Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11910 del 15/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pian di Sco

n. 68/A, presso lo studio dell’avv. Francesco Antonio Puccio,

rappresentato e difeso dall’avv. Piccolo Antonio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

direttore pro tempore;

EQUITALIA E.TR S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sez. 1^, n. 35, depositata il 5 maggio

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il ricorrente, l’avv. Francesco Puccio;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dr.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso, in aderenza alla relazione.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il contribuente propone ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la decisione indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria ha respinto la sua domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, della decisione n. 442/01/06 della medesima commissione, invocando, ex art. 395 c.p.c., n. 5, l’autorità di precedente giudicato civile (Trib. Catanzaro 28.11.2006 n. 1882);

– che le intimate non si sono costituite;

rilevato:

– che la decisione impugnata nega la ricorrenza dei presupposti del vizio revocatorio, rilevando che non emerge con immediatezza la ricorrenza di un errore di percezione del giudice e ne sottolineandone, comunque, l’irrilevanza, attenendo al merito della controversia, in relazione ad una pronunzia processuale d’inammissibilità dell’appello;

osservato:

– che, con il primo motivo, il contribuente deduce “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 4) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come modificato dal decreto legge 203/2005 convertito in L. n. 248 del 2005” e formula il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte, previa enunciazione di specifico principio di diritto in tal senso, se la sentenza impugnata abbia falsamente applicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, anche alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, ordinanza 199/2008”;

– che, con il secondo motivo, il contribuente deduce “vizio di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5)” e formula il seguente quesito di diritto:

“dica la Suprema Corte, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sui vizi della motivazione, se la sentenza impugnata, abbia violato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, sulla mancata applicazione della prescrizione, come previsto dalla legge richiamata e successive modificazioni e dal codice civile”).

osservato:

– che, preliminarmente ad ogni altra considerazione, deve rilevarsi che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, giacchè non ottemperano alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che le SS.UU. di questa Corte hanno, infatti, reiteratamente affermato che il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere (come nel caso di specie, il relazione al primo motivo) in una mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo (giacchè, in tal modo, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta ed il principio di diritto che si chiede venga affermato), ma deve assolvere la funzione di integrare il plinto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale; con la conseguenza che la Corte deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica del caso controverso, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u.

3519/08);

– che questa Corte ha, altresì, puntualizzato che le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., sono violate, quando (come nel ricorso in rassegna, in relazione al secondo motivo) il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione siano suscettibili d’identificazione solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis c.p.c. (v. Cass. 4311/08, 4719/08, 4309/08, 2697/08, 20603/07, 16002/07);

– che il ricorso appare, peraltro, inammissibile per la genericità dei motivi e per il fatto che questi non colgono la specifica ratio decidendi della decisione impugnata, mentre il secondo motivo prospetta indebitamente un vizio di motivazione in diritto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– Che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte: dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

 

 

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