Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11912 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27566/2019 r.g. proposto da:

K.S., nato in (OMISSIS) (cod. fisc. provv. (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dall’Avvocata Lidia Bianco Speroni, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Brescia, Piazza Vittoria n. 8.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi

n. 12.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia del 3/8/2019 RG 4038/12;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.2.2020 dal Dott. Giacomo Travaglino.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il sig. K. propose domanda di protezione internazionale alla competente Commissione territoriale, che ne dispose l’audizione in data 10.7.2018.

2. Dinanzi alla Commissione, con l’assistenza di un’interpreta di lingua Punjabi, il richiedente asilo dichiarò:

– di essere nato in Pakistan, nel distretto di Gujranwala;

– di essere scolarizzato e di aver lavorato in patria come tassista;

– che la propria famiglia era composta dai genitori e da un fratello minore;

– di essere espatriato perchè un uomo di nome W. voleva ucciderlo;

– di essere partito nel (OMISSIS) alla volta di (OMISSIS), per poi spostarsi in (OMISSIS), ove la sua domanda di protezione internazionale era stata respinta;

– di essere ancora ricercato dai familiari del predetto W., noto gangster del quartiere, ucciso da un suo vicino di casa che aveva poi trovato rifugio presso la sua abitazione, suscitando così l’ira dei familiari dell’ucciso, che avevano peraltro riconosciuto come l’accaduto fosse stato conseguenza delle minacce dell’assassino;

– che gli stessi familiari del defunto avevano denunciato l’omicidio alla polizia, descrivendone incomprensibilmente, come autori, oltre al fratello dell’assassino, una terza persona con le fattezze di esso esponente;

– che alcune persone, tempo dopo, lo avevano accusato di aver intrattenuto una relazione con la nipote della vittima, di casta superiore alla sua, tanto che il padre della ragazza aveva incaricato alcune persone di percuoterlo;

– che, su consiglio di un politico (nonchè avvocato) locale, I.K. che aveva suggerito di lasciare il Paese tanto a lui quanto al fratello, almeno finchè i veri assassini non fossero tornati in Pakistan – era andato a vivere in Belgio, mentre il fratello si recava in Sudafrica;

– che, in Belgio, era stato ospitato da un connazionale e dal figlio, che tornavano spesso in Pakistan, cercando di convincere la famiglia W. della sua innocenza, ricevendone, peraltro, reiterate minacce;

– che, nel (OMISSIS), il figlio del suo ospite, tornato in Pakistan, era stato ucciso;

– Che il padre del ragazzo era convinto che l’omicidio fosse stato opera della famiglia W., a causa dell’ospitalità concessa all’odierno ricorrente, e poco dopo moriva di cuore;

– che, all’esito di queste vicende, egli si era recato in Italia, temendo di essere ucciso a sua volta, al suo ritorno in Pakistan.

3. Tanto la Commissione quanto il Tribunale rigettarono la domanda.

4. Avverso tale provvedimento, il sig. K. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi di censura.

4.1. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono meritevoli di accoglimento il primo e il secondo motivo di ricorso.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità del ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1, lett. a2) della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

2.1 Il motivo è inammissibile, presupponendo una asserita forma di persecuzione nei confronti del richiedente asilo laddove il provvedimento del Tribunale ha escluso, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede – all’esito di un fondato e convincente giudizio di non credibilità dell’istante – che ricorresse una siffatta condizione.

2.2. Osserva preliminarmente il collegio come il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non possa essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma del giudizio di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).

2.3. Sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte qua, nella censura della valutazione degli elementi probatori così come operata dal Tribunale in ordine alla idoneità degli stessi a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo ricorrente dello status di rifugiato: ma una siffatta censura, sotto il profilo della valutazione di credibilità del ricorrente, può trovare ingresso in questa sede soltanto nei limiti già indicati da questa Corte con la recente ordinanza n. del 2020, e cioè lamentando una non corretta applicazione dei principi che impongono al giudice di merito di esaminare i singoli elementi del racconto secondo un criterio non puramente atomistico, caratterizzato da una (non legittima) scomposizione/dissociazione/confutazione di ciascun singolo fatto esposto rispetto al generale contesto narrativo, bensì procedendo alla necessaria, e ben diversa, disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo. Si è condivisibilmente osservato (Cass. /2020, cit.) come la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non possa ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares.

2.4. Nella valutazione di credibilità della narrazione, il Tribunale si è rigorosamente attenuto a tali principi, volta che (ff. 5-6 del provvedimento impugnato) vengono dapprima valutati i singoli elementi del racconto, evidenziandone l’insanabile contraddittorietà quanto alle ragioni dell’espatrio – dapprima per motivi politici, come risulta dal contenuto del modello C3 in atti, poi in seguito a presunti timori di rappresaglia dei familiari dell’uomo assassinato, poi in conseguenza di una relazione sentimentale con la nipote del defunto (erroneamente indicata come sorella a f. 5, rigo 7), infine all’esito di generiche controversie sulla proprietà di alcuni terreni, mai riferite in precedenza ed emerse soltanto nel corso dell’audizione disposta dal Tribunale – per poi condivisibilmente concludere nel senso di una complessiva ed irredimibile non credibilità dell’intera narrazione resa dal richiedente asilo.

2.5. Il motivo di ricorso (che si dilunga inutilmente per più pagine sulla presunta situazione del Paese di accoglienza, corredate da numerose citazioni giurisprudenziali che il Tribunale ben mostra di conoscere) non può, pertanto, trovare accoglimento, stante la sua struttura espositiva, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto storico in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente (se non nei limiti poc’anzi decritti, sotto il profilo della credibilità del richiedente asilo) il merito della causa, volta che il giudizio del Tribunale viene contestato e contrastato sulla base di affermazioni che mirano esclusivamente a sovrapporre una diversa ricostruzione e valutazione di tali fatti storici ponendoli in astratto e soltanto formale dissenso da quella compiuta dal giudice di merito.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 360, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per aver valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili e senza corretto esercizi dei poteri officiosi.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

3.2. Con il provvedimento impugnato è stato escluso, con motivazione sicuramente sufficiente, sotto il profilo dell’attivazione del dovere di cooperazione, che il Paese di provenienza del ricorrente fosse caratterizzato da condizioni tali da consentire il riconoscimento della dette forme di protezione.

3.3. La censura muove, nella sua più intima sostanza, da un duplice, apodittico ed erroneo presupposto di fatto – l’altrettanto apodittica affermazione di credibilità del racconto, la mera declamazione dell’esistenza di una situazione di pericolo incompatibile con il ritorno del richiedente asilo in Patria fondata sul contenuto di Coi in parte meno aggiornate (risalenti agli anni 2014-2015) rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale – e si risolve, ancora una volta, nella sostanziale quanto astratta contestazione nel merito della valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, in particolare sotto il profilo declinato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il Tribunale espressamente esaminato, in ossequio al proprio potere dovere di cooperazione (la correttezza del cui esercizio è infondatamente contestata dal ricorrente), il contenuto del rapporto EASO Contry of origin report Pakistan security situation del 2018, conseguentemente escludendo l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale.

4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione apparente per non avere il Tribunale di Brescia riconosciuto l’esistenza di una protezione umanitaria ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza per motivi politici.

4.1. Il motivo è fondato, nei limiti di cui si dirà.

4.2. Va preliminarmente osservato come non risulti conforme a diritto il principio affermato dal Tribunale bresciano (f. 9, righi 1-4) secondo il quale “il ricorrente non avrebbe allegato fatti meritevoli di protezione diversi da quelli esaminati per il riconoscimento della protezione internazionale”.

4.3. Non può, difatti, darsi seguito (poichè privo di qualsivoglia fondamento normativo, e frutto di un’interpretazione in malam partem impredicabile in tema di diritti fondamentali) all’orientamento talvolta espresso da questo stesso giudice di legittimità (Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020), secondo cui dovrebbero essere allegati, ai fini del giudizio reso in tema di protezione umanitaria, fatti diversi da quelli prospettati per le altre forme di protezione – affermazione che contraddice il basilare dovere del giudice di qualificazione della domanda sulla base degli stessi fatti storici allegati dalla parte istante.

4.4. Non si può in alcun modo trascurare, difatti, la necessità di collegare la norma che disciplina la protezione umanitaria ai diritti fondamentali che ne costituiscono il presupposto. Gli interessi protetti non possono restare imprigionati nella camicia di Nesso di regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè, come già puntualizzato da questa Corte ancor prima della recente pronuncia a sezioni unite, l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra le altre, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). E, come ancora ricordato dalle Sezioni unite, le relative basi normative “non sono affatto fragili”, ma “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, comporta l’evoluzione della norma (elastica) sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorirne e di radicarne l’attuazione. In conformità con l’approccio scelto da questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, oltre che dalla preponderante giurisprudenza di merito) e condiviso dalle Sezioni Unite, occorre, pertanto, accordare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

4.5. Il giudizio comparativo tra la condizione personale del richiedente asilo e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio – giudizio alla luce del quale, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018), andranno valutati funditus, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, la attuale condizione dell’istante nel Paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza – non può prescindere dall’analisi e dal significato del sintagma “condizione di vulnerabilità” vulnerabilità che, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite, rappresenta soltanto uno dei requisiti per i quali può riconoscersi la protezione umanitaria.

10.4. E’ stato definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (per tutte, Cass. 4455/2018):

1) Che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

2) Che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).

3) Che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

4) Che era necessario dar seguito a quell’orientamento di legittimità (inaugurato dalla citata Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19) nonchè della prevalente giurisprudenza di merito, che assegnava rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

4.6. Il collegio esprime convinta adesione (al di là del vincolo ex lege che lo impone) a tale insegnamento, con le precisazioni che seguono.

4.7. Chiariti i principi posti a presidio dell’istituto della protezione umanitaria, caratterizzata dalla morfologica esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione), va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano.

4.8. Il giudizio di bilanciamento evocato dalle sezioni unite di questa Corte, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha, si ripete, testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine. Grado di integrazione effettiva che, peraltro, è sintagma del tutto diverso da quello rappresentato dalla condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, rappresentata “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (il principio è stato affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).

5. Nella specie, il provvedimento impugnato non è conforme ai principi sopra enunciati.

5.1. Si legge, difatti, nel corpo della motivazione dello stesso decreto oggi impugnato – all’esito della pur corretta acquisizione, da parte del tribunale, delle informazioni necessarie all’adempimento del suo indefettibile potere/dovere di cooperazione – di una situazione complessiva della regione del Punjab tale da ritenere che il contesto sociale, politico e ambientale sia idoneo a costituire un significativo vulnus agli interessi di rango primario della persona (“la situazione del Pakistan presenta talune criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti della persona, come da rapporto ECOI citato”, si legge a f. 9 del provvedimento impugnato), con conseguente legittimità dell’ipotesi di una oggettiva vulnerabilità della posizione del richiedente asilo – in tal senso, di recente, risultano essersi espressi la Corte di appello di Milano, il Tribunale di Venezia, quello di Salerno e quello di Ancona (provvedimenti che, pur non costituendo, ovviamente, precedenti in alcun modo vincolanti, vanno pur sempre considerati da questa Corte, chiamata ad assicurare la conforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale).

5.2. Lo stesso Tribunale, infine, riconosce, nella parte finale del suo articolato provvedimento, quale “elemento certamente meritevole e

apprezzabile”, l’assunzione lavorativa ottenuta dal ricorrente nei mesi compresi tra la richiesta di protezione internazionale e il suo rigetto – pur ritenendo (correttamente, in punto diritto) non sufficiente la sola circostanza dell’integrazione lavorativa e sociale ai fini del più complesso giudizio comparativo di cui sopra.

Ne consegue il rigetto dei primi due motivi del ricorso e l’accoglimento del terzo.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa, in relazione al motivo accolto, il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento al Tribunale di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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