Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11916 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/05/2017, (ud. 22/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10822/2012 R. G. proposto da:

LANDESBAU S.P.A, in persona del legale rappresentante rappresentata e

difeso dagli avv.ti Fabio Gullotta, Federico Mazzei e Claudia

Benedetti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via

Ronciglione, n. 3;

– ricorrente –

– contro –

COMUNE DI BOLZANO, rappresentato e difeso dall’avv. Bianca M.

Giudiceandrea e dall’avv. Giampiero Placidi, con domicilio eletto

presso lo studio del secondo in Roma, via Flaminia, n. 79;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trento – Sezione

autonoma di Bolzano, n. 13, depositata in data 28 gennaio 2012;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 22 novembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Fabio Gullotta;

sentito per il controricorrente l’avv. Giampiero Placidi;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva depositata in data 28 gennaio 2012 la Corte di appello di Trento, sezione autonoma di Bolzano, pronunciando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 24703 del 2007 sulla domanda avente ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione avanzata dalla S.p.a Landesbau nei confronti del Comune di Bolzano, ha qualificato l’area ablata come non edificabile, disponendo con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento.

Avverso tale decisione la società propone ricorso, affidato a due motivi, cui il Comune di Bolzano resiste con controricorso. Memorie utrimque.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce violazione della L.P. n. 10 del 1991, art. 8, comma 2 e dell’art. 7-bis nella versione introdotta dalla L.P. n. 4 del 2008, art. 8 nonchè vizio di motivazione in relazione al contrasto con le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Con il secondo mezzo le violazioni sopra indicate vengono prospettate sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del terreno ablato, che, prima dell’apposizione di una serie di vincoli, da ritenersi preordinati all’espropriazione, era inserito in zona edificabile.

Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è una sentenza non definitiva con cui è stata risolta esclusivamente la questione relativa alla ricognizione giuridica dell’area. La Corte d’appello, senza definire, neppure parzialmente, il rapporto controverso e senza regolare le spese di lite, ha provveduto con separata ordinanza in merito all’istruzione e all’ulteriore corso del giudizio.

Deve pertanto trovare applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 3, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che prevede il divieto di impugnazione con ricorso per cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, come quelle su questioni pregiudiziali di rito, o preliminari di merito che – come nella specie – non definiscono, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

L’individuazione delle sentenze non definitive su questioni deve avvenire, come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25774), sulla base dell’evidente collegamento fra la disposizione contenuta nell’art. 360 c.p.c., comma 3, con la dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, che, nello stabilire le ipotesi in cui il giudice pronuncia sentenza, contempla anche le decisioni su questioni pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito idonee a definire il giudizio.

L’impugnazione immediata con ricorso per cassazione della decisione in esame è inammissibile, potendo essere proposta, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

La Corte deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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