Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11908 del 15/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 15/05/2010), n.11908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RISTORANTE DELLA FATTORIA PRATO DI COPPOLA DI CASTIGLIONE

GIOVANNA & C. SAS in persona della legale – rappresentante

pro-

tempore amministratrice, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato GRENGA LILIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIOTTI PIER LUIGI, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 23.1.08, depositata il

27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Pier Luigi Ciotti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello del Comune di Roma nei confronti della Tenuta il Poggiolo s.r.l. confermando avviso di accertamento per ICI 2001. Ha motivato la decisione ritenendo che la variazione di rendita a seguito di procedura DCFA era stata correttamente notificata alla società che aveva proposto attivato la procedura, riteneva poi che la rendita proposta in quanto conosciuta dal contribuente costituiva base per il calcolo dell’ICI. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, il Comune si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e formulando quesito di diritto, la società assume che la notifica della nuova rendita deve essere fatta al soggetto intestatario della partita. Nella specie la notifica era stata fatta alla GE.CO.IN. s.p.a. quando aveva già venduto l’immobile alla Intesa Leasing s.p.a che lo aveva poi concesso in locazione finanziaria alla contribuente.

Il motivo è privo di decisività in quanto dalla sentenza non risulta chi fosse il soggetto intestatario della partita alla data di notificazione della variazione catastale, soggetto che può essere diverso dal proprietario dipendendo dalla variazione della intestazione catastale, nè la ricorrente deduce di averlo provato, nè infine deposita insieme al ricorso il documento che potrebbe fondare il ricorso, il certificato storico catastale della partita, come prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il secondo motivo resta assorbito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. I rilievi contenuti nella memoria non hanno pregio in quanto i documenti che proverebbero la notifica a soggetto diverso dalla ricorrente della nuova rendita non sono stati depositati insieme al ricorso per cassazione come prescritto già citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro mille, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

 

 

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