Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11917 del 10/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1571/2013 proposto da:

CONSORZIO ASI LECCE, (OMISSIS) in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

TORINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SARTORI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA

MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CAPRIOLI, ITALO

FOGGETTI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MO.CA. DITTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 649/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1995, M.A.P. convenne in giudizio il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali delle Imprese di Lecce SISRLI (oggi ASI- Lecce) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale occorsole il (OMISSIS), sulla strada statale (OMISSIS) a bordo dell’autovettura Citroen AX di proprietà del marito. Espose l’attrice che, per cause ignote, mentre percorreva la strada statale fu costretta improvvisamente a deviare la propria marcia spostandosi sulla sinistra e terminando la propria corsa su un’aiuola spartitraffico impattando, quindi, contro dei monoblocchi di cemento situati, per lavori, su detta aiuola.

Si costituì il Consorzio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto nel contratto di Appalto dei lavori che stava eseguendo sulla strada era previsto l’esonero del Consorzio da ogni responsabilità in caso di infortuni. Assunse inoltre che non poteva essergli addebitata alcuna responsabilità nella causazione del sinistro che si era verificato per colpa esclusiva della M. a causa della sua condotta di guida imprudente e contraria al Codice della strada.

Fu chiamato in causa anche Mo.Ca. titolare della ditta appaltatrice che stava eseguendo i lavori che eccepì, preliminarmente, la prescrizione del diritto dell’attrice nei suoi confronti e nel merito, osservò che i monoblocchi di cemento erano stati forniti direttamente dal consorzio e che l’appalto prevedeva solo lo scavo e la posa in opera delle tubazioni, ma non lo scarico ed il deposito delle stesse.

Il Tribunale di Lecce dichiarò l’avvenuta prescrizione dell’azione dell’attrice nei confronti della ditta di Mo.Ca. ed il concorso di colpa della M. nella misura del 50%. Quindi, condannò il Consorzio, quale proprietario dell’immobile e delle strutture oggetto dei lavori per la realizzazione della rete fognaria, al risarcimento della metà dei danni subiti dall’attrice, quantificati in Euro 269.590,50 per danno biologico e morale ed Euro 180.790,91 per danno patrimoniale, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Condannò Mo.Ca., quale custode delle attrezzature e dei monoblocchi, a rifondere al Consorzio la metà delle somme pagate all’attrice.

La decisione venne riformata dalla Corte d’Appello di Lecce che respinse la domanda della M.. Venne proposto ricorso in Cassazione dalla M. che con sentenza del 7 luglio 2010, annullò la decisione impugnata e rinviò ad altra sezione della Corte d’appello.

2. Per quel che qui rileva la Corte d’Appello di Lecce, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 649 del 26 settembre 2012 ha ritenuto la colpa concorrente della donna al 50% per la causazione del sinistro e per la restante colpa del 50% ha ritenuto responsabile il Consorzio in quanto non ha fornito nessuna prova circa la consegna del materiale da parte dello stesso alla ditta appaltatrice per l’assenza di un verbale di consegna o di qualsiasi prova a supporto di ciò.

Inoltre, i monoblocchi non solo erano depositati in una zona diversa dal cantiere Mo. ma erano stati ubicati impropriamente in una zona spartitraffico sulla quale non avevano alcun diritto nè il Consorzio nè il Mo. e dove la loro presenza rappresentava certamente un pericolo.

3. Avverso tale decisione, il Consorzio Asi propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c., comma 2 – violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza 16029/2010”.

Lamenta il Consorzio che la Corte d’Appello avrebbe dato per scontato che l’aiuola sulla quale erano situati i monoblocchi, contro i quali si è arrestata l’auto della M., si trovava fuori il cantiere mentre ciò non risultava da nessun atto processuale. Quindi avrebbe omesso di effettuare l’accertamento demandato da questa Corte e che doveva riguardare: a) se l’appaltatore avesse ricevuto in consegna o meno i cosiddetti monoblocchi, allo scopo di individuare il soggetto custode degli stessi e, quindi, corresponsabile dell’evento dannoso;

b) la corretta ubicazione del cantiere.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.p. – omesso esame di rilevanti elementi probatori”.

Il ricorrente sostiene che una volta elusi gli accertamenti indicati dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 16.029/2010, la Corte territoriale avrebbe dovuto porre a base della propria decisione le prove proposte dalle parti e già acquisite al processo, sia con riferimento all’an che con riferimento al quantum. A tal proposito ritiene il ricorrente che elementi probatori di rilevante portata, sulla base dei quali sia la precedente Corte d’Appello che il Tribunale avevano fondato la propria decisione, erano stati ravvisati nel contenuto del contratto intercorso tra il Consorzio e la ditta Mo.Ca..

5. Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo che è fondato.

Occorre partire da principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto che la Corte d’Appello non chiarisce in virtù di quali risultanze probatorie – a fronte dell’affermazione in primo grado che il consorzio s’era fatto carico del trasporto ed aveva individuato il sito di scarico e di quella contrapposta del consorzio in appello che i tubi di cemento erano stati invece consegnati all’appaltatore – abbia ritenuto che i tubi acquistati dal consorzio fossero stati consegnati all’appaltatorè. E che tale accertamento è di determinante rilievo perchè è dirimente ai fini della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.. E’ custode della cosa colui che ha su di essa un concreto potere materiale.

Infatti, nel caso di danni arrecati da cose acquistate dal committente e destinate all’appaltatore, responsabile ex art. 20151 c.c., deve ritenersi il primo se al momento del danno la consegna all’appaltatore non sia ancora avvenuta, ed il secondo nel caso contrario.

Nel caso di specie tale verifica non è stata eseguita.

E’ noto il principio secondo cui il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere “chiuso”, tendente a una nuova pronuncia (nell’ambito fissato dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato d’istruzione anteriore a quest’ultima decisione, senza possibilità di svolgere alcuna nuova attività probatoria o assertiva, trova deroga nel caso in cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una modificazione della materia del contendere, rendano necessaria una ulteriore attività del genere di quella sopra indicata, sì che quest’ultima, in tale seconda ipotesi, venga a dipendere strettamente dalle statuizioni della Suprema Corte (Cass. n. 12633/2014; Cass. n. 9859/2006).

Orbene nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva espressamente richiamato la necessità di accertamento, “l’accertamento è di determinante rilievo in relazione al principio secondo il quale… Ne consegue che, in caso di appalto dei beni acquistati dal committente è custode il committente o l’appaltatore a seconda che, al momento in cui si è verifica l’evento dannoso… essa non sia stata ancora o sia stata già consegnata dall’appaltatore”.

Quindi il compito del giudice del rinvio era quello di eseguire tale accertamento. E la Corte d’Appello ha errato perchè ciò non ha fatto, ma si è solo limitata a rilevare che il 50% della colpa doveva essere attribuita al Consorzio che nessuna prova ha fornito circa la consegna di detto materiale ed il cui acquisto è a lui attribuibile. Ciò, in quanto, manca un verbale di consegna o qualsiasi prova di qualsivoglia genere in tal senso. Non facendo neanche riferimento al contratto di appalto.

Il primo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.

6. La Corte, pertanto, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA