Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11905 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14499-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPANNOLO

EMANUELA, PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MILIO TIZIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza pubblicata il 19/2/2018 il Tribunale di Ragusa, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente, G.R., il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento nonchè dello stato di handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3,;

contro la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la Gurrieri;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

preliminarmente il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso avverso sentenza resa in unico grado (art. 360 c.p.c., primo inciso), espressamente dichiarata inappellabile (art. 445-bis c.p.c., u.c.);

con l’unico motivo l’Inps, deducendo la violazione di un complesso noiniativo (L. n. 533 del 1973, art. 7; art. 443 c.p.c.; art. 2697 c.c.; D.M. Ministero del Tesoro n. 9 novembre 1990, artt. 1 e 2 in relazione alla L. n. 18 del 1980; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1; D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito nella L. n. 102 del 2009; circolare Inps n. 131 del 28/12/2009, emanato in esecuzione del citato D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), reitera l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per carenza di istanza amministrativa in ragione dell’assenza, nella certificazione da parte del medico curante della ricorrente, delle condizioni cliniche legittimati la richiesta dell’indennità di accompagnamento;

2. il ricorso deve essere rigettato;

la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di avviare la definizione in sede amministrativa prima di adire il giudice: in mancanza di questa l’azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti nè dalla L. n. 533 del 1973, art. 8 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), nè dall’art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato;

3. nel ricorso in esame non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa ma la diversa questione del se il valore del certificato medico negativo – con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della domanda, con la conseguente improponibilità della successiva domanda giudiziaria diretta all’accertamento delle condizioni per il sorgere del beneficio richiesto;

il recente intervento nomofilattico di questa Corte, con sentenza del 27/5/2019, n. 14412, ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento e, in continuità con tale arresto, è stata altresì affermata la validità della domanda amministrativa corredata da certificazione medica negativa (Cass. 4/10/2019, n. 24896; Cass. 14/10/2019, n. 25804; v. pure da ultimo, Cass. 27/5/2020, n. 9979);

questo Collegio condivide il predetto orientamento per le ragioni espresse dai precedenti citati, che qui si richiamano integralmente, e che possono riassumersi nel principio secondo cui la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle ipotesi che danno diritto all’indennità di accompagnamento (impossibilità a deambulare, impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita), cui è equiparabile il segno di spunta negativo, non determina l’improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente;

il principio è stato espresso alla luce dell’art. 111 Cost., comma 1, il quale stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio e la citata disposizione costituzionale impone di escludere che l’Inps, stante la riserva assoluta di legge, possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale, ovvero dal giudizio negativo sul beneficio espresso dal medico curante;

il giudizio di invalidità derivante dal quadro patologico rappresentato dall’istante è valutazione rimessa alla Commissione medica incaricata del relativo accertamento;

D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, sopra richiamato, attribuisce all’INPS l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza, come già detto, con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale;

il potere di valutare la sussistenza delle malattie, come degli aggravamenti ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c. spetta inderogabilmente al giudice competente;

la condizione di proponibilità si esaurisce, dunque, nella presentazione di una domanda di invalidità civile, corredata di certificazione medica e l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso;

il ricorso va pertanto rigettato e l’Inps deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e si distraggono in favore del procuratore, l’avvocato Tiziana Milio, ex art. 93 c.p.c.; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli altri accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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