Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11914 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27584/2019 r.g. proposto da:

A.F., (cod. fisc. (OMISSIS) – CUI (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dall’Avvocato Antonio Cesarini, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Bergamo, Via Grismondi n. 11.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data

16.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.2.2020 dal Dott. Giacomo Travaglino.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il sig. A. (e non A.), cittadino (OMISSIS) nato il (OMISSIS), presentò domanda di protezione internazionale dinanzi alla competente Commissione territoriale, esponendo:

– di essere orfano di padre e di madre, morti, rispettivamente nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), entrambi di malattia;

– di essere figlio unico per parte di madre e di avere 7 fratelli in linea paterna;

– di essere vedovo, poichè la moglie, sposata in Libia, era deceduta;

– di aver studiato fino alla scuola secondaria e di aver lavorato come commerciante;

– di appartenere all’etnia Edo e di essere cristiano pentacostale;

di aver lasciato il proprio Paese nel (OMISSIS) e di essere giunto in Italia nel

2016, dopo aver attraversato il Niger e la Libia;

– di aver lavorato, nel (OMISSIS), su richiesta degli anziani del suo villaggio, per svilupparne la rete elettrica, stradale e delle acque

– che, nel (OMISSIS), si era rifiutato di votare per un politico, di nome O.S., se, nel villaggio, non “fosse stata messa la corrente e l’acqua potabile”;

– che gli incaricati statali avevano preparato i seggi per la votazione, ma lui ed altri giovani li avevano distrutti;

– che, quando il politico aveva appreso tale circostanza, si era presentato loro con guardie del corpo ed altri ragazzi armati, così inducendoli a prendere anch’essi le armi;

– che, nello scontro a fuoco che ne era sorto, il figlio di un sostenitore del S. (tale O.) era rimasto ucciso;

– che, dopo la sparatoria, egli si era rifugiato a (OMISSIS), a casa della sua ragazza;

– che, nel frattempo, la polizia aveva arrestato quattro anziani del villaggio che li avevano sostenuti;

– che la polizia gli aveva ordinato di costituirsi, altrimenti non avrebbe scarcerato i quattro anziani;

– che il 20 luglio, per non costituirsi, era fuggito a Lagos, ospite da un ragazzo;

– che quest’ultimo, di nome S., lo aveva avvisato che la polizia voleva andarlo a prendere, e così egli era partito per (OMISSIS), iniziando il suo viaggio per lasciare la Nigeria;

– che aveva ricevuto minacce dall’altro figlio di O., ma poi aveva cambiato la sim-card; anzi, che l’aveva trovato tramite Facebook e aveva avuto il suo numero tramite un ragazzo della sua comunità che viveva in Spagna;

– che, al ritorno nel suo Paese d’origine, sarebbe stato certamente incarcerato, così andando incontro alla morte.

2. La Commissione territoriale rigettò la domanda di protezione internazionale, senza nel contempo ravvisare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, giudicando complessivamente non credibile il racconto del richiedente asilo.

3. Il provvedimento della CT fu impugnato dall’odierno ricorrente.

3.1. La Commissione si costituì in giudizio dinanzi al Tribunale allegando documentazione ed evidenziando come il provvedimento impugnato fosse stato adottato all’unanimità dei componenti, con il voto favorevole dello stesso rappresentante dell’UNCHR.

3.2. Il P.M. concludeva per l’assenza di cause ostative al riconoscimento alternativo di una delle tre forme di protezione richieste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. All’esame dei singoli motivi di impugnazione va premessa:

a) della valutazione di non credibilità del ricorrente operata dal Tribunale e censurata, sia pur frammentariamente, dalla difesa nella relativa esposizione;

b) lo scrutino in ordine alla corretta attivazione del potere-dovere di cooperazione del giudice.

1.2. Quanto alla asserita violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo, la lunga e dettagliata esposizione della censura si risolve, nella sua più intima sostanza, in una mera contestazione in fatto degli apprezzamenti compiuti in sede di merito – onde l’improponibilità del motivo sotto la veste della violazione di legge – invocandosi, con essa, non altro che una totale rivisitazione di vicende, circostanze, accadimenti in senso difforme da quella adottata con il provvedimento impugnato, ad essa contrapponendosi null’altro che una diversa e personale valutazione.

1.3. Quanto alla contestazione della valutazione di non credibilità contenuta nel provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale, la censura è manifestamente infondata.

1.4. Il giudizio di non credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettoso tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente indicato con la pronuncia n., poichè risulta puntualmente condotto (ff. 4-5-6),

dapprima, all’esito di una analitica valutazione dei singoli fatti esposti, e, successivamente, alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, proprio alla luce di quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

1.4.1. L’analisi, tanto analitica quanto sintetica, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa e condivisibile motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

1.5. Parimenti conforme a diritto risulta la pronuncia impugnata sotto il profilo dell’adempimento del dovere di cooperazione del giudice, volta che la storia del Paese di provenienza viene puntualmente ricostruita anche (ma non solo) alla luce del recentissimo rapporto EASO Country Guide Nigeria del febbraio 2019, ove si legge, tra l’altro, che la violenza indiscriminata si sta verificando a livello così basso che, in generale, non vi è alcun rischio reale che un civile possa essere personalmente colpito da una violenza indiscriminata – escludendosene, conseguentemente, la caratteristica di Stato attualmente teatro di conflitto armato.

2. Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 205, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver il giudice di appello escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;

2.1 Il motivo, al di là dell’erronea indicazione della norma che disciplina, nella specie, il ricorso per cassazione (la violazione di legge, difatti, risponde al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3) è manifestamente inammissibile, in quanto muove dall’assunto della sussistenza di una forma di persecuzione (peraltro sovrapponendo confusamente censure relative anche al mancato riconoscimento delle domande gradate di protezione: f. 4, 11 rigo del ricorso), nei confronti del richiedente asilo per motivi politici, laddove il provvedimento del Tribunale ha espressamente e motivatamente escluso, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, all’esito di un complessivo, corretto e analitico giudizio di credibilità del ricorrente, che ricorresse una siffatta circostanza.

2.2. Nonostante l’evidente errore (viene richiamato l’art. 360 c.p.c., n. 5) ravvisabile nel titolo del motivo in esame, osserva il collegio come il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma del giudizio di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).

2.3. Sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte qua, nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale in ordine alla idoneità degli stessi a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo ricorrente dello status di rifugiato: ma una siffatta censura, sotto il profilo della valutazione di credibilità del ricorrente di cui si è già detto (supra, sub 2.1. e ss.) non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto storico in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, qualora la motivazione adottata si presenti, come nella specie, del tutto scevra da errori logico-giuridici sostanziati dall’omessa valutazione di un fatto decisivo (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 2, lett. f), ex art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice di merito erroneamente escluso la sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

3.2. Con il decreto impugnato, è stato espressamente escluso, come si è già poc’anzi sottolineato, che il Paese di provenienza del ricorrente fosse caratterizzato da condizioni tali da consentire il riconoscimento della detta forma di protezione.

3.3. Anche in questo caso, la censura muove da un duplice, erroneo presupposto di fatto – la credibilità del racconto, l’esistenza di una situazione di pericolo incompatibile con il ritorno del richiedente asilo in Patria – correttamente ed espressamente disconosciuti dal provvedimento impugnato, e si risolve, ancora una volta, nella sostanziale contestazione della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito.

3.4. Per altro verso, la parte ricorrente tenta di sollecitare a questa Corte una rivalutazione di merito della domanda sul profilo della pericolosità interna del Paese – e sul pericolo di danno collegato ad un eventuale rientro in Patria del ricorrente – sollevando doglianze in punto di fatto sulla cui valutazione il tribunale ha reso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, che non è stata neanche censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma solo attraverso l’allegato vizio di violazione di legge. Sul punto, va nuovamente ricordato come la motivazione del provvedimento impugnato abbia convincentemente evidenziato, anche sulla base delle fonti di conoscenza consultate previa attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, che il Paese di provenienza del richiedente non è attraversato attualmente da una violenza diffusa e generalizzata – con un giudizio che non può, dunque, essere censurato dal ricorrente nei termini sopra ricordati.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di legge del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con particolare riferimento all’erronea valutazione della autonoma rilevanza giuridica dei fatti idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, tali da compromettere il raggiungimento degli standards minimi per una esistenza dignitosa.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Alla luce dell’insegnamento della sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite di questa Corte, (che, in proposito aderisce al filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018), in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

4.2. Tale valutazione comparativa è stata compiutamente e correttamente effettuata dal Tribunale, volta che, al di là ed a prescindere dalla circostanza che la fuga del ricorrente sia stata dettata dall’esigenza di sottrarsi a una grave situazione di violazione dei diritti umani, si è comunque negato che quest’ultimo abbia conseguito un apprezzabile grado di integrazione sociale, in termini di vita lavorativa, privata e familiare, nel nostro Paese, senza che questa parte di motivazione sia stata in alcun modo censurata nell’esposizione del motivo di ricorso (in specie sotto il profilo della necessaria integrazione del ricorrente nel Paese di accoglienza).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA