Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11909 del 15/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
SAI – SOCIETA’ AUTOSERVIZI INTERPROVINCIALI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 46/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 27.5.08, depositata il
24/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. PERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia con sentenza depositata il 24.6.2008 ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) nei confronti di SAI Società autoservizi provinciali.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate ma non è riuscita a notificare il ricorso presso il difensore della SAI risultando egli irreperibile nel domicilio indicato in appello.
L’Agenzia chiede la fissazione di un nuovo termine. L’istanza non è accoglibile in quanto l’Agenzia non ha effettuato il “previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Così Cass. n. 3818/09 aggiungendo che il termine può essere concesso solo: Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore.
Dovrà pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, inammissibilità del ricorso per mancata notifica;
che non deve provvedersi in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010