Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11906 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18419-2018 proposto da:

M.G., T.M.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROMITO RODOLFO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO IDELL’STRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 80185250588, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI ROVIGO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 530/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza pubblicata in data 9/12/2017, la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto l’appello proposto T.M.S., M.G. e T.L., docenti o collaboratori scolastici alle dipendenze del MIUR in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contro la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato le loro domande volte ad ottenere la conversione dei rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con tutti gli effetti circa le retribuzioni, l’anzianità e la carriera, ovvero, in via subordinata, il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo ricorso al contratto a termine.

2. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui le parti appellanti avevano svolto supplenze su posti in organico di diritto e/o di fatto – era assorbente il rilievo che le stesse erano state stabilizzate; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti da 118 a 125), l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni, diverse dal mero dato della lunga durata dei rapporti a termine, circa l’esistenza di danni ulteriori, rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo.

Ha invece accolto l’appello di T. e T. (quest’ultima non parte del presente giudizio) con riferimento alla loro domanda volta ad ottenere il riconoscimento della progressione professionale prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola (a far tempo dall’anno scolastico 2006/2007 per la T.) in applicazione del principio di non discriminazione prevista dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, in assenza di ragioni oggettive e motivazioni soggettive che giustificassero una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Infine, ha escluso che tale diritto potesse dirsi sorto in capo all’altro appellante, M., per il quale “non ricorre la condizione minima costituita da un anzianità lavorativa utile, posteriore all’emanazione della direttiva e all’obbligo della sua attuazione”.

3. Contro la sentenza Tesasarin e M. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; ha resistito il Ministero con controricorso.

4. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. In prossimità dell’adunanza, i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e-o falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2 della direttiva 1999/70/CE, nonchè del preambolo, della clausola 5, punto 1, lettera B, dell’Accordo quadro CESUNICECEEP sul lavoro a tempo determinato della 18/3/1999, recepito e allegato alla direttiva comunitaria citata; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4, art. 5 (commi 4 e 4-bis), e artt. 10,11, anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999,n. 124, art. 4: in sintesi, si contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute, a prescindere dalle modalità con le quali le parti avevano avuto accesso al contratto a tempo indeterminato (automaticamente o a seguito di procedura concorsuale, come nella specie dei ricorrenti), costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola.

2.- Il secondo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato – per un periodo superiore ai 36 mesi – in presenza dell’immissione in ruolo “a seguito di concorso per titoli (e scorrimento della graduatoria) anteriore all’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015”; si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Europea perchè si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia Europea nella sentenza M..

3. – Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 112,437 e 100 c.p.c.: assume infatti che la sentenza era stata resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che il giudice dell’appello aveva ritenuto sussistente un risarcimento del danno in forma specifica a seguito dell’avvenuta stabilizzazione senza che fosse mai stata proposta una domanda o un’eccezione (in senso proprio) in tal senso; sussisteva inoltre la violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna del soccombente virtuale, ossia il MIUR, al pagamento delle spese processuali, pur avendo ritenuto conseguito da parte degli originari ricorrenti il bene della vita richiesto.

4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il solo M. denuncia la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; del D.Lgs. n. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10; di norme del c.c.n.l. comparto scuola; del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526; del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36; denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qual è la stipulazione di un numero di contratti a tempo determinato in misura superiore ai quattro ed in epoca successiva all’entrata in vigore della direttiva, decisiva ai fini del riconoscimento dell’anzianità professionale per il periodo coperto dai contratti a tempo determinato: assume invero che, come emerge dall’allegato stato di servizio, egli era stato impiegato con contratti a tempo determinato per undici, annualità dall’anno scolastico 2003/2004 fino all’anno scolastico 2014-2015.

5. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, nè ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia.

5.1. Al riguardo si richiama Cass. 12/2/2020, n. 3472, che ha formulato il seguente principio di diritto: “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto

5.2. L’elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro R.F. e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. Sulle specifiche questioni poste nei motivi di ricorso in esame, questa Corte si è poi di recente pronunciata nelle ordinanze Cass. 14/1/2021 n. 489, nonchè Cass. 11/2/2021, n. 3417, alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

5.3. Applicando questi principi al caso in esame, il ricorso deve essere rigettato; risulta infatti dalla sentenza impugnata che tutti i ricorrenti sono stati immessi nei ruoli del MIUR. Essi, pertanto, hanno ottenuto il bene della vita per il quale hanno agito in giudizio, senza che rilevi, per quanto innanzi osservato, la circostanza che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella L. n. 107 del 2015.

5.4. La circostanza di fatto, dedotta, come innanzi evidenziato, dalla stessa parte ricorrente per fondarvi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non può ritenersi estranea al giudizio di legittimità in quanto intimamente correlata alla questione di diritto della risarcibilità del danno nelle ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed allo “ius superveniens” costituito dalla più volte richiamata sentenza della CGUE R., che ha efficacia immediata nell’ordinamento nazionale, oltrechè dalla L. n. 107 del 2015.

La corte territoriale ha altresì escluso – senza che tale affermazione sia stata adeguatamente censurata – che la parte ricorrente abbia, nell’originaria domanda, allegato l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli “da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”, secondo quanto affermato nella decisione delle SS.UU. n. 5072 del 2016.

6. Il terzo motivo è infondato, perchè non sussiste la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato. Il giudizio in esame ha ad oggetto la domanda dei dipendenti volta ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. La Corte ha escluso la sussistenza di un danno per effetto della stabilizzazione quale elemento che ha cancellato in radice l’illecito. La stabilizzazione, quale fatto estintivo, non può essere considerata come un’eccezione in senso proprio, in difetto di un’espressa disposizione normativa in tal senso nè la sua deduzione è ricollegabile all’esercizio di un diritto potestativo, ma essa è un’eccezione in senso lato che può essere allegata dalla parte o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purchè emergente dagli atti di causa. La ricorrente, pur lamentando la tardività della eccezione o del rilievo, neppure specifica quando, come e in che termini il fatto della “stabilizzazione” sarebbe entrato del giudizio e, soprattutto, non lamenta alcuna violazione del diritto di difesa, sicchè correttamente il giudice del merito ne ha tenuto conto quale fatto estintivo del diritto preteso.

6.1. Nè è corretta l’ulteriore deduzione secondo cui il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere e giammai accogliere l’appello, dal momento che, avendo la stabilizzazione escluso l’esistenza di un danno, correttamente il giudice di merito ha rigettato l’appello con cui la parte ha continuato a richiedere il risarcimento, nonostante l’intervenuta stabilizzazione.

6.2. Altrettanto correttamente il giudice ha regolato le spese compensandole, in ragione della parziale soccombenza della parte appellante nonchè della particolare difficoltà delle questioni risolte solo di recente da questa Corte.

7. Il quarto motivo è invece fondato.

Come risulta dallo stato di servizio del M. depositato unitamente al ricorso per cassazione e non contestato ex adverso, il ricorrente ha prestato servizio in favore del MIUR con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2004/2005 e tali contratti sono stati reiterati fino alla data della sua immissione in ruolo, avvenuta in data 1/9/2015.

La sentenza ha negato il diritto del M. “alla progressione professionale prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola per il personale docente assunto a tempo indeterminato”.

E’ evidente dalla lettura della sentenza che la Corte territoriale ha negato il diritto alla ricostruzione della carriera sul presupposto che il M. non avesse “da condizione minima costituita da un’anzianità lavorativa utile, posteriore all’emanazione della direttiva e all’obbligo della sua attuazione, momento dal quale si è determinato il comportamento discriminatorio da parte dell’amministrazione”.

7.1. Con tale affermazione si è tuttavia posta in contrasto con i principi espressi da questa Corte, nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149), che, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l’immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato:

a) che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla 1. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all’art. 3, che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.”;

b) che con il D.Lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, negli artt. 485 e 489 e che le norme citate sono confluite nel testo unico (D.Lgs. n. 297 del 1994) e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati, a tale disciplina non derogando la contrattazione collettiva che nell’ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, sicchè si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione;

c) che l’abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e, pertanto, il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l’immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;

d) che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a prevedere l’immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all’esito delle modifiche apportate alla L. n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi, giustificandosi l’abbattimento oltre il primo quadriennio in relazione al criterio meritocratico (consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell’amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poichè, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato si è trovato per lo più a vantare, al momento dell’immissione in ruolo, un’anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell’abbattimento della cui conformità al diritto dell’Unione qui si discute;

e) che, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018, in cui si è evidenziato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare;

f) che più complessa è l’ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale in relazione all’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del Ministero ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall’abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un’anzianità pari a quella dell’assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest’ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.

7.2. In base ai principi richiamati, cui questa Corte intende dare continuità, si rende necessaria una verifica del caso concreto in base ai parametri segnati dal principio di diritto enunciato nella richiamata decisione Cass. 31149/2019, che di seguito si riporta “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indetelminato”. La corte territoriale non si è attenuta questi principi, con la conseguenza che la sentenza dev’essere cassata in parte qua e rinviata alla stessa corte d’appello, in diversa composizione, perchè rivaluti la posizione del M., con riguardo alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre ruolo a fini giuridici ed economici alla luce dei principi di diritto su enunciati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da T.M.S. e compensa tra le parti spese del presente giudizio; accoglie limitatamente al quarto motivo il ricorso proposto dal M.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra il M. e il Ministero, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della T., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

il Presidente estensore

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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