Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11903 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, Avv. S.G.P., in

proprio e quale procuratore speciale (atto notaio Guido Tomazzoli di

Roma del 24.07.2001, rep. n. 10840) della Società di

Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.CI.) S.p.A., elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale

dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,

dagli Avv.ti SGROI Antonino, Fabrizio Correra e Luigi Caliulo per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– R.C.;

– UNIRISCOSSIONI S.p.A. (ora EQUITALIA NOMOS S.p.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.

419/06 del 19.09.2006/11.10.2006 R.G. n. 443/2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Lelio Maritato, per delega dell’Avv. Antonino Sgroi, per

l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DESTRO Carlo,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 18.04.2003, R.C. esponeva:

– di avere ricevuto notifica, in data 14.03.2003, della carrella esattoriale di pagamento di Euro 1847,89 per contributi artigiani per gli anni 1999, 2000 e 2001;

-che tali contributi si riferivano alla posizione della moglie coadiutrice familiare, in relazione a disconoscimento dello sgravio contributivo previsto e disciplinato dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9;

-che tale disconoscimento era illegittimo, perchè, a suo avviso, erroneamente l’INPS aveva ritenuto che l’agevolazione contributiva potesse essere riconosciuta solo ai familiari iscritti contemporaneamente al titolare. All’esito con sentenza n. 155 del 2004 il Tribunale di Treviso, accoglieva il ricorso, con riconoscimento del richiesto sgravio.

Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia n. 419 del 2006, la quale ha osservato che il requisito della contestualità dell’iscrizione del familiare (nella specie la moglie) con l’inizio dell’attività da parte del titolare non è richiesto dalla norma. Ciò precisato, la Corte territoriale ha rilevato che nel caso di specie l’attività era iniziata il 2.09.1999 e l’iscrizione della moglie era avvenuta il 30.12.1999, per cui la norma invocata era applicabile con riduzione del contributo al 50%. Ricorre per cassazione l’INPS con un motivo Non si sono costituiti gli intimati R. e la Uniriscossioni S.p.A.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9.

Al riguardo sostiene che l’impugnata sentenza, con il ritenere che la norma richiamata non richieda la contestualità della prima iscrizione con l’inizio dell’attività d’impresa, ha fatto malgoverno di tale norma.

L’ente previdenziale, dopo ampia ricostruzione del quadro normativo, osserva che qualora si ritenesse di condividere l’assunto d ei g iudici di merito con il riconoscimento dello sgravio in favore del familiare iscritto per la prima volta pur se nell’arco temporale indicato dal legislatore, si dissolverebbe il fine perseguito dal legislatore, venendo meno il requisito della creazione della nuova attività imprenditoriale. Ciò precisato sulle censure dell’INPS, questo Collegio ritiene di condividere l’assunto del giudice di appello. Invero l’interpretazione seguita nella sentenza impugnata non si pone in contrasto con la ratio della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9 che va ravvisata, nel favorire, oltre che la creazione di nuove attività imprenditoriali, anche l’occupazione giovanile, tanto è vero che l’iscrizione per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o degli esercenti attività commerciali riguarda i soggetti di età inferiore a 32 anni.

Su questa linea si colloca il riconoscimento della riduzione contributiva in favore di familiare iscritto per la prima volta, anche se successivamente all’inizio dell’attività, nell’arco temporale indicato dal legislatore (1 gennaio 1999/31 dicembre 2001).

In definitiva la sentenza impugnata correttamente ha fatto applicazione della norma in questione al caso di specie con il riconoscere, come già detto, il beneficio contributivo a favore del coniuge del titolare dell’attività, con la denuncia di iscrizione nel dicembre 1999 dopo l’inizio dell’attività e l’iscrizione del titolare nel settembre 1999.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituiti gli intimati indicati in epigrafe.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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