Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11905 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18650-2011 proposto da:

B.A.M., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NUORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso lo

studio dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNA ANTONIA COSSU, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 09/07/2010, r.g.n.

57/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANIA SARACENI;

udito l’Avvocato COSIMO BISBIGLIA per delega verbale Avvocato

GIOVANNA ANTONIA COSSU.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalle odierne ricorrenti, educatrici presso gli asili nido gestiti dal Comune di Nuoro, che avevano chiesto di accertare che il calendario scolastico di 42 settimane, di cui al D.P.R. n. 333 del 1990, art. 42 e all’art. 31 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000, comprende i periodi di interruzione di Natale e di Pasqua, pari a tre settimane, e di condannare il Comune al pagamento delle somme specificate a titolo di compenso per lavoro straordinario ovvero “a quell’altro titolo risultante in corso di causa” in relazione a tutte le ore lavorative espletate in aggiunta alle 42 settimane del calendario scolastico.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’espressione “si interrompe”, contenuta nell’art. 31 del CCNL del 14.9.2000, dal punto di vista letterale e giuridico dovesse essere intesa nel senso di escludere dal computo delle 42 settimane il periodo di chiusura delle scuole nel periodo natalizio e pasquale, essendo il calendario scolastico riferibile al rapporto diretto docente-discente e che, pertanto, correttamente il Comune aveva preteso una prestazione diretta docente-discente di 42 settimane; che non risultava provato che le appellate avessero svolto prestazioni lavorative di maggiore entità (circostanza nemmeno allegata) nè di differente o superiore qualità; che la domanda risultava non chiara in ordine alle indennità che le lavoratrici avevano domandato, posto che gli invocati commi 5 e 7 dell’art. 31, riguardavano, rispettivamente, la riduzione dell’indennità di tempo potenziato e i compensi per attività ulteriori.

3. Avverso tale sentenza le ricorrenti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Nuoro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

4. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 42, dell’art. 31 del C.C.N.L. comparto Enti Locali e Regioni del 14.9.2000 e degli artt. 1362, 1363, e 1367 c.c.

5. Asseriscono che il dato testuale “si interrompe”, contenuto nell’art. 31, comma 5, prima parte CCNL, di per sè solo non sarebbe utile per ricostruire la comune volontà delle parti e che la Corte di Appello avrebbe dovuto ricorrere al criterio logico sistematico di cui all’art. 1363 c.c. e di tenere conto di tutte le clausole contenute nel richiamato art. 31.

6. Sostengono che le “attività integrative” sarebbero quelle che integrano la prestazione di lavoro del personale educativo destinata al rapporto diretto educatore-bambini e che esse sarebbero definite nell’art. 31, comma 3 del CCNL e richiamate anche nel comma 5, prima parte asserendo che in relazione a tali attività è previsto un monte orario; precisano che la seconda parte del comma 5 prevede “attività ulteriori” rispetto a quelle definite nel calendario scolastico e che la clausola contrattuale, per connessione letterale e logica non potrebbe che riferirsi ad “attività ulteriori” rispetto a quelle integrative indicate nella prima parte, che sarebbero quelle “definite nel calendario scolastico”, pari a 42 settimane. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che il comma 2, nello stabilire il monte orario mensile delle attività integrative, precisa che lo stesso deve essere determinato “con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 “con esclusione delle quattro settimane di “attività ulteriori” contemplate dalla seconda parte del comma 5″.

7. Assumono che la locuzione “interruzione” per Natale e per Pasqua sarebbe stata usata impropriamente e che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il calendario scolastico, ossia le 42 settimane, dovrebbe ritenersi composto da 39 settimane di rapporto frontale, 3 di messa a disposizione, 4 per ulteriori possibili attività e 6 di ferie per un totale di 52 settimane nell’anno solare. Invocano il parere formulato dalla Federazione Provinciale CGIL Funzione pubblica di Nuoro con nota del 27.6 2002 ed il parere reso dalle OOSS stipulanti il CCNL Funzione Pubblica CGIL CISL UIL nell’ambito del giudizio trattato dal Tribunale di Torino N. 6634/2010. Lamentano che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del comportamento successivo del Comune espresso nella delibera n. 263 del 21.12.2007, che aveva disciplinato nel senso prospettato da esse ricorrente l’orario degli addetti agi asili nido.

8. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale affermato che la domanda era di difficile comprensione. Sostengono che nel ricorso di primo grado avevano dedotto di avere subito un danno economico a causa della mancata percezione degli incentivi previsti dall’art. 31, commi 7 e 5 pari a Lire 120.00 lorde in relazione al lavoro prestato oltre la 42^ settimana e che, stante la mancata concertazione sindacale, avrebbe dovuto essere retribuito come lavoro straordinario.

Esame dei motivi.

9. Il primo motivo è infondato.

10. Il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4) all’art. 42 (“Personale educativo asili nido) dopo avere disposto che “Il rapporto diretto educatore-bambino è di trenta ore settimanali” (comma 1) e precisato che “Nel rispetto del limite predetto, l’orario deve essere articolato in maniera da coprire l’intero arco di apertura degli asili nido” (comma 2), demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione dell’orario di apertura degli asili nido e a quella decentrata la fissazione del calendario. Dispone, poi, che “Il calendario non può comunque superare le quarantadue settimane annue (comma 3) e che “Il calendario deve prevedere l’interruzione per Natale e Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura degli asili il personale è a disposizione dell’ente per attività connesse alla qualifica funzionale rivestita (comma 4). L’art. 42 prevede, inoltre che “Le restanti ore costituiscono un monte da destinare, sulla base di accordi decentrati, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale ed all’aggiornamento professionale (comma 5) e che “L’orario di apertura del servizio e l’articolazione dell’orario dì lavoro del personale è definito con apposito regolamento da emanare a seguito di contrattazione decentrata, tenuto conto delle esigenze degli utenti (comma 8).

11. Le disposizioni contenute nell’art. 42 richiamato D.P.R. sono state per la gran parte riprodotte nell’art. 31 del CCNL del 14.9.2000, quanto alla quantità di orario di lavoro destinata al rapporto diretto educatore bambino (30 ore settimanali), alla necessità di articolare l’orario in modo da coprire l’intero arco di apertura degli asili, al calendario scolastico (quarantadue settimane).

12. In particolare la clausola contrattuale innanzi richiamata, dopo avere previsto che “Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili” (comma 2) e specificato che “sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie” (comma 3), demanda alla procedura di concertazione sindacale, prevista nell’art. 8 del CCNL DEL 1.4.1999, la possibilità per gli Enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle peculiarità del servizio di determinare “l’orario annuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue”, a condizione che sussistano le risorse finanziarie e che sia assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo offerto alla collettività (comma 4).

13. Con disposizione sostanzialmente sovrapponibile a quella di fonte regolamentare, l’art. 31, comma 4 del CCNL dispone che “Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL”.

14. Così ricostruito il quadro normativo nel quale si inscrive la vicenda dedotta in giudizio, occorre precisare, in primo luogo, che ai canoni di ermeneutica previsti negli art. 12 e 14 disp. gen. deve farsi riferimento con riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 333 del 1990, art. 42 (Cass. 19274/2006), operando le norme contenute negli artt. 1362 e sgg, invocate nel motivo in esame, solo con riguardo ai contratti collettivi nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato (Cass. SSUU 10374/2007; Cass. 10978/2013, 1582/2008), in relazione ai quali il giudice di legittimità può procedere alla diretta interpretazione secondo i criteri dettati dalle norme codicistiche.

15. Va anche osservato, con riferimento a queste ultime, che in via prioritaria, occorre avere riguardo al criterio di cui all’art. 1362 c.c., fondato sul significato letterale delle parole, e che solo ove il dato letterale della norma risulti ambiguo può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi, di cui agli artt. 1362-1365 c.c., e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi di cui agli artt. 1366-1371 c.c. (Cass. n. 10978/2013, 15339/2008, 2772/2008).

16. Ebbene, l’interpretazione del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 42 e dell’art. 31 del CCNL del 14.9.2000 fornita dalla Corte territoriale è corretta in quanto conforme al dato letterale delle disposizioni appena richiamate ed al sistema complessivo che ciascuna descrive e disciplina.

17. Va al riguardo rilevato che le norme innanzi richiamate offrono entrambe nozioni e discipline, tra loro sovrapponibili, specifiche quanto alla durata del servizio degli asili nido offerto alla collettività, individuato da entrambe le disposizioni in 42 settimane all’anno, quanto al tempo che ciascuna prestazione lavorativa deve dedicare al rapporto diretto “educatore bambino” ed alle attività cd “integrative” (organizzazione del lavoro, programmazione didattica, gestione sociale ed all’aggiornamento professionale, art. 42, comma 5 D.P.R.; programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie, art. 31, comma 3 CCNL), da effettuarsi entro precisi limiti massimi (20 ore, art. 31, comma 2 CCNL) fuori dalle settimane destinate alla fruizione delle ferie e dei periodi di chiusura delle scuole in occasione delle festività Natalizie e Pasquali (art. 31, comma 2 CCNL). Entrambe le norme precisano che durante i periodi di chiusura della scuola il personale deve rimanere a disposizione dell’Ente per le attività relative alla formazione ed all’aggiornamento e quelle connesse al profilo di inquadramento (art. 42, comma 4 D.P.R.; art. 31, comma 5 D.P.R.).

18. Ebbene, nel contesto normativo sopra descritto, all’espressione letterale “interruzione”, riferita al calendario scolastico, di per sè chiara ed inequivoca nel senso di sospensione o cessazione nella durata, di soluzione di continuità di azioni, processi, fenomeni, e, dunque, del venir meno di continuità nel tempo, non può attribuirsi altro significato che quello che i periodi di chiusura della scuola per le festività natalizie e pasquali interrompono il computo delle 42 settimanali del calendario scolastico, che ricomincia, appunto a calcolarsi dalla riapertura.

19. Dal tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate non è possibile desumere alcun elemento che consenta di superare il dato testuale innanzi evidenziato e di attribuirvi un significato diverso, nè tampoco, di ritenere che i periodi di interruzione previsti per Natale e Pasqua debbano essere computati all’interno delle 42 settimane nelle quali si articola il calendario scolastico. D’altra parte, è proprio la lettura sistematica dei diversi commi in cui si articolano le disposizioni in esame che conferma il senso della parola “interruzione” e non ammette che i periodi di interruzione rientrino nell’ambito del calendario scolastico (Cass. 21045/2015).

20. Deve, poi, escludersi che i pareri dei sindacati dei lavoratori invocati dalle ricorrenti abbiano valore di interpretazione autentica, posto che la dichiarazione, pur congiunta, delle sole organizzazioni sindacali dei lavoratori, e dunque di una sola delle parti stipulanti, non ha alcun valore contrattuale, tanto meno di interpretazione autentica del C.C.N.L.

21. Per le medesime ragioni, deve escludersi che alla condotta tenuta dal Comune, espressa nell’adozione del Regolamento del dicembre 2007, contenente nuova e diversa articolazione del calendario scolastico, possa attribuirsi qualsiasi valore interpretativo di una clausola contrattuale contenuta in contratti stipulati, per la parte pubblica dall’ARAN (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 46) e che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad osservare (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 4).

Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto non provato l’avvenuto svolgimento di prestazioni lavorative di maggiore entità o superiore qualità, perchè, le censure, sollecitando una nuova lettura del materiale istruttorio (Cass. SSU 24148/2013, Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007, 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005), sono estranee al perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.7.2010).

22. Il motivo è del pari inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza di avere ritenuto non comprensibile la domanda fondata sull’art. 31, commi 5 e 7 perchè le censure, investendo non un fatto ma una questione giuridica (interpretazione della domanda), esorbitano dal perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17761/2016, 21152/2014; Ord 2805/2011).

23. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.

24. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti in solido alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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