Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11907 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19900/2017 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII

416, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di SESTINO

SECURITASATION S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO

PETRAGLIA, che la rappresenta e difende;

ITALFONDIARIO SPA nella qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE

SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO GARGANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BENEDETTO GARGANI;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SPA, OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 167/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 13/1/2017, la Corte d’appello di Roma, modificata la regolazione delle spese di lite operata dal primo giudice, ha confermato, nel resto, la medesima sentenza, nella parte in cui ha rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta da P.S. in contraddittorio con Italfondiario s.p.a., in qualità di mandataria di Sestino Securitisation s.r.l. (a sua volta cessionaria del credito della Banca Monte dei Paschi di Siena), della stessa Italfondiario s.p.a. quale mandataria di Castello Finance s.r.l. (quale cessionaria del credito di Intesa Bci s.p.a.), nonchè in contraddittorio con il Condominio Soria e con Equitalia Sud s.p.a.;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, P.S. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

Italfondiario s.p.a., in qualità di mandataria di Sestino Securitisation s.r.l., e la stessa Italfondiario s.p.a., in qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l., resiste con due distinti controricorsi, cui ha fatto seguito il deposito di altrettante memorie;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01);

sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente (nella duplice qualità), delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della non sussistenza ammesso al gratuito patrocinio dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per ciascuna delle due qualità in relazione alle quali Italfondiario s.p.a. ha agito nel presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza ric. ammesso al gratuito patrocinio dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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