Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11910 del 07/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 07/05/2019), n.11910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25298-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R., A.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FOSSO DI DRAGONCELLO 116, presso lo studio dell’avvocato

GIULIANO BOSCHETTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6383/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di S.R. e A.M. avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, nonchè dell’art. 102 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe dovuto trattandosi di un accertamento del reddito a carico della società, riverberantesi a carico dei soci – procedere alla riunione dei giudizi, tanto più in presenza di una richiesta della parte erariale;

che, col secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe reso una motivazione del tutto apparente, attraverso un rinvio per relationem ad altra decisione;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto al restante;

che non è parte del processo la s.a.s. Premiere di A.D. & C.;

che è invero pacifico che la fattispecie riguardi l’accertamento di maggior reddito a favore dei soci conseguente all’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una società priva di personalità giuridica;

che la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, (T.U.I.R.), e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007);

che trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS. UU. 14815 del 2008; Sez. 6-5, n. 7789 del 20/04/2016);

che solo ove l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la “ratio” del litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 26648 del 10/11/2017);

che, però, nella specie, pur essendo stato l’avviso di accertamento impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società, nei gradi di merito i giudizi relativi, celebratisi separatamente, sono stati esaminati da sezioni diverse della CTR, in maniera non coordinata, e senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche dei soci, sicchè deve concludersi che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

che si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Roma anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma, anche per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

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