Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11904 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato presola Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Gentile

Francesco del foro di Napoli (studio in Via Firenze n. 32) per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Riccio Alessandro, Clementina Pulli, Sergio Preden e Nicola Valente

per procura in atti;

– costituito con procura –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

2382/07 del 22.03.2007/22.06.2007 R.G. n. 6984/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2011 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. Clementina Pulli per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DESTRO Carlo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30.03.2005 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda proposta da A.C., volta ad ottenere dall’INPS i benefici pensionistici L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8. Il ricorrente esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze della CAREMAR dal 1977 al 1999 come impiegato addetto alla riparazione e manutenzione di arredi, pannelli ed allestimenti delle navi, essendo in stretto e continuo contatto con le polveri di amianto. Tale decisione, a seguito di gravame da parte dell’INPS, è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2382 del 2007, che ha rigettato la domanda del lavoratore, osservando che l’ A. non aveva provato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, l’esposizione a rischio morbigeno dell’amianto oltre ad una certa soglia di concentrazione di fibre nell’ambiente lavorativo.

Ricorre l’ A., con due motivi.

L’INPS si è costituita depositando procura e partecipando all’udienza di discussione per il tramite dell’Avv. Clementina Pulli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ A. denuncia omessa e contraddittoria motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla malattia professionale contratta da esso ricorrente e debitamente documentata. La censura è priva di pregio e va disattesa. Il ricorrente (cfr pag. 4 del ricorso per cassazione) rileva di avere depositato – in sede di memoria di costituzione in appello – la certificazione INAIL di riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata, con richiesta di applicazione dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7.

Orbene tale profilo è caratterizzato da novità, essendo stato impostato l’originario ricorso sulla L. n. 257 del 1992, comma 8.

D’altro canto la documentazione richiamata non risulta riportata nè trascritta nel ricorso per cassazione, con palese violazione del principio di autosufficienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come modificato con D.L. n. 169 del 1993 (convertito nella L. n. 271 del 1993). L’ A. sostiene che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dell’anzidetta normativa, osservando che essa nel suo testo originario e in quello vigente fa riferimento alla sola esposizione all’amianto prolungata nel tempo (oltre dieci anni), senza alcun richiamo ad esposizione “qualificata” oltre una certa soglia.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha aderito ad una interpretazione della normativa in linea con i principi ripetutamente affermati in questa materia da questa Corte, anche in relazione alla necessità di accertamento di superamento della soglia massima di tollerabilità, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. E’ stato affermato che per l’attribuzione del beneficio in questione occorrono valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 (v. Cass. n. 4913 del 2001 e successive pronunce, tra le quali da ultimo Cass. n. 17916 del 2010, Cass. n. 17632 del 2010, Cass. n. 2580 del 2007, che si richiamano al valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, con riferimento anche al D.Lgs. del 25 luglio 2006, n. 257, art. 59 decies).

La linea interpretativa seguita da questa Corte risponde all’esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che dia concretezza alla nozione di esposizione all’amianto contenuta nella L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8- (nel testo di cui alla L. n. 169 del 1993, art. 1 – convertito nella L. n. 271 del 1993), che non presenta gli elementi di delimitazione del rischio, che invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (lavoro nelle cave o miniere di amianto), e, nella previsione del comma 7, dalla manifestazione di una malattia professionale.

Tale opzione interpretativa trova rispondenza nell’orientamento della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e la sentenza n. 434 del 2002, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata non solo dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione, ma anche dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche. Nè argomenti ostativi a tale interpretazione possono essere tratti dalla sopravvenuta normativa di cui al D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 270 del 2003), in quanto, anche se la nuova disciplina non è applicabile alla fattispecie, essendo iniziato il procedimento per ottenere il beneficio prima della data del 1-10.2003 (come stabilito dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), la stessa normativa conferma che, per il riconoscimento del beneficio, s’impone il limite di una determinata soglia di esposizione all’amianto, oltre il limite dell’esposizione temporale.

Sarebbe infatti del tutto irragionevole e contrario al principio costituzionale di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., ipotizzare che mentre con le nuove regole il beneficio spetta solo nel caso di superamento della soglia minima, viceversa, secondo quelle anteriori, questa fosse determinata secondo criteri soggettivi e variabili. In entrambi i casi si tratta di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, sicchè non vi è motivo di trattare diversamente fattispecie uguali. Diversamente opinando si giunge alla conclusione che si sia inteso applicare discipline diverse a casi del tutto uguali di esposizione per lungo periodo di tempo alla sostanza nociva, ponendo come discrimine, tra l’uno e l’altro, un elemento del tutto estrinseco e casuale, costituito dall’epoca della richiesta del beneficio; il che è contrario ai principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza (in questo senso Cass. n. 27583 del 2006; Cass. n. 142 del 2007).

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 326 del 2003), non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, essendo stato proposto il ricorso introduttivo in data 3.06.2002, prima dell’entrata in vigore (2 ottobre 2003) dell’anzidetto D.L. n. 269 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005; Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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