Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1191 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.18/01/2017), n. 1191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20765/2015 proposto da:
SININFORM – SINERGIE PER L’INFORMATICA SRL, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 140/2015 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositato il 18/02/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l. Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala, promossa dalla Banca per un credito di Lire 4.476.670;
che con decreto in data 18 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda;
che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che la Banca, creditore pignoratizio, non aveva riportato alcun paterna d’animo rilevante dalla protrazione della procedura di esecuzione immobiliare, considerati la consistenza del credito fatto valere e il contegno processuale tenuto, chiaramente indicativo di un sostanziale difetto di interesse;
che, in particolare, la Corte di Caltanissetta ha evidenziato che la Banca ha mostrato un atteggiamento di inerzia, neppur provvedendo alla rituale pubblicità dell’istanza di vendita nè depositando le somme necessarie per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari a cura del professionista delegato;
che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede, essendosi limitato a depositare un atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 175 c.p.c.) la ricorrente sostiene che, in tema di equa riparazione, l’ansia ed il paterna d’animo, connessi alla durata del processo, si verificano normalmente anche nei giudizi, proposti da persone giuridiche, in cui sia esiguo il valore degli interessi dibattuti, per cui tale elemento può avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento, ma non può giustificare la negazione totale del relativo diritto; lamenta inoltre che non si sia tenuto conto che la procedura esecutiva è durata quasi 24 anni;
che il motivo è infondato;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 14 gennaio 2014, n. 633; Sez. 6-2, 20 giugno 2016, n. 12720), in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicchè dall’ambito di tutela della L. n. 89 del 2001, restano escluse anche le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi;
che a tale principio si è attenuto il decreto impugnato, che -svolgendo sui fatti decisivi una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici – ha escluso, in buona sostanza, qualsivoglia reale pregiudizio a danno della Banca di credito cooperativo, dato il modesto importo del credito azionato, correlato all’inerte contegno processuale dell’istituto bancario, creditore pignoratizio (cfr. Sez. 6-2, 5 luglio 2016, n. 13636);
che il ricorso è rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;
che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017