Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1191 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1191 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 4569\2012 proposto da
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a. -IFITALIA s.p.a.- (CF
00455820589) appartenente al Gruppo Bancario Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a., in persona del legale rap.te p.t., rapp.to e difeso per
procura a margine del ricorso dall’avv. Francesco Pilato, presso il quale
elettivamente domicilia in Roma alla v. Federico Cesi n. 44
– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO SYNTHESIS s.p.a. (CF 02298720018) in
persona del curatore, rapp.to e difeso per procura in calce al
controricorso dall’avv. Adolfo Tolini, con il quale elettivamente domicilia
in Roma alla v. Bertoloni n. 1/E presso lo studio dell’avv. Carlo Moracci
– controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1322/2010
depositata il 23.12.2010;
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Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
14 settembre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:
con sentenza n. 1322 del 23.12.2010 la Corte di Appello di Genova
respingeva l’insinuazione tardiva al passivo fallimentare della Synthesis

la restituzione integrale in prededuzione della somma di C 87.045,04
oltre interessi legali, somma percepita dalla Synthesis s.p.a., durante il
periodo del concordato preventivo, a seguito della richiesta di
adempimento avanzata dai commissari giudiziali alla Bnl, nonostante le
somme non fossero di sua pertinenza in quanto riguardanti alcune
fatture che erano state cedute ‘pro solvendo’ in favore della
International Factors Italia s.p.a.;
la Corte premetteva che, a seguito del fallimento della Synthesis s.p.a.,
la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto di essere ammessa al passivo in
via chirografaria per il proprio credito di £. 215.723.982, venendo
successivamente a conoscenza, proprio a seguito di una comunicazione
della Bnl, che l’importo di C 87.045,04 (ricompreso nella somma già
ammessa al passivo) era stato pagato dal debitore ceduto direttamente
alla procedura concordataria; sicchè la ricorrente, con una successiva
domanda tardiva, chiedeva il riconoscimento in prededuzione di tale
ultima somma;
precisava la Corte che il meccanismo contrattuale posto in essere tra le
parti prevedeva che Ifitalia versasse alla Sinthesis una somma
sottoforma di finanziamento, che doveva poi essere progressivamente
ridotto via via che Ifitalia avesse incassato gli importi dei crediti verso la
Bnl che Ifitalia aveva acquistato con cessione ‘pro solvendo’; sicchè al
momento del fallimento di Synthesis, Ifitalia, preso atto che il contratto
di factoring non sarebbe proseguito, presentava domanda di
insinuazione per la quota di finanziamento non recuperata,

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s.p.a. proposta dalla International Factors Italia s.p.a. volta ad ottenere

atteggiandosi questa domanda quale richiesta diretta ad ottenere il
risarcimento connesso all’avvenuta risoluzione del contratto;
pertanto, poiché l’art. 1453 cod. civ. prevede che una volta domandata
la risoluzione non può chiedersi l’adempimento, Ifitalia si era ormai
spogliata di tale possibilità attraverso l’originaria domanda di
ammissione al passivo, sicchè giustamente il Tribunale aveva dichiarato

conseguire la restituzione della somma di C 87.045,04, domanda che
presupponeva, invece, che il contratto fosse ancora in vita;
avverso tale sentenza Ifitalia propone ricorso per cassazione affidato a
tre motivi; resiste la curatela mediante controricorso. Ifitalia ha
depositato memoria.

Considerato che:
con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con particolare
riferimento agli artt. 1260 e ss. cod. civ., art. 2914 cod. civ. e alle
norme che regolano i contratti in generale di cui agli artt. 1321 ss. cod.
civ. avendo la Corte territoriale errato nel qualificare la domanda di
ammissione al passivo in termini risarcitori, dovendosi tale domanda
qualificare piuttosto come azione di ripetizione di indebito esercitabile
all’interno del fallimento;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme
di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con particolare riferimento
all’art. 1453 cod. civ., avendo errato la Corte territoriale nell’aver
considerato risolto il contratto di factoring in quanto nel caso di specie
nessuno dei contraenti era mai rimasto inadempiente rispetto alle
obbligazioni assunte, essendo semmai accaduto che del tutto
abusivamente la curatela fallimentare incassò direttamente presso il
debitore ceduto le somme di spettanza di Ifitalia, palesandosi
perfettamente legittima la domanda di ammissione tardiva (nonostante
la sussistenza di una precedente domanda di insinuazione) in quanto

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inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva volta a

fondata su un titolo diverso dalla domanda tempestiva, circostanza
quest’ultima evidenziata dalla stessa Corte territoriale;
con il terzo motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio ex art.
360 n. 5 cod. proc. civ. e quindi la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in quanto, pur partendo

domande), la Corte ha poi errato nel considerare la domanda di
ammissione formulata a titolo risarcitorio, avendo il ricorrente
semplicemente domandato il riconoscimento del proprio credito per il
corrispettivo versato e, con l’insinuazione tardiva, di ripetere nei
confronti della massa la somma indebitamente incassata dal fallimento
(ormai di competenza del factor);
i tre motivi, in quanto connessi, possono essere congiuntamente
esaminati e sono infondati, sebbene per ragioni differenti da quelle
addotte dalla Corte territoriale;
a seguito del fallimento del cedente, infatti, il cessionario ha fatto valere
nel passivo fallimentare il proprio credito derivante dalla circostanza che
nel caso in esame la cessione era pattuita ‘pro solvendo’, risultando
quindi posta a carico del cedente un’obbligazione di garanzia per
l’ipotesi di inadempimento del debitore ceduto: la somma oggetto
dell’originaria domanda di ammissione non è altro, quindi, che l’importo
corrispondente al debito posto a carico della fallita derivante proprio
dalla previsione della garanzia ‘pro solvendo’;
la diversa domanda avente ad oggetto la restituzione della somma
incamerata direttamente dal cedente nei confronti del debitore ceduto
è, invece, semplicemente una domanda di natura restitutoria, riguardo
a somme che il cedente non aveva alcun diritto di riscuotere (essendo il
credito oramai ceduto al cessionario);
erronea appare dunque la ricostruzione operata dalla Corte di Appello
che, partendo dal presupposto dell’avvenuta risoluzione del contratto,
ha qualificato la prima domanda come domanda risarcitoria e la

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da una corretta premessa (cioè la diversità del titolo tra le due

seconda come domanda di adempimento (ritenendo perciò preclusa la
seconda ex art. 1453 cod. civ.);
per altro pur volendo seguire il presupposto dal quale è partita la Corte
territoriale, cioè dell’avvenuta risoluzione del contratto, l’art. 1453,
comma 2, cod. civ. non conserverebbe nessuno spazio operativo, atteso
che la norma preclude la facoltà di domandare l’adempimento solo

non risulta che Ifitalia si sia mai determinata in tal senso);
altri sono, invece, gli aspetti realmente ostativi all’accoglimento del
ricorso;
in primo luogo, infatti, l’importo ammesso al passivo in via chirografaria
con la prima domanda ricomprendeva pacificamente anche l’importo
richiesto con la seconda e dunque il profilo che viene in rilievo, come
esattamente evidenziato dalla curatela con la memoria, concerne
l’effetto preclusivo derivante dal giudicato endofallimentare, per cui una
volta ammessa al passivo l’intera somma al chirografo, non è poi
possibile rivendicare una differente collocazione mediante un’ulteriore
istanza di ammissione;
inoltre non può trascurarsi la circostanza che, a fronte dell’inesatto
adempimento operato dal debitore ceduto, il cessionario avrebbe dovuto
intimare proprio al debitore ceduto, e non già al cedente, di rinnovare
l’adempimento, atteso che, conosciuta la cessione, il soggetto al quale è
imputabile l’inesatto adempimento è appunto il debitore ceduto che,
come è dato argomentare dall’art. 1264 cod. civ., non è liberato se
paga al cedente;
le ragioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso; le
spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

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allorchè la parte abbia domandato la risoluzione (e nel caso di specie

La Corte rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a
carico del ricorrente, liquidandole in C 5.200, di cui C 200 per esborsi,
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017.
il Presidente
Didone

Ant

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