Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11912 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15040-2013 proposto da:

S.T.A. STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA, (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore D.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI POLONIOLI giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1080/2012 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 05/12/2012, R.G.N. 1854/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato SILVIA CINQUEMANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 5 dicembre 2012, a modifica della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da L.C. nei confronti della S.T.A Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell’ammodernamento e della ristrutturazione della Funivia del (OMISSIS) che avevano provocato la moltiplicazione dei disturbi alla ricezione del segnale satellitare Sky.

Il danno da risarcire è stato quantificato nell’importo di Euro 919,75, oltre rivalutazione e interessi.

Propone ricorso la società S.T.A. con quattro motivi.

L.C. non presenta difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L.C. ha citato in giudizio la società STA per ottenere il risarcimento del danno derivato dalli ammodernamento della funivia del (OMISSIS) e dal conseguente passaggio più frequente delle cabine della funivia, a causa del quale si erano verificate frequenti interferenze del segnale satellitare di SKY, con interruzione periodiche e costanti dei programmi televisivi nella misura 12 secondi ogni quattro minuti di programmazione.

A seguito dell’eccezione proposta dalla società S.T.A, che ha dedotto l’esistenza di una antica servitù che gli consentiva di passare nella area soprastante il condominio del L. e di realizzare ogni opera inerente alla funivia stessa,il Giudice di pace di Bolzano ha rigettato la domanda, ritenendo che era provata l’esistenza del diritto di sorpasso sul Condominio (OMISSIS), abitato dal L., e che tale diritto prevedeva la possibilità di adeguare la frequenza del passaggio nell’interesse della collettività.

Di conseguenza la maggiore intensità del passaggio era una legittima facoltà tesa soddisfare la pubblica richiesta di trasporto e non un aggravio di servitù.

La Corte d’appello, invece, dopo aver accertato il maggior disturbo del segnale a partire dalla messa in funzione del nuovo impianto della funivia, ha affermato che la presenza della servitù tavolare non aveva rilievo, perchè la domanda dell’attore era volta al risarcimento del danno conseguente all’attività dell’appellata che, a mezzo di un più frequente passaggio delle cabine della funivia, aveva determinato la non utilizzabilità del servizio satellitare, qualificando la domanda proposta come di responsabilità ex art. 2043 c.c..

2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che il giudice di appello ha pronunziato ultra petita nell’esaminare il motivo di impugnazione sull’aggravamento della servitù, mentre avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello per omessa adeguata censura da parte del L. del mancato riconoscimento della responsabilità della società STA ex art. 2043 c.c..

3. Il motivo è infondato.

Infatti l’atto di appello è formulato in maniera idonea a contrastare con chiarezza il contenuto della decisione impugnata e ribadisce la richiesta di accoglimento della domanda risarcimento del danno per il malfunzionamento del servizio televisivo, domanda qualificata dal giudice d’appello come richiesta di risarcimento ex art. 2043.

L’esistenza di una servitù di sorvolo introdotto in primo grado dalla società S.T.A, fa parte del tema della controversia e giustamente ha formato oggetto di impugnazione da parte del Luchi senza poter a tale proposito parlarsi di violazione dell’art. 345 c.p.c. da parte dell’appellante e di pronunzia ultrapetita da parte del giudice d’appello.

4. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c.. Omesso esame di un punto fondamentale della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente interpretato la testimonianza del teste B..

5. Il motivo è inammissibile.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge la ricorrente, al di là della intestazione motivo, in realtà richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia quale la valutazione della testimonianza della teste B..

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 5-122012 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

6. La società ricorrente, nel formulare la denunzia di vizio di motivazione, non ha rispettato i requisiti richiesti per la formulazione di tale vizio secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5. vigente.

7. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1067 e 1069 c.c..

Sostiene la ricorrente che l’iter logico argomentativo dei giudici d’appello incorre in un palese vizio di motivazione, insufficiente e contraddittoria, in relazione all’interpretazione dell’art. 1067 ed al significato di aggravio dell’esercizio di una servitù ed al corrispettivo a suo tempo corrisposto ai proprietari del fondo servente.

8. Anche tale motivo è inammissibile in quanto denunzia solo nell’intestazione del motivo un vizio di violazione di legge, ma in realtà esplicitamente contesta la motivazione della sentenza impugnata ed il merito della decisione, allontanandosi dal modello legale di vizio di motivazione ammissibile oggi per il giudizio di legittimità.

9. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 2043 c.c. ex art. 360, n. 3.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello si è allontanata dal modello legale di responsabilità ex art. 2043 c.c.ritenendo che il diritto del cittadino a vedere senza interruzione programmi televisivi sia un diritto soggettivo meritevole di tutela.

Invece il pregiudizio asseritamente subito dal L. era un pregiudizio collegato all’esercizio di un diritto spettante alla ricorrente per l’esistenza di una servitù in suo favore.

10. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello non è incorsa nella violazione di legge denunziata nel riconoscere il risarcimento del danno in favore del L. in conseguenza della violazione del suo diritto all’indisturbato godimento del servizio televisivo satellitare.

Correttamente la Corte d’appello ha riconosciuto che l’attività della società Sta che, con l’intensificazione del passaggio delle cabine della funivia, aveva determinato un danno che esulava dal contenuto della servitù e che doveva essere risarcito comunque a chi l’aveva subito, anche nell’ipotesi si trattasse come nella specie di proprietario del fondo servente.

11. Si ricorda che questa Corte ha già affermato,in relazione al diritto all’installazione di antenne per apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti medesimi – che tale diritto attribuisce ai detti abitanti un diritto di natura personale all’installazione ed alla manutenzione degli impianti. Sez. 2, Sentenza n. 906 del 11/03/1975.

Il diritto riconosciuto dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 232, comma 2, ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione.

Cass. sent n. 1139 de/ 29/01/1993.

12.Correttamente nella specie la Corte d’appello ha escluso che si fosse in presenza di ipotesi di esercizio della servitù o di aggravamento della servitù, in quanto quelle invocato dal L. e riconosciuto come sussistente dalla Corte di merito è la tutela del diritto soggettivo di natura personale che trova la sua fonte del diritto costituzionalmente garantito all’informazione.

Il ricorso deve essere rigettato Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2016

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