Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11915 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 130/2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO MORRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

CALVELLI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARSSA AGENZIA REGIONALE SVILUPPO E SERVIZI IN AGRICOLTURA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 775/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel marzo 2006 M.A. adiva il Tribunale di Cosenza deducendo che in data 30 gennaio 2005 percorrendo la pista blu dell’impianto sciistico di (OMISSIS), nel comune di Spezzano della Sila, aveva inforcato con gli sci una cunetta di neve fresca e di conseguenza era caduto. Precisava che la caduta era ad attribuire alla responsabilità del gestore della pista che non ne aveva curato la regolare manutenzione e aveva lasciato così che le abbondanti nevicate la rendessero pericolosa per gli utenti. Esponeva ancora che a seguito della caduta aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore e che da tale patologia oltre ad un periodo di inabilità temporanea erano derivati postumi invalidanti permanenti.

Citava dunque l’ARSSA per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

La convenuta costituitasi dedusse di aver regolarmente curato la manutenzione della pista e che la stessa non presentava alcuna anomalia fatta eccezione per quelle ordinarie derivanti dall’uso e dalle variazioni climatiche.

Il Tribunale di Cosenza con la sentenza numero 147/2011 accolse la domanda dell’attore e condannò l’ARSSA al risarcimento dei danni subiti dall’attore e quantificati nella misura di Euro 13.853,60.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 775 del 18 luglio 2012 che ha ritenuto non sussistere la prova in ordine alle modalità del sinistro.

3. Avverso tale decisione, M.A.io propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di M.A. ricorrente principale sottoscritto anche dall’avv. difensore.

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c..

PQM

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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