Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11913 del 07/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 07/05/2019), n.11913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29504-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO GRIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8267/392016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2005 (cd. redditometro) in relazione alla decadenza per omessa produzione documentale a seguito di invito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4. La CTR ha in particolare statuito che l’invito ad esibire la documentazione richiesta non conteneva lo specifico avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione.

T.T. si costituisce con controricorso. Eccepisce l’inmmissibilità del ricorso: a) per tardività, essendo stato notificato il 5.12.2017 in relazione a sentenza pubblicata il 13.12.2016, non applicandosi alla fattispecie la sospensione semestrale ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 9, conv. in L. n. 96 del 2017, in mancanza di istanza di definizione agevolata, mai avanzata dal contribuente; b) nonchè per l’esistenza di un giudicato esterno, relativo a cartella di pagamento prodromica all’atto impugnato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Sul punto va premesso che il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio”. Ai sensi dell’art. 11, comma 9, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

Da ciò emerge che per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente – trattandosi di sua scelta insindacabile – ma ai fini dei termini per la proposizione del ricorso la sospensione è automatica, per rendere attuabile il dettato normativo.

Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purchè spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. anche in tal senso la Circ. 28 luglio 2017 n. 22/E dell’Agenzia delle entrate, la cui interpretazione si condivide).

2. Va altresì respinta l’eccezione di giudicato esterno (sentenza della CTP emessa in relazione alla cartella di pagamento successiva all’avviso di accertamento di cui al presente ricorso) in mancanza di prova sul passaggio in giudicato della sentenza, riportata nel contesto del controricorso senza la relativa attestazione, e trattandosi comunque di atto diverso e successivo all’atto impugnato. Peraltro emerge dalla sentenza citata che la cartella, fa seguito ad accertamento portante il numero (OMISSIS), diverso dall’atto oggetto della presente controversia, come indicato a pag. 2 della sentenza impugnata.

3. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice di secondo grado, l’invito rivolto al contribuente al fine di fornire la documentazione conteneva lo specifico avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione, riportando al tal fine stralcio dell’avviso impugnato contenente detta avvertenza.

4. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ritenuto che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purchè accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco (cfr. Cass. n. 11765/2014).

Nella fattispecie la ricorrente Agenzia ha dimostrato riportando in ricorso stralcio dell’atto impositivo – che questo conteneva tale avvertimento, con conseguente legittimità della sanzione di inutilizzabilità della documentazione tardivamente esibita.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA