Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11913 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15101/2013 proposto da:

S.D., (OMISSIS), M.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

CLARIZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato S.D.

anche difensore di sè medesimo e giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DITTA F.LLI V. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

TOYOTA MOTOR ITALIA SPA;

– intimata –

nonchè da:

TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A., in persona del suo amministratore

delegato pro tempore Dott. G.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA, 26, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA TOSATO, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIULIO RAFFAELE IPPOLITO, ANDREA NERVI giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.D. (OMISSIS), MALARA IOLE

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

CLARIZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato S.D.

anche difensore di sè medesimo e giusta procura speciale a margine

del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

M.I. (OMISSIS), CONCESSIONARIA TOYOTA F.LLI

V. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 231/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 11/05/2012, R.G.N. 157/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ROMANO CERQUETTI per delega;

udito l’Avvocato GIULIO IPPOLITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.D. e M.I., rispettivamente utilizzatore ed acquirente di un’autovettura Toyota Carina, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria la Toyota Motor Italia S.p.A. e la Concessionaria Toyota F.LLI V. di (OMISSIS), deducendo che l’autovettura acquistata aveva evidenziato un grave difetto in occasione di un brusco rallentamento effettuato 120/140 km in curva, non riuscendo a mantenere la giusta traiettoria, tanto che era stato necessario effettuare sii una vistosa correzione dello sterzo.

Nonostante alcuni interventi e sostituzioni da parte della Toyota Motor e da parte della Concessionaria, il difetto non veniva eliminato.

Tanto premesso chiedevano, accertata la responsabilità solidale delle convenute in ordine di vizi dedotti, la condanna in solido o per quanto di ragione alla riduzione del prezzo di acquisto ed al risarcimento di tutti i danni dedotti, oltre alla rifusione di tutte le spese.

Il Tribunale accoglieva la domanda nei soli confronti della Concessionaria Toyota e determinava la riduzione del prezzo di acquisto nella misura del 20% dell’importo, ordinando la restituzione di quanto pagato.

A seguito di impugnazione principale di S. e di M. ed incidentale della Concessionaria, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 maggio 2012, rigettava la domanda e condannava S.D. e M.I. al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso questa decisione propongono ricorso S.D. e M.I. con quattro articolati motivi.

Resiste con controricorso la Toyota Motor Italia e propone ricorso incidentale.

Resiste con controricorso la concessionaria F.Lli V..

Resiste con controricorso al ricorso incidentale S.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. Insufficiente ed erronea,falsata incongruente motivazione determinata da travisamento ed arbitraria interpretazione delle univoche risultanze istruttorie. Eccesso di potere.

I ricorrenti lamentano che il giudice d’appello ha erroneamente interpretato la prova testimoniale espletata in primo grado e le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo e della c.t.u..

2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che, nonostante le ripetute prove su strada eseguite dopo l’acquisto ed i risultati degli accertamenti tecnici giudiziali, non era emersa l’esistenza di alcuna componente dell’autovettura in sè per sè affetta da difetto di costruzione, nè alcun vizio di assemblaggio dei vari pezzi del veicolo nel loro complesso considerati, ed anzi, può dirsi accertato il contrario.

Del resto gli stessi attori non avevano saputo nemmeno in via ipotetica indicare quale difetto di costruzione o di assemblaggio poteva essere all’origine del fenomeno descritto. La Corte d’appello ha ritenuto che il fenomeno lamentato, lungi dal manifestare un vizio di costruzione, era in realtà normalmente verificabile in dipendenza delle descritte particolari modalità e condizioni d’uso dell’automezzo, definibili come condizioni estreme, e di per sè comunque rischiose per qualsiasi autovettura e non certo come normale destinazione d’uso del mezzo.

3. I ricorrenti solo apparentemente denunziano violazione di legge, ma in realtà tutto il motivo si incentra su una valutazione delle prove e degli accertamenti tecnici diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito, senza alcuna individuazione di effettivi punti di contraddittorietà che affliggerebbero la motivazione impugnata.

4. In relazione alla censura di vizio di motivazione si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, gli apprezzamenti del giudice del merito si concretano in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Inoltre la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Cass. 07/01/2009, n. 42.

5. Il secondo motivo, con cui si contesta il rigetto della richiesta di condanna per responsabilità aggravata; il terzo motivo, con cui si ripropone la domanda in relazione alle varie voci di danno;il quarto motivo,con cui si contesta la misura delle spese liquidate inferiori a quanto previsto dalle tabelle professionali vigenti,sono assorbiti dal rigetto del primo motivo.

6.Con il ricorso incidentale la Toyota Motor censura la sussistenza della legittimazione attiva dell’ utilizzatore S.D..

Il motivo è inammissibile in quanto la Corte di appello ha ritenuto assorbito il motivo sulla carenza legittimazione attiva del S. dal rigetto della sua domanda.

Le spese del giudizio si compensano fra i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi.

Seguono la soccombenza fra i ricorrenti principali e la Concessionaria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali fra i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese processuali nei confronti della concessionaria Fratelli F.V., liquidate in Euro 2.900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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