Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11911 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28796/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1549/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2009 R.G.N. 1882/2006.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza n. 549 del 30.11.2009, la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14.3.2005 che aveva respinto la domanda di T.S., assunta con contratto a termine da Poste Italiane spa, ha accertato l’illegittimità del termine, apposto al contratto stipulato per il periodo dal 3.5.1999 al 31.5.1999, con causale relativa “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” ai sensi dell’accordo del 25.9.1997, che prevedeva la specifica causale ad integrazione delle tre già previste dall’art. 8 del ccnl 26.11.1994.

Che la Corte ha ritenuto illegittimo il termine per avere le parti concluso il contratto oltre il termine del 30 aprile 1998, previsto come data ultima di proroga dall’ultimo accordo integrativo del 16.1.1998, che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese la T. con controricorso.

Che è stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c., dalla contro ricorrente T..

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 8 del CCNL 26.11.1994 e degli accordi sindacali da quello del 25.9.97, sino a quello 18.1.’99 in connessione con art. 1362 c.c., nella parte in cui la Corte ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto in esame in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”) oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell’accordo aziendale del 25-9-1997; sostenendo Poste l’insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi. Ciò in quanto, a suo dire, la L. n. 56 del 1987, consentirebbe di individuare nuove ipotesi di assunzione termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, senza alcun limite temporale non espressamente previsto da tale norma;. 2) omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo, per avere la corte desunto l’esistenza del termine temporale del 30.4.1997 solo da accordi successivi e meramente attuativi rispetto a quello del 25 settembre 1997, integrativo del CCNL; 3) violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., per non avere effettuato la Corte territoriale alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora da parte della lavoratrice e per non aver considerato la possibilità che la stessa avesse espletato, nelle more, attività lavorativa retribuita, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 della lavoratrice.

Che la ricorrente società ha chiesto infine l’applicazione dello ius superveniens, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7;

che i primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente essendo connessi, vanno rigettati in quanto infondati;

che infatti, è oramai consolidato l’orientamento di questa Corte con riferimento al sistema vigente anteriormente al C.C.N.L. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) per quanto attiene alla possibilità che la contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 23 definisca nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato prescindendo, pertanto, “dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” cfr. per tutte (v. Cass. n. 21063/2008).

Che in tale quadro ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (cfr. Cass. n. 18383/2006). In particolare, questa Corte ha rilevato che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998.

Che ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (cfr. tra tutte Cass. n. 20608/2007, Cass. n. 2845072008).

Che, pertanto, in applicazione di tale principio i primi due motivi devono essere respinti.

Che invece va accolto il terzo motivo, ma solo con riferimento all’applicazione dello jus superveniens, costituito dalla normativa di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, come richiesto da parte ricorrente, trattandosi di giudizio “pendente” ai sensi del settimo comma del citato art. 32. Sul punto si richiama la recente sentenza di questa Corte a SSUU n. 21691/2016, secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano norme applicabili perchè dotate di efficacia retroattiva, posto che la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima. Nel caso in esame la società ricorrente, vittoriosa in primo grado e dunque appellata in secondo grado, ha impugnato con ricorso di cassazione la sentenza di appello nella parte in cui aveva disposto la condanna al risarcimento del danno, denunciando l’errata applicazione degli art. 1206 c.c. e segg., in punto di esatta determinazione dell’obbligo retributivo con riguardo alla messa in mora. La ricorrente ha quindi proposto ricorso contro la parte principale della decisione, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità inscindibile, la parte legata alla quantificazione del risarcimento del danno.

Che la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr., per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr. Cass. n. 3062/2016).

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo,rigettati gli altri motivi, cassa con rinvio anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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