Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11906 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/05/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro in carica, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 290/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 21/07/2008 r.g.n. 373/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Campobasso, noi confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutele in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che – doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, con i primi tre motivi, violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 290 del 2006; della L. n. 225 del 1992, art. 5 in combinato disposto con gli art. 7 della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 8 dell’O.P.C.M. n. 3279 del 2003, art. 6 dell’O.P.C.M. n. 3300 del 2003, e art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3344 del 2004; del D.L. n. 245 del 2002, conv. in L. n. 286 del 2002, assumendo che tutte le ordinanze che hanno disposto e prorogato il beneficio delle sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali sono da riferire soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 325/2008, resa proprio sulla legittimità costituzionale dell’art. 6 citato. Aggiunge, con gli altri due motivi, che la Corte di merito ha omesso di considerare l’efficacia liberatoria, ex art. 1189 c.c., del versamento dei contributi effettuato in buona fede dall’Amministrazione all’INPDAP perchè indottavi dalle specifiche istruzioni ricevute dall’Istituto previdenziale in ogni caso, la sentenza non chiarisce perchè la sospensione, oltre che alla fase del versamento dei contributi, debba essere riferita anche alla fase della “trattenuta”, da parte del datore di lavoro, della quota spettante al dipendente.

2. Le censure di cui ai primi tre motivi, relative alla inapplicabilità della O.P.C.M. n. 3253 del 2002 ai dipendenti pubblici sono fondate (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: “L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti” (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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