Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11915 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 27593/2019 proposto da:

B.J., nato in (OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato

e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocata Giuseppina Cicero, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via L. Ariosto n. 31.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Catania del 14.6.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.2.2020 dal Dott. Giacomo Travaglino.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Va preliminarmente osservato che il ricorso risulta (erroneamente) notificato all’Avvocatura distrettuale di Catania.

1.1. Osserva il collegio che la nullità della notificazione risulta sanata dall’atto di “costituzione” dell’Avvocatura generale dello Stato che, chiedendo di poter partecipare al’udienza di discussione della causa, ai senso dell’art. 370 c.p.c., comma 1, consente di ritenere che l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria del vizio formale sopraindicato.

2. Dinanzi alla Commissione territoriale, il richiedente asilo aveva dichiarato:

– di aver fatto parte di un gruppo giovanile che giocava al calcio;

– di aver ricevuto una richiesta di voto in vista delle imminenti elezioni da parte di un politico in cambio di alcune magliette del suo partito e di sei televisori da dividere con i suoi compagni;

– di essere stato minacciato di morte, dopo le elezioni, dal predetto politico, che gli aveva chiesto perchè non avesse votato, minacciandolo anche “perchè voleva essere pagato”;

– di essere stato picchiato in casa sua, nel (OMISSIS), da tre persone che erano andate a cercarlo, e di essere stato aiutato dai vicini;

– di essere fuggito dal Paese, su consiglio della madre, e di essersi recato in Libia, su suggerimento di due connazionali, per trovare lavoro, per poi recarsi definitivamente in Italia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio.

2.1 Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto muove dall’assunto della sussistenza di una forma di persecuzione nei confronti del richiedente asilo per motivi politici, laddove il provvedimento del Tribunale ha escluso, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede – all’esito di un sia pur sommario giudizio di non credibilità del richiedente asilo – che ricorresse una siffatta circostanza.

2.2. Osserva il collegio come il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non possa essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma del giudizio di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).

2.3. Sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte qua, nella censura della valutazione degli elementi probatori così come operata dal Tribunale in ordine alla idoneità degli stessi a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo ricorrente dello status di rifugiato: ma una siffatta censura, sotto il profilo della valutazione di credibilità del ricorrente di cui si è già detto non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto storico in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, nonostante la motivazione adottata dal Tribunale si presenti, in più punti, sicuramente carente, talvolta apodittica, altre volte tautologica, senza peraltro attingere al necessario livello di inesistenza/apparenza così come richiesto dalle sezioni unite di questa Corte per predicarsene l’inesistenza, mentre, nell’illustrazione del motivo di ricorso, in alcun modo viene evidenziata l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo, ai senso del novellato art. 360 c.p.c., n. 5: si afferma, difatti, che il Tribunale avrebbe “omesso di esaminare i fatti risultanti dalla documentazione prodotta”, ma, di tale documentazione, che resta, processualmente, un mero flatus vocis, non si rinviene alcuna ulteriore indicazione, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, così restando impedita ogni valutazione in questa sede, specie con riferimento alla documentazione medica del 9.3.2019 (proveniente, peraltro, da una s.a.s., presso la quale pare potersi presumere che il ricorrente lavorasse, anche se nulla si evince dalla lettura del ricorso) cui fa cenno il provvedimento impugnato all’ultima pagina (pagina, peraltro, nemmeno numerata) per definirla, sic et simpliciter “insufficiente” – non meno, peraltro, della sua (pur non idoneamente contestata) valutazione in diritto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa valutazione delle prove in ordine alla richiesta di protezione umanitaria e/o sussidiaria.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Con il provvedimento impugnato è stato escluso, sia pur con motivazione sicuramente insufficiente, sotto il profilo dell’attivazione del dovere di cooperazione, che il Paese di provenienza del ricorrente fosse caratterizzato da condizioni tali da consentire il riconoscimento della dette forme di protezione.

3.3. Ma, anche in questo caso, la censura muove da un duplice, erroneo presupposto di fatto – l’altrettanto apodittica affermazione di credibilità del racconto, la mera declamazione dell’esistenza di una situazione di pericolo incompatibile con il ritorno del richiedente asilo in Patria – e si risolve, ancora una volta, nella sostanziale quanto astratta contestazione nel merito della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito, con ulteriore reiterazione della censura relativa al mancato esame della documentazione che si assume prodotta, senza ulteriori quanto necessarie indicazioni in sede di giudizio di legittimità che ne consentano un giudizio di autosufficienza.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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