Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11915 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/05/2017, (ud. 22/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13247/2012 R. G. proposto da:

B.G., – G.M. – T.R. –

F.C. – P.P. – BU.AN. – bu.iv. –

F.R. rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Bruno Campagni e

Mario E. Verino, con domicilio eletto presso studio del secondo in

Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;

– ricorrenti –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandro Colzi, con domicilio eletto presso lo studio Grez e

Associati S.r.l. in Roma, corso V. Emanuele II, n. 18;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. come sopra rappresentata;

– ricorrente in via incidentale –

contro

B.G. – G.M. – T.R. –

F.C. – P.P. – BU.AN. – BU.IV. –

F.R. come sopra rappresentati;

– controricorrenti a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 467,

depositata in data 11 aprile 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 22 novembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per i ricorrenti l’avv. Verino;

sentito per la controricorrente l’avv. Colzi;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, e per il rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 11 aprile 2011 la Corte di appello di Firenze, pronunciando sulla domande aventi ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione avanzata dal signor B.G. e dagli altri comproprietari di terreni siti in (OMISSIS) nell’ambito di una procedura espropriativa intrapresa per la realizzazione di uno svincolo autostradale, oltre a determinare, in contraddittorio con la S.p.a. Autostrade per l’Italia, l’indennità di espropriazione e quella di occupazione legittima (relativamente, quanto alla seconda, al periodo compreso fra il 10 dicembre 2003 ed il 18 giugno 2008), per quanto in questa sede maggiormente rileva ha rigettato la domanda concernente l’indennità di occupazione relativa al periodo compreso fra il 23 gennaio 2002 ed il 10 novembre (recte: dicembre) 2003, relativa ad una maggiore estensione di mq 5.300, oggetto di un precedente provvedimento che autorizzava l’occupazione, poi annullato, nell’ambito dell’emissione di nuova dichiarazione di pubblica utilità conseguente a una variazione del tracciato autostradale, rilevando la mancata produzione del verbale di immissione in possesso comportava la carenza quindi della prova del mancato godimento dei beni da parte dei proprietari, non essendosi dedotto, per altro, alcun pregiudizio correlato all’indisponibilità giuridica dei terreni.

2. Avverso tale decisione i proprietari propongono ricorso, affidato a due motivi, cui la Spa Autostrade per l’Italia resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, con unico motivo, resistito da controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115, 116, 163 e 183 c.p.c.; omessa o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè “errata o carente valutazione dio prove documentali”. Si dolgono i ricorrenti dell’erroneità dell’affermazione della corte distrettuale relativa alla mancata produzione del verbale di immissione in possesso – in relazione al periodo per il quale è stata rigettata la domanda avente ad oggetto l’indennità di occupazione -, in quanto tale produzione documentale era avvenuta mediante allegazione alla relazione tecnica del consulente di parte, geom. A.M., validamente acquisita, per altro senza opposizione della controparte, agli atti del processo.

2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 167 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio: da un lato si richiama il principio secondo cui la formale redazione di un verbale di possesso, nella specie riscontrata anche dal consulente tecnico d’ufficio, fa presumere che l’amministrazione si sia effettivamente impossessata dell’immobile, con conseguente onere, a carico della stessa, di fornire la prova contraria; dall’altro si rileva che la Corte di appello non avrebbe considerato che l’ente espropriante, in sede di comparsa di costituzione e risposta, aveva ammesso che il verbale di immissione in possesso e il relativo stato di consistenza erano stati redatti in data 23 gennaio 2002.

Si aggiunge che la revoca dei precedenti provvedimenti, a seguito di una variazione del progetto, operando ex nunc, non poteva vanificare l’efficacia dell’occupazione già posta in essere.

3. Con il ricorso proposto in via incidentale condizionata la società Autostrade deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 in quanto era stato disposto l’annullamento, con efficacia retroattiva, della dichiarazione di pubblica utilità, che refluiva anche sul decreto di occupazione, ragion per cui i proprietari non avrebbero potuto chiedere la relativa indennità, ma, eventualmente, il risarcimento del danno, qualora i terreni fossero stati effettivamente occupati, circostanza da escludersi sulla base del verbale di consistenza redatto in data 10 dicembre 2003, da cui risultava che il terreno in parte era destinato a prato ed in parte era stato arato.

4. I motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto intimamente correlati.

Essi sono in parte inammissibili, ed in parte infondati.

5. La censura attinente all’erroneità dell’affermazione secondo cui i proprietari non avrebbero prodotto il verbale di immissione in possesso, al contrario acquisito agli atti del processo, si risolve nella denuncia di un vizio revocatorio, e, pertanto, assume un ineludibile profilo di inammissibilità.

Nella specie, infatti, non si prospetta alcuna erronea valutazione in merito al documento suddetto, e nemmeno il suo omesso esame, essendosi al contrario contestata, in quanto non corrispondente alle risultanze processuali, l’affermazione della corte distrettuale in ordine “alla mancanza di un verbale di immissione in possesso”, così denunciandosi quell’errore percettivo che costituisce l’essenza del vizio revocatorio. Invero la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice (Cass., 31 gennaio 2012, n. 1383).

6. D’altra parte, il tiepido accenno al principio di non contestazione non coglie nel segno, sia perchè non vengono indicate le modalità e i termini in cui la controparte avrebbe ammesso l’esistenza del suddetto verbale, cosi come dell’effettiva presa di possesso (laddove nel controricorso si afferma, con dovizia di citazioni di atti difensivi, l’esatto contrario), sia perchè l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria (Cass., 21 giugno 2016, n. 12748; Cass. 6 aprile 2016, n. 6606).

7. Rimangono pertanto assorbite le rimanenti censure circa la distribuzione degli oneri probatori inerenti alle contestazione delle risultanze del verbale di immissione in possesso, così come il ricorso incidentale, evidentemente condizionato.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

La Corte deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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