Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11904 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 19/06/2020), n.11904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1633/2016 proposto da:

LEGNOPIU’ SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO SALA;

– ricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLE

POLIZZE N. (OMISSIS) E N. (OMISSIS), in persona del loro

Rappresentante Generale per elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

FOGLIA, che li rappresenta e difende;

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

C.M., R.F.D., CE.AN.,

V.A., Z.M., CU.FR., S.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (già CARIGE ASSICURAZIONI SPA), in

persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CANTU’, AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMO,

P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2614/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/06/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Legnopiù s.r.l. e i suoi soci Vi.Gi., B.R., c.c. ed Ci.El. convenivano in giudizio il Ministero dell’economia, l’Agenzia delle Entrate, i militari della Guardia di Finanza P.G. e C.M., in uno ai funzionari dell’Agenzia delle entrate R.F.D., Ce.An., V.A., Z.M., Cu.Fr., S.R., assumendo che alcune verifiche dei finanzieri e i conseguenti accertamenti fiscali, nei loro confronti, erano stati posti in essere con gravi colpe, in specie omissive, che avevano impedito ai deducenti di dubitare dell’operato di alcuni sedicenti professionisti che si erano interposti tra l’amministrazione e la società, pregiudicandone la tutela in sede di contenzioso tributario, e determinando un ingiusto quanto definitivo debito che corrispondeva al danno di cui si chiedeva, con accessori, la rifusione;

in particolare gli attori esponevano che gli accertatori non avevano rilevato la carenza d’idonea procura di Ch.Da., cui la società aveva affidato la difesa e che si sarebbe poi rivelato privo dei necessari titoli professionali, il quale, ingannando la deducente al fine di percepire indebiti compensi, aveva lasciato divenire definitivi gli accertamenti cui si era proceduto senza reale contraddittorio, e poi, parimenti, la pronuncia di rigetto dell’impugnazione della conseguente cartella da parte del giudice tributario di primo grado;

a tale ultima pronuncia era seguita quella di secondo grado che aveva accolto la domanda di rimessione in termini, proposta una volta scoperta la truffa poi accertata in sede penale, con rinvio al giudice tributario di primo grado, con statuizione però riformata da questa Corte che aveva affermato l’inapplicabilità dell’invocato istituto endoprocessuale di cui all’art. 184 bis c.p.c.;

a seguito di questa decisione l’Agenzia delle entrate aveva opposto diniego all’ipotesi conciliativa elaborata, eccependo, in violazione dei doveri di leale e corretta collaborazione con il contribuente, l’intervenuto passaggio in cosa giudicata del rigetto dell’impugnazione davanti al giudice tributario;

i soci avevano invece e infine visto annullare gli atti di accertamento e pretesa tributaria nei propri confronti, e ciò costituiva indice del prevedibile esito che avrebbe potuto avere il giudizio di merito anche riguardo alla società;

il Tribunale, davanti al quale venivano chiamate compagnie assicurative in manleva, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, per quanto qui ancora rileva:

– Ch.Da., sia pure dopo sollecitazione degli accertatori, aveva esibito procura con autentica notarile, idonea alla rappresentanza e difesa, anche se il suddetto non risultava iscritto negli elenchi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 63;

– la società non aveva reagito nonostante avesse ricevuto la cartella, cui erano sottesi gli accertamenti del maggior reddito tassabile in relazione alle svolte verifiche bancarie, e benchè avesse avuto una previa indicazione e artefatta documentazione, da parte di Ch., di un falso provvedimento di archiviazione per tali pretese;

– gli amministratori e i soci della s.r.l. avevano quindi colposamente mancato di verificare il necessario nei confronti di Ch. invece che affidargli l’ulteriore difesa;

– in sede ordinaria non si potevano eludere i connotati divenuti definitivi della pretesa tributaria;

– i soci, dopo aver ottenuto ragione davanti al giudice tributario, avevano rinunciato alla domanda davanti al giudice civile;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Legnopiù s.r.l. in liquidazione articolando otto motivi;

resistono con controricorso il Ministero dell’economia, l’Agenzia delle Entrate, C.M., R.F.D., Ce.An., V.A., Z.M., Cu.Fr., S.R.;

resistono con controricorso altresì le compagnie assicurative Allianz s.p.a., che ha depositato altresì memoria, Amissima Assicurazioni, s.p.a., Assicuratori dei Lloyd’s.

Rilevato che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 63,D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 1,2,21,47, perchè la Corte di appello avrebbe errato affermando che a Ch.Da. era stata rilasciata procura con autentica notarile, perchè si era trattato di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero di una dichiarazione di scienza e non di procura speciale idonea;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di rilevare che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio al Ch. era stato conferito solo il potere di rappresentare la società nella fase di chiusura della verifica fiscale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p., art. 2, Cost., artt. 1175,1176,1375,1218 c.c., L. n. 3 del 1957, art. 3, D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 59,D.P.R. n. 18 del 2002, art. 3, n. 1, L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di rilevare la grave condotta colposa dell’amministrazione che, violando i propri obblighi di corretta protezione, aveva mancato di verificare l’assenza d’idonea rappresentanza del contribuente oggetto di accertamento;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, Cost., artt. 1175,1176,1375,1218 c.c., L. n. 3 del 1957, art. 3, D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 59,D.P.R. n. 18 del 2002, art. 3, n. 1, L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di rilevare la grave condotta colposa dell’amministrazione che, violando i propri obblighi di correttezza, aveva assunto condotte processuali di resistenza, fino all’eccezione di giudicato, nonostante avesse avuto contezza della condotta delittuosa di Ch. ed averlo infatti denunciato;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,1175,1176,1375,1218 c.c., artt. 40 e 41 c.p., L. n. 3 del 1957, art. 3, D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 59,D.P.R. n. 18 del 2002, art. 3, n. 1, L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di vagliare la sussistenza del nesso causale tra condotte colpose dell’amministrazione e pregiudizio sofferto dalla deducente;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,167 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare la non contestazione dell’allegazione d’ingiustizia del danno subito dalla deducente per non aver potuto discutere, in sede di giurisdizione tributaria, il merito della pretesa fiscale alla stessa rivolta;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,167 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato, in tesi, escludendo la condotta di non contestazione descritta con la sesta censura;

con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare i fatti decisivi e discussi costituiti dall’omesso esame nel merito delle ragioni della deducente davanti al giudice tributario, e dall’accoglimento di queste ragioni nel parallelo giudizio afferente all’analoga pretesa avanzata nei confronti dei soci della s.r.l., che avevano ottenuto l’annullamento degli accertamenti e la restituzione del dovuto;

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile come eccepito dagli Assicuratori dei Lloyd’s;

infatti è stata prodotta, oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., la relata di notifica effettuata dall’avvocato della compagnia assicurativa al difensore presso il cui studio era domiciliata la s.r.l. deducente;

parte ricorrente aveva affermato che la sentenza non era stata notificata, e insiste, con la successiva nota di deposito in parola, nella sua affermazione;

viceversa, la relata di notifica via p.e.c., sottoscritta digitalmente senza contestazioni, attesta il contrario e, avendo fatto decorrere il termine breve per tutte le parti coinvolte dal litisconsorzio processuale (Cass., 07/06/2018, n. 14722, Cass., 20/01/2016, n. 986), ha determinato, con il superamento di quel limite temporale, il passaggio in giudicato della sentenza tardivamente impugnata;

infatti, la notificazione di tale sentenza è stata validamente effettuata all’indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia della soccombente in seconde cure, quale risultante dal Reginde, presso il cui studio era stata domiciliata la parte medesima, non potendo configurarsi un diritto alla notifica nè presso il domicilio (quindi in forma cartacea) e neppure esclusivamente presso il domiciliatario indicato se diverso (cfr., Cass., 24/05/2018, n. 12876), una volta che la notizia della decisione sia stata data in forma legale all’avvocato dell’assistito coinvolto;

la ricorrente indica che la sentenza sarebbe stata solo “trasmessa”, mentre, come emerge dalla relata tardivamente prodotta, si è trattato di notificazione nelle legittime forme telematiche richiamate nella relata medesima;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di ciascun controricorrente liquidate in Euro 10.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi e 15% di spese forfettarie quanto ad Allianz s.p.a., Amissima Assicurazioni, s.p.a., Assicuratori dei Lloyd’s, oltre spese prenotate a debito per la difesa erariale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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