Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11916 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 606/2013 proposto da:

D.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, L. TEVERE MELLINI 44 SC. BELLI INT. 13, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRIO DI PAOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARMINE LATTARULO giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI, in persona del suo Procuratore Dott.

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE RAMELLINI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA TARANTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 400/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.C. convenne in giudizio la Provincia di Taranto al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti al sinistro stradale occorso sulla strada provinciale n. (OMISSIS). Espose l’attore che nel percorrere la suddetta strada, all’altezza di una curva sinistrorsa, per evitare l’impatto con l’altro veicolo proveniente in senso inverso, perdeva il controllo dell’auto e, a causa del manto stradale ricoperto di sabbia e dall’assenza di guard rail, precipitava nella sottostante scarpata.

Si costituì la provincia di Taranto chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa la Fondiaria assicurazioni e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Taranto rigettò la domanda ritenendo che non era stata fornita la prova da parte del danneggiato dello stato di pericolo e che la causazione del sinistro fosse dovuta all’alta velocità e alla negligente condotta di guida del danneggiato.

Ritenne anche equivalente al guard rail la barriera di sabbia messa a protezione della curva.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 400 del 25 giugno 2012.

3. Avverso tale decisione, D.C. propone ricorso in Cassazione sulla base di 7 motivi.

3.1 Resiste La Fondiaria SAI s.p.a. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 2051 c.c.”.

Lamenta che il giudice del merito pur enunciando il carattere oggettivo della responsabilità del custode lo viola apertamente in quanto il rigetto della domanda altro non è che una disapplicazione della responsabilità del custode.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “il vizio di contraddittoria motivazione sull’affermazione: da un lato l’elemento sintomatico della possibilità di controllo è dato dalla circostanza che la strada si trovi all’interno del perimetro urbano del Comune e così è nella specie trattandosi di strada provinciale”.

Il ricorrente sostiene che la contraddittorietà della motivazione perchè da un lato ritiene che il custode avrebbe dovuto esercitare un maggior controllo dal momento che l’insidia insiste su perimetro urbano ma poi emette un provvedimento di rigetto.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta “il vizio di contraddittoria affermazione nella specie non è neppure riconducibile ad una attività determinata della P.A. a causa della pericolosità della strada medesima”.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta “la Violazione di legge e segnatamente degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2 e 3 dell’Allegato (Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi ritenuta nelle costruzioni stradali) al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2004, della L. 22 marzo 2001 n. 85”.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta “il vizio di insufficiente motivazione sull’affermazione.. dovendo le misure di precauzione e salvaguardia comunque essere correlate all’ordinaria avvedutezza di una persona e non potendosi estendere a condotte irrazionali o contraria a norme di diligenza primaria”.

Con i tre precedenti motivi si duole che la corte d’appello non ha indagato sul comportamento omissivo del custode arrestandosi alla valutazione della condotta del danneggiato, peraltro, al contrario di quella del custode, solo presunta. Si duole che la presenza della sabbia in sostituzione del guard rail è stata un’attività determinata e deliberata da parte della provincia. Ed inoltre sostiene l’errata interpretazione delle norme sopra richiamate che impongono l’obbligatorietà e non già una mera discrezionalità delle barriere di contenimento adottando anche precisi criteri di costruzione la cui violazione fonte di pericolo per gli utenti della strada.

4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta “il vizio di contraddittoria motivazione sull’affermazione di condotta irrazionale da parte del danneggiato (pag. 5 rigo 10 sentenza) nonchè di mancata prova di manovra scorretta da parte della vettura che proveniva in senso scorretto, tale da giustificare manovra di emergenza del danneggiato atta ad evitare l’impatto e condurre obbligatoriamente il veicolo fuori dalla sede stradale (pag. 5 rigo 16 sentenza), nella specie non è neppure riconducibile ad una attività determinata della P.A. a causa della pericolosità della strada medesima”.

4.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta “il vizio di contraddittoria motivazione sull’affermazione di sentenza anche la presenza di un guard rail non avrebbe evitato le conseguenze dannose connesse alla descritta dinamica dell’incidente (pag. 6 rigo 20 e ss.)”.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè tutti strettamente connessi e sono tutti in parte inammissibili ed in parte in fondati.

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di andare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello –

non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

Ma i motivi sono anche infondati.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza.

E’ infatti principio di questa corte che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. (Cass. n. 24419/2009; Cass. n. 993/2009; Cass. n. 20427/2008). A tale principio si è attenuta la Corte d’Appello che ha ritenuto interrotto il nesso causale sulle seguenti due considerazioni. La prima.

Non è stata provata la responsabilità dell’altra macchina antagonista che proveniva in senso contrario di marce tali da giustificare una manovra del ricorrente finalizzata ad evitare l’impatto. La seconda considerazione. Il ricorrente D. non ha avuto una guida accorta ed ossequiosa sia del limite di velocità, di 50 Km orari ivi insistenti sia della natura sdrucciolevole della strada e della presenza della curva tutto convenientemente segnalato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.900,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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