianza.

6. Il secondo motivo, con il quale si contesta il regolamento del spese processuali, rimane assorbito.

7. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Trieste che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, che rigetta nel resto, così come il primo motivo dell’incidentale, del quale dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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