Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11904 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1142/2014 proposto da:

TAS SRL TURISTICI ALBERGHI SICILIANI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore sig.ra C.A., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO MARIA CREMONA con

studio in AGRIGENTO, VIA PLEBIS REA 33, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1297/2011 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 20/12/2011, R.G.N. 2677/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La TAS Turistici Alberghi Siciliani s.r.l., proprietaria del Jolly Hotel della Valle, sito in (OMISSIS), convenne in giudizio il Comune di (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato svolgimento del servizio di pulizia, da parte dell’ente, delle vie adiacenti l’albergo. Espose l’attrice che da tali strade giungevano nell’aria di pertinenza della struttura alberghiera fogliame, pattume ed altra sporcizia di vario genere a causa della mancata pulizia delle strade a cui doveva provvedere il Comune. Aggiunse che era stata costretta ad adibire costantemente lavoratori per pulire le aree di pertinenza dell’albergo ma che, nonostante ciò, aveva perso clientela e, conseguentemente, profitti.

Si difese il Comune di Agrigento contestando la domanda avversaria atteso che il servizio di nettezza urbana era regolarmente svolto e che, comunque, non vi era prova del danno.

Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza numero 1297 del 20 dicembre 2011, rigettò la domanda in quanto l’attrice non aveva provato il nesso di causa tra il bene del Comune – le vie pubbliche adiacenti la struttura alberghiera – e la lamentata presenza di sporcizia nelle aree di pertinenza dell’albergo, in relazione all’applicabilità dell’art. 2051 c.c.. L’evento quindi non derivava nè dalla condizione strutturale del bene, nè da un’assenza di manutenzione dello stesso, bensì dalla condotta di terzi, utenti della cosa pubblica, che disperdevano nell’ambiente rifiuti di vario genere poi trasportati dal vento. Dichiarò infondata anche la domanda spiegata sotto il profilo del fenomeno immissivo nei confronti del convenuto.

2. La Corte di Appello di Catania con ordinanza del 31 ottobre 2013 ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. l’appello proposto dalla T.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento.

3. Pertanto la T.A.S. s.p.a. propone ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Agrigento sulla base di 16 motivi, illustrati da memoria.

3.1. Il Comune intimato non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella forma della violazione dell’art. 2051. Il Tribunale ha violato l’art. 2051 c.c., sotto l’aspetto che ha ritenuto erroneamente che non sussista la responsabilità del Comune poichè l’evento dannoso non può essere ritenuto agente insito della cosa”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella forma della violazione dell’art. 2051 c.c..

Il tribunale ha violato l’art. 2051 c.c., sotto l’aspetto che ha ritenuto che non è stato dimostrato il nesso di causa tra il bene del comune e la presenza di sporcizia e che la TAS non ha allegato il mancato svolgimento del servizio di nettezza urbana allegazione che sarebbe servita per la condanna ex art. 2051 c.c. e per la quale erroneamente disse il tribunale di Agrigento che sarebbe stato competente il Tar”.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella forma della violazione dell’art. 2051 c.c.. Il Tribunale ha violato l’art. 2051 c.c. sotto l’aspetto che la tas non ha allegato il mancato svolgimento del servizio di nettezza urbana allegazione che sarebbe servita per la condanna ex art. 2051 c.c.”.

La ricorrente con i suesposti motivi sostiene che il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, dovevano ritenere il Comune responsabile dei danni provocati dalla cosa che ha in custodia.

Quindi, ha errato il Tribunale che ha ritenuto che non vi fosse nesso di causa tra il bene e la sporcizia, poichè l’evento non si sarebbe verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa. Inoltre il Comune di Agrigento deve considerarsi soggetto responsabile per i danni cagionati perchè il servizio di nettezza urbana è posto a carico del Comune che ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione e alla gestione pulizia delle strade.

4.4. Con il quarto motivo, lamenta “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, sotto l’aspetto che il tribunale non si è pronunciato sul fatto che la TAS ha lamentato il mancato svolgimento del servizio di nettezza urbana violando così l’art. 112 c.p.c., allegazione che sarebbe servita secondo il tribunale per la condanna ex art. 2051 c.c.”.

4.5. Con il quinto motivo, lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere affermato che la domanda afferente la mancata pulizia sarebbe stata di competenza del giudice amministrativo poichè nel caso di specie si chiedeva il risarcimento”.

4.6. Con il sesto motivo, deduce “error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per non essersi pronunciato sulla mancata pulizia ritenendo che fosse competente il giudice amministrativo”.

Con il quarto, quinto e sesto motivo in particolare la ricorrente sostiene che il Tribunale non si è pronunciato sulla mancata pulizia sotto un duplice aspetto quello secondo cui riteneva che la domanda non era stata avanzata e quello relativo alla competenza.

4.7. Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella forma della violazione dell’art. 41 Cost.. Il Tribunale ha violato la norma posta a presidio del diritto di impresa”.

Sostiene che il tribunale è incorso nella violazione dell’art. 41 Cost., perchè il Comune non ha agito secondo i canoni di cui all’art. 97 Cost., violando così il diritto soggettivo d’impresa della TAS. 4.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, il Tribunale ha violato l’art. 2043 c.c., sotto l’aspetto che ha ritenuto che non sussista la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. poichè dell’evento non può che essere ritenuto autore il Comune di Agrigento”.

4.9. Con il nono motivo, la ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, il tribunale ha violato l’art. 2043 c.c., sotto l’aspetto che non ha ritenuto responsabile il Comune ex art. 2043 c.c., stante che il Comune non può essere condannato per il mancato controllo laddove invece avrebbe dovuto condannarlo per la mancata pulizia”.

4.10. Con il decimo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, il tribunale ha violato l’art. 844 c.c. sotto l’aspetto che ha ritenuto che non sussista la responsabilità del Comune ex art. 844 c.c., poichè il Comune di (OMISSIS) è stato ritenuto carente di legittimazione passiva circa l’immissione di sporcizia”.

4.11. Con l’undicesimo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, il tribunale ha violato l’art. 844 c.c., sotto l’aspetto che ha ritenuto che non sussista la responsabilità del Comune ex art. 844 c.c., poichè non ha ritenuto sussistente il nesso oggettivo di causalità tra la formazione di sporcizia e il fatto che il Comune ha destinato l’area a mercato rionale mentre avrebbe dovuto condannare il Comune per la mancata ordinaria pulizia del piazzale destinato a mercato a prescindere dalla destinazione ma sul presupposto che la pulizia va commisurata alla sporcizia che si determina.

4.12. Con il dodicesimo motivo denuncia che in realtà il giudice di primo grado ha ritenuto provato il nesso di causalità in quanto le prove testimoniali hanno confermato quanto lamentato dal danneggiato.

4.13. Dal tredicesimo al sedicesimo motivo, la ricorrente si duole che il giudice del merito non le abbia liquidato i relativi danni all’immagine sia patrimoniali che non, oltre al danno patrimoniale emergente, lucro cessante anche eventualmente in via equitativa.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere tutti dichiarati inammissibili, poichè prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

I motivi sono anche generici. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

6. In considerazione del fatto che il Comune intimato non ha svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

PQM

E la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile dellA Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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