Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11912 del 15/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

O.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 27^, n. 43, depositata il 20 novembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente, ragioniere commercialista, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 2000 al 2003, assumendo di svolgere la propria attività professionale il locali di terzi e senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che il nucleo essenziale della decisione di appello risulta così motivata: “Venendo quindi al merito del caso in specie, dai documenti prodotti in primo grado e anche in questo grado di appello, va rilevato che O.D. presenta negli anni in questione ricavi assai modesti (varianti da L. 30.251.000 nel 2001, a Euro 33.345,00 nel 2003) quote di ammortamento di beni ammortizzabili pressochè minime (da L. 2.740.000 nel 2000 a Euro 1.756,00 nel 2004), spese relative agli immobili in locazione (mediamente L. 4.500.000 annui) e solamente per l’anno 2004 compensi a terzi per Euro 1,762,00. Appare quindi evidente che lo studio professionale in questione sia sostanzialmente privo di quelle strutture necessario per svolgere con ragionevole ampiezza la propria attività professionale”; rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32, 58 e 61” e formulato il seguente quesito di diritto “se, nel giudizio in appello del processo tributario, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61, l’appellante debba depositare, a pena di decadenza, nuovi documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, nonchè memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima di detta data, con la conseguenza che erra la C.t.r., la quale non abbia.

dichiarato l’inammissibilità delle deduzioni difensive svolte dall’appellante con la memoria illustrativa del 6.6.2007, nonchè delle produzioni documentali alla stessa allegate, atteso che l’udienza di discussione si è svolta in data 9.6.2007”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “insufficienza della motivazione su di un fatto decisivo del giudizio” per l’assenza, nella decisione, di ogni argomentazione in merito al fatto che il contribuente svolgeva la propria attività nell’ambito di uno studio professionale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che – atteso che dalla sentenza impugnata emerge l’avvenuta produzione in appello di documentazione rilevante al fine del decidere, ma non anche la relativa tardività, e, ancora, l’esercizio dell’attività del contribuente in locali di terzi, ma non anche nell’ambito di un associazione professionale – il ricorso dell’Agenzia si rivela improcedibile;

– che deve, invero, rilevarsi che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, stabilisce (nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006) che “insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:… d) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” e che questa Corte (cfr. Cass. 2855/09, 28547/08 e 21080/08 e, in relazione alla precedente formulazione della disposizione, Cass. 570/98; v., altresì Cass. 10722/02 e 4266/98) ha evidenziato che detto onere deve essere necessariamente osservato entro quello stesso termine (di venti giorni dalla notificazione del ricorso alle controparti), che l’art. 369 c.p.c., comma 1, fissa per il deposito del ricorso in Cancelleria;

– che deve, peraltro, osservarsi, che tale onere non è stato assolto dall’Agenzia ricorrente, con la produzione, contestuale al ricorso per cassazione, degli atti del giudizio di appello necessari al riscontro delle doglianze proposte e, in particolare, delle controduzioni al gravame del contribuente nonchè dei documenti da cui si ricaverebbe l’appartenenza del contribuente medesimo ad un’associazione professionale;

ritenuto:

che il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2 n. 4, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

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