Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11904 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14346-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

P.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SURIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza pubblicata in data 12/3/2018, la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello dell’Inps, ha confermato la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da P.B.M., aveva condannato l’Inps al pagamento in favore della suddetta dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1/6/2016, avendo accertato una riduzione della capacità di lavoro della ricorrente pari all’80%;

la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, che prevede lo slittamento di dodici mesi del diritto al trattamento di vecchiaia, in considerazione sia del dato letterale, sia della ratio della norma: al riguardo ha sostenuto che la pensione di vecchiaia anticipata doveva ritenersi sottratta alle cosiddette “finestre di accesso” in ragione della notevole minorazione dell’efficienza lavorativa dei soggetti che vi aspirano e la diversa interpretazione propugnata dall’Inps comporterebbe lo stravolgimento della ratio sottesa alla disciplina dell’istituto, che è quella di tutelare i soggetti con una ridotta capacità lavorativa;

contro la sentenza ricorre l’INPS;

la parte intimata resiste con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), posto che la norma, ad avviso del ricorrente, ha disposto in via generale lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (60 anni se donne, 65 anni se uomini), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento; il ricorso è fondato alla luce dei precedenti di questa Corte (Cass. 13/11/2018, n. 29191, seguita da Cass. 17/12/2018, n. 32591; da ultimo Cass. 26 agosto 2020, n. 17796), secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. ” finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti””;

l’ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato;

non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale;

il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata; le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinchè applichi il principio di diritto su enunciato e provveda anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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