Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11911 del 15/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.I.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, Sez. 4^, n. 100 depositata il 6

novembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente, agente di commercio, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la decisione di appello risulta così motivata: “Nel caso specifico, dunque, si ritiene che l’attività esercitata dall’appellato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, non sia assoggettabile ad irap, considerato che il contribuente non ha dipendenti o collaboratori e non ha beni strumentali di importo significativo e che, quindi, la natura dell’attività svolta dal medesimo è riconducibile alla persona stessa dell’appellato ed alle sue qualità personali, e prescinde da una struttura organizzativa”.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

– Che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. c.c., e art. 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 1444, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè vizio di motivazione – ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che l’Irap è sempre dovuta dagli agenti di commercio, giacchè, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) ed, inoltre, per non aver idoneamente motivato l’assunta carenza, in concreto, di detto requisito;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso è infondato;

– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, puntualizzato – che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata (cfr.

Cass. 12/08/09);

– che deve, peraltro, rilevarsi che – mentre la decisione impugnata (sintetizzata in precedenza nei suoi tratti salienti) reca una di per sè coerente valutazione critica degli elementi probatori posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa fiscale, evidenziando i fattori in funzione dei quali ha ritenuto in concreto insussistente il requisito organizzativo – la censura svolta dell’Agenzia nel secondo motivo si rivela carente sul piano dell’autosufficienza, giacchè priva di qualsiasi indicazione e descrizione degli elementi in base ai quali pervenire ad una conclusione diversa da quella del giudice a quo;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

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