Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11914 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27064/2008 R.G. proposto da:

G.V., (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di

legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA G.V. V.

E F. S.S.; M.R. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA M. F.LLI

D.R. E G.; S.S. (SCNSFN70D2OL781L), in

proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’AZIENDA

AGRICOLA S.S. E GI. S.S.; A.N.G.

(C.F. (OMISSIS)); C.G. (C.F. (OMISSIS));

CA.EN. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di legale (O

rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA CA.EN., NE. E

gi. S.S.; D.P.O. (C.F. (OMISSIS));

D.F.M.T. (C.F. (OMISSIS)); F.C. (C.F. (OMISSIS));

L.G. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA ISEO DI L. S.S.;

MA.FR. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA MASTROLAT DI MA. S.S.;

P.M. (C.F. (OMISSIS)); Z.T. (C.F. (OMISSIS));

DO.LO. (C.F. DSSLRS70H06E349D), in proprio e nella qualità di

legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA CANOVA DI DO.LO. ED

ER. S.S.; R.D. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA

R.D. E M. S.S.; R.E. (C.F. (OMISSIS));

RO.NI. (C.F. (OMISSIS)); DO.RO. (C.F. (OMISSIS)), in proprio

e nella qualità di legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA

BROGNOLIGO DI DO. S.S.; T.R. (C.F. (OMISSIS));

TU.MA. (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Griffo ed elett.te

dom.ti presso lo studio dell’avv. Roberto Liberatore in Roma, Via

Muggia n. 21;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore dott.

Ru.Ro.Ma., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del controricorso, dall’avv. Giorgio Musio ed elett.te dom.to in

Roma, Via Vigliena n. 2, presso lo studio dell’avv. Alessandro

Falconi Amorelli;

– controricorrente –

e contro

CO.EN., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 38/08

pubblicata il 2 ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

novembre 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) proposto dal sig. G.V. ed altri (gli stessi soggetti attuali ricorrenti, nelle medesime qualità), i quali hanno quindi proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito il curatore fallimentare.

Questa Corte, all’udienza di discussione del 10 febbraio 2015, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti, litisconsorti necessari, sig.ri Co.En., + ALTRI OMESSI

Non risultando eseguita l’integrazione del contraddittorio disposta dal Collegio, è stata fissata una nuova udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Poichè risulta omessa l’integrazione del contraddittorio nel termine fissato nell’ordinanza che l’ha disposta, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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