Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11912 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35802-2018 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE

53, presso lo studio dell’avvocato TRAVAGLINI ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINI ALESSANDRO;

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI

ANTONELLA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2256/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 5/6/2018, ha accolto l’appello proposto da L.S. contro la sentenza del Tribunale di Velletri e, per l’effetto, ha riconosciuto il diritto dell’appellante ai benefici contributivi previsti L. n. 257 del 1992, ex art. 13, e successive modificazioni, per l’esposizione all’amianto subita durante l’attività lavorativa, mediante applicazione del coefficiente di rivalutazione dell’1,25;

la Corte ha escluso la decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, mancando la prova della presentazione da parte del lavoratore della domanda amministrativa all’Inps in data 28/11/2003 (come sostenuto nella sentenza impugnata) e risultando, al contrario, che l’unica domanda amministrativa all’Inps era stata presentata in data 12/6/2012, con la conseguente tempestività del ricorso giudiziario depositato in data 17/1/2013; ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps perchè alla data di presentazione della domanda amministrativa non era ancora decorso un decennio dalla domanda di accertamento dell’esposizione all’amianto, presentata all’Inail il 28/11/2003; ha poi ritenuto nel merito provata l’esposizione in misura superiore al valore soglia delle 100 fibre per litro e per una durata ultradecennale dal 1982 al 2001;

contro la sentenza il Loss ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito al ricorso l’Inps, il quale ha spiegato ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo;

la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

in prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal rilievo che, nel determinare nella misura del 1,25 (in luogo del 1,50) il coefficiente stabilito dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, la Corte territoriale non avrebbe considerato la domanda di riconoscimento della prestazione presentata all’Inail in data antecedente alla novella del 2003, come era desumibile dalla risposta negativa dell’Istituto assicurativo datata 18/2/2003 e depositata nel giudizio di primo grado (sub doc. 4); aggiunge che l’omesso esame ha riguardato anche tutti gli argomenti difensivi da lui svolti sia in primo che in secondo grado;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, del D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, commi 2 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: ribadisce la rilevanza della domanda presentata all’Inail in epoca precedente al 2/10/2003 ai fini dell’applicazione del vecchio regime, più favorevole, che gli avrebbe consentito di usufruire del diverso coefficiente di maggiorazione;

3. con il ricorso incidentale, l’Inps denuncia la violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. rilevando che lo stesso lavoratore aveva allegato di aver avanzato in data 23/5/2002 formale istanza all’Inail affinchè rilasciasse la dichiarazione attestante lo svolgimento di mansioni con esposizione ad amianto; a fronte di tale dichiarazione, il giudice avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto, sul rilievo che la domanda amministrativa era stata presentata all’Inps solo il 12 giugno 2012, e dunque quando era già decorso il termine decennale computato dalla data della predetta istanza all’Inail, a nulla rilevando la seconda domanda inviata allo stesso istituto il 28/11/2003;

4. il ricorso principale, cui motivi vanno esaminati congiuntamente, è inammissibile;

nel narrare lo svolgimento del processo e, in particolare, nel riassumere il motivo di appello proposto da Loss, la Corte d’appello ha riportato l’affermazione dello stesso appellante secondo cui la domanda all’Inail era stata presentata il 28/11/2003 (pagina 2 della sentenza, penultimo periodo); nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps, ha dato per certo che la domanda all’Inail era del 28/11/2003, sicchè alla data di presentazione della domanda all’Inps (12/6/2012) il teimine decennale non era ancora decorso (pagina 4 della sentenza, penultimo periodo); in nessuna parte della sentenza si fa riferimento ad una precedente domanda inviata all’Inail ed ad un suo rigetto da parte dell’Istituto assicuratore comunicato all’interessato in data 18/2/2003; anche la sentenza del tribunale ha assunto come presupposto fattuale la domanda presentata all’Inail in data 28 novembre 2003, come risulta dallo stralcio trascritto nel ricorso principale (pag. 4), mancando ogni riferimento a precedenti domande;

4.1. a fronte di questi dati fattuali il ricorso si presenta del tutto carente di autosufficienza perchè la parte non indica in che termini, con quale atto e in quale fase del processo avrebbe indicato, quale fatto costitutivo della sua pretesa, ai fini di ottenere la più favorevole disciplina anteriore alla L. 24 novembre 2003, n. 326, l’avvenuta presentazione di una domanda all’Inail in data anteriore al 2/10/2003, data spartiacque tra la vecchia disciplina e quella, meno favorevole, prevista dal D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326; anzi, è lo stesso ricorrente ad ammettere di non essere in possesso di tale domanda (pag. 10 del ricorso, penultimo e ultimo rigo), ma che la sua presentazione avrebbe dovuto dedursi dalla risposta negativa dell’Inail, datata 18/2/2003;

4.2. ma tale risposta negativa non solo non risulta trascritta, neppure nelle sue parti salienti, secondo quanto prescrive l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ma non è neanche depositata unitamente al ricorso per cassazione, come prescrive, a pena di improcedibilità del motivo, l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non apparendo al riguardo sufficiente, in difetto di una (anche solo parziale) trascrizione del documento e della precisa indicazione del momento in cui esso sarebbe stato introdotto nel giudizio, la semplice localizzazione attraverso il rinvio agli atti prodotti nel giudizio di primo grado;

4.3. deve infatti ricordarsi che “qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (Cass. 9/08/2018, n. 20694; v. pure Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 10/12/2020, n. 28184);

4.4. nè può convenirsi con il ricorrente circa la superfluità della trascrizione – che, a suo parere, si risolverebbe in un inutile formalismo a fronte della sintesi del contenuto del documento riportata e della sua localizzazione – dal momento in tale sintesi è del tutto omessa la data in cui la domanda all’Inail (poi respinta) sarebbe stata inoltrata, elemento questo non irrilevante, anche in un’ottica di leale collaborazione tra le parti e tra queste e il giudice (art. 88 c.p.c.), a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps (e che avrebbe potuto essere accolta ove, per ipotesi, la domanda all’Inail fosse stata presentata in data anteriore al giugno del 2002, essendo incontestato che la domanda all’Inps è del 12/6/2012);

4.5. in realtà, ciò di cui si duole il ricorrente non è l’omesso esame del documento Inail del 18/2/2003 ma è la mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che il giudice dell’appello avrebbe dovuto compiere, desumendo dal provvedimento di rigetto dell’Inail l’esistenza di una domanda presentata in un momento necessariamente anteriore al suo rigetto, e dunque anteriore pure all’entrata in vigore della novella del ottobre 2003;

4.6. ma, allora, era necessario che il ricorrente specificasse con esattezza i termini e le modalità della deduzione di tale questione al giudice del merito, secondo quanto dispone l’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5 il quale richiede che il fatto, oltre ad essere decisivo, debba essere stato oggetto di discussione tra le parti;

gli stralci degli scritti difensivi riportati appaiono del tutto insufficienti a configurare una vera e propria allegazione circa il rilievo da attribuirsi alla risposta negativa dell’Inail ai fini di comprovare l’esistenza di una domanda all’Inail precedente al 2 ottobre 2003, e dunque di ottenere l’applicazione della disciplina prevtgnte;

4.7. in altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il ricorso di primo grado e quello in appello nella parte in cui si è sostenuta (nel primo) e ribadita (nel secondo, attraverso un’espressa censura del accertamento compiuto dal giudice di primo grado) l’esistenza di una domanda all’Inail precedente a quella del 28 novembre 2003, con la precisa indicazione della sua data, apparendo del tutto insufficiente il mero richiamo alla disciplina previgente alla novella del 1 ottobre 2003 e alla sua applicabilità al caso in esame;

nè può ravvisarsi un omesso esame delle argomentazioni difensive, le quali – oltre ad essere riportate anch’esse solo in stralcio senza che i relativi atti in cui esse sono contenute risultino depositati unitamente al ricorso per cassazione – non fanno sorgere alcun obbligo del giudice di un loro esame;

4.8. infine, deve ricordarsi che il difetto di autosufficienza non può essere colmato con le memorie ex art. 380-bis c.p.c., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili. (Cass. 4/11/2005, n. 21379; Cass. 25/2/2015, n. 3780; Cass. 07/03/2018, n. 5355);

5. lo stesso giudizio di inammissibilità colpisce anche il ricorso incidentale dell’Inps: l’Istituto prospetta una violazione di legge ma il vizio è inammissibilmente dedotto, non indicando il ricorrente quale delle affermazioni della Corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme di legge indicate (Cass. Sez.L,Tn. 28/10/2020, n. 23745);

in realtà, con la censura in esame, l’Ente mira ad ottenere un accertamento fattuale differente da quello compiuto dal giudice di merito, individuando una diversa data (il 23 maggio 2002) di presentazione della domanda all’Inail e facendo decorrere da tale data il termine di prescrizione, che sarebbe così già spirato al momento della presentazione della domanda all’Inps (il 12/6/2012);

5.1. ma è principio consolidato di questa Corte quello per il quale “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Se 27/12/2019, n. 34476);

5.2. peraltro, anche a voler riqualificare la censura sotto lo schema del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essa non appare dedotta con la necessaria specificità non avendo il ricorrente incidentale indicato in che atto, in quale momento del processo ed in quali termini sarebbe stata sollevata la questione di prescrizione con riferimento alla diversa domanda del maggio 2002, dovendosi ricordare che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini cd accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 13/09/2007, n. 19164);

5.3. tale onere di specificità avrebbe dovuto essere assolto con maggior rigore, a fronte di un accertamento compiuto dal giudice del merito che, invece, ha dato rilievo ai fini del rigetto dell’eccezione di prescrizione alla (unica) domanda presentata all’Inail in data 28/11/2003;

in proposito, è pure opportuno ricordare che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito) (Cass. 04/03/2005, n. 4743; Cass. 20/09/2013, n. 21603), e che anche le ammissioni della parte o del suo difensore non costituiscono prova legale, bensì un elemento indiziario, liberamente valutabile unitamente al restante materiale probatorio (Cass. 06/12/2004, n. 22786; sulla non contestazione, Cass. 4/4/2017, n. 8708);

6. entrambi i ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili e le spese compensate in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile entrambi i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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