Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11907 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 15/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22232-2013 proposto da:

F.S., (OMISSIS), C.I.

(OMISSIS), C.L. (OMISSIS),

rappresentato da C.G. quale tutore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, (già UGF ASSICURAZIONI SPA), in

persona del Responsabile della Direzione Sinistri e procuratore ad

negotia dott. L.G.M.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE GONZATO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CA.GI.;

– intimato-

nonchè da:

CA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ARRIGO giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.S., (OMISSIS), UGF ASSICURAZIONI SPA,

C.I. (OMISSIS), C.L.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 755/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/04/2013, R.G.N. 2944/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato G. RUGGIERI per delega orale;

udito l’Avvocato FABRIZIO PROIETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda trae origine da un sinistro stradale avvenuto, nel giugno del 1987, tra l’auto condotta da C.G. e quella condotta da K.M.. A seguito dell’urto tra le autovetture riportarono svariate lesioni fisiche F.S., C. L., I.G. e P.A. oltre il conducente dell’auto, C.G.. Pertanto, la famiglia C. conferì l’incarico all’avvocato Ca.Gi. per la tutela delle loro ragioni derivanti dal sinistro. L’avvocato inviò tre lettere, il 16 marzo 1989, il 6 agosto 1989, il 19 agosto 1991, contenenti le richieste risarcitorie rivolte al K. e alla di lui compagnia assicuratrice, la Tirrena assicurazioni, nonchè ad Ina Generali Assicurazioni quale fondo di garanzia. Ma già quando inviò l’ultima lettera, il termine di prescrizione biennale era ormai decorso.

Quindi, nel 1999, i C. convennero in giudizio l’avvocato Ca., lamentando l’inadempimento contrattuale del legale per aver fatto decorrere i termini per esercitare l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili dei danni e delle loro compagnie assicuratrici.

Il convenuto si costituì e, resistendo alla domanda, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, l’Aurora S.p.A..

Il Tribunale di Treviso accolse la domanda in favore di C. G. e A.P. e condannò Aurora Assicurazione al pagamento dei relativi danni; rigettò, invece, la domanda della moglie e dei figli di L. C..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 755 del 5 aprile 2013. La Corte ha ritenuto che, nonostante la accertata negligenza dell’avvocato Ca., non sussisteva il danno in quanto gli appellanti potevano agire, in virtù della sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. nei confronti di C.G., quale vettore, per ottenere l’integrale risarcimento.

3. Avverso tale decisione, F.S., C.I. e L. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi. La parte ha depositato memoria e repliche alle conclusioni del Procuratore Generale.

3.1 Resiste con controricorso Unipol e con controricorso e ricorso incidentale condizionato, l’avv. Ca.. Quest’ultimo ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono un error in procedendo per non rinvenirsi nella motivazione alcuna spiegazione sul perchè la perdita di ben tre debitori solidali, tra cui ben due assicuratori, non dovesse costituire ipso iure una perdita qualificabile nel senso di cui all’art. 1223 c.c..

La tesi sostenuta dalla corte di appello è quella secondo cui nessun danno si sarebbe verificato al patrimonio dei ricorrenti nonostante la prescrizione di entrambi i loro crediti risarcitori, vantati ex art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti delle compagnie assicuratrici delle auto coinvolte nel sinistro, perchè potevano ottenere ancora l’integrale restituzione del danno dal C.G., quale vettore, nei cui confronti non si era prescritta l’azione.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la violazione di legge in relazione alla giusta nozione di danno risarcibile, come enucleabile dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c. in tema di inadempimento contrattuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Anche il solo fatto di avere colpevolmente ritardato di due anni il compimento di ogni attività professionale in favore degli odierni ricorrenti, determinando in tal modo la prescrizione dei loro diritti risarcitori verso le compagnie assicuratrici, rappresentava ipso facto una perdita nel senso di cui all’art. 1223 c.c. in alcun modo emendabile dal permanere in capo al loro di una distinta azione aquiliana nei confronti di un familiare.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono.

Ha, infatti, errato la corte d’appello di Venezia che, dopo aver motivato sostenendo che il negligente comportamento dell’avvocato abbia precluso ai ricorrenti la possibilità di agire direttamente nei confronti di K.M. e delle assicuratrici, ha poi ritenuto che il danno fosse escluso perchè i ricorrenti potevano ottenere dal C.G., conducente dell’auto in cui si trovavano i ricorrenti terzi trasportati, l’integrale risarcimento del danno.

Con tale motivazione il giudice del merito omette di valutare nel suo complesso il danno da inadempimento del creditore e le sue conseguenze. Essendo certo l’inadempimento dell’avvocato, confermato dai giudici del merito, occorre individuare le conseguenze dannose di tale inadempimento.

Il danno, quindi, nel caso di specie, si deve valutare nel momento in cui, per i ricorrenti, si prescrive la possibilità di avvalersi di più condebitori. Aver perso il co-debitore solidale, in particolare le assicurazioni, è sicuramente causa di danno. Infatti, l’art. 1223 configura i danni come conseguenze dell’inadempimento e vanno valutati come conseguenze del fatto stesso. L’espressione conseguenze immediate e dirette fa riferimento a tutte le conseguenze della condotta illecita, purchè si tratti di conseguenze “regolari” dell’inadempimento. Quindi, il danno emergente è quello che al creditore deriva dal fatto stesso dell’inadempimento. Che, nel caso di specie è aver fatto perdere il diritto di poter esercitare l’azione risarcitoria nei confronti di condebitori solidali presumibilmente più solvibili rispetto alla persona fisica del C..

Successivamente occorre poi accertare, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, se e in che misura ci sia concorso di colpa del creditore che abbia contribuito a determinare il fatto dannoso (inadempimento).

Ma il riferimento ad una colpa del creditore non deve far pensare che a suo carico sussista un obbligo di cooperare all’attività solutoria del debitore. E nel caso di specie nessuna interferenza c’è stata da parte dei ricorrenti. Tutto quanto sopra detto dev’essere poi valutato alla stregua del criterio della buona fede, sia in senso soggettiva quanto oggettiva, che deve caratterizzare il comportamento del creditore, e quello di diligenza che deve caratterizzare il comportamento del debitore.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa UGF spa l’avvocato Ca. lamenta che nell’operatività della polizza non risulta contestata tanto che il giudice di primo grado per domande rivolte da altri soggetti nei confronti dell’avvocato ha condannato essa compagnia a tenere indenne l’odierno concludente da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. Tale statuizione e passate in giudicato non essendo stata oggetto di appello.

Tale motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.

6. Pertanto la Corte accogliendo il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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