Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11903 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 19/06/2020), n.11903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24988/2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI, 23, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MARAN;

– ricorrente –

contro

G. SPORT GROUP SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA a mezzo

dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA BERNARDI;

– controricorrente –

avverso la semenza n. 611/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 6 ottobre 2008, G. Sport Group S.p.A., in amministrazione straordinaria, evocava davanti al Tribunale di Rimini, (OMISSIS) Srl al fine di sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, di quattro pagamenti disposti in favore di quest’ultima per complessivi Euro 120.819 con condanna della convenuta al pagamento di tale somma. L’attrice in revocatoria deduceva, in particolare, di far parte del cosiddetto gruppo G. operante nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti sportivi e di essere stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata con provvedimento del Tribunale di Rimini del 29 luglio 2003. A seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza (con sentenza del 10 ottobre 2003) e apertura della procedura di amministrazione straordinaria (con decreto del 27 novembre 2003), aveva disposto in favore di (OMISSIS) quattro pagamenti a mezzo di altrettanti assegni bancari ed un bonifico. Aggiungeva che ricorreva l’elemento soggettivo della scienza decotionis in capo alla convenuta, attesa l’esistenza di indici rilevatori del dissesto. Si costituiva (OMISSIS) Srl negando la sussistenza dei presupposti di legge e opponendosi al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme richieste in restituzione;

con sentenza del 7 marzo 2014 il Tribunale di Rimini accoglieva la domanda ritenendo sussistente l’elemento soggettivo con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite;

avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS) Srl con atto di citazione della 17 aprile 2015 chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva G. Sport Group S.p.A. deducendo l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e la infondatezza, nel merito;

la Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 2 marzo 2018 rigettava l’appello ritenendo che sulla base della sussistenza dei plurimi indici, diretti e indiretti, era possibile affermare che lo stato di dissesto della società G. poteva essere conosciuto o era agevolmente conoscibile dalla controparte, già nei primi mesi dell’anno 2002;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) Srl affidandosi a otto motivi. Resiste con controricorso G. Sport Group S.p.A. in amministrazione straordinaria che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza perchè affetta da error in procedendo, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in quanto la pronunzia non renderebbe percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formulazione del proprio convincimento. La decisione la Corte d’Appello di Bologna sarebbe viziata per non avere chiarito per quali ragioni, le decisioni assunte in altri casi consimili, rivelerebbero, anche in quello in esame, la consapevolezza dello stato di dissesto. In secondo luogo, la Corte aveva individuato quale elementi sintomatici l’entità del volume complessivo dei rapporti intercorrenti tra le due società e le risultanze dei bilanci della società G.. Si tratterebbe di profili inconsistenti, appartenenti, al più, alla categoria degli indici indiretti. Al contrario, non ricorrerebbero indici diretti ai fini della prova della consapevolezza dello stato di decozione. Il giudice di appello si sarebbe appiattito sulle posizioni del Tribunale senza considerare le specifiche contestazioni formulate in secondo grado dall’odierna ricorrente. La motivazione per relationem, seppure astrattamente consentita, nel caso di specie non permetterebbe di individuare il percorso logico giuridico seguito dalla Corte territoriale che la anticipata consapevolezza della percezione dello stato di difficoltà del gruppo G. già ai primi mesi dell’anno 2002 (mentre il Tribunale si era arrestato all’estate del 2002), senza alcuna ulteriore motivazione;

con il secondo motivo si deduce la violazione la L. Fall., art. 67 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe ritenuto provata per presunzioni la conoscenza, da parte della odierna ricorrente, delle notizie sullo stato di salute aziendale del gruppo. Non vi sarebbe alcun elemento in ordine alla effettiva lettura degli articoli relativi alle condizioni economiche della società G.. La procedura, in sostanza, in violazione del citato art. 67, non avrebbe provato che la parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, per avere preso visione degli articoli prodotti nel presente giudizio da G. Sport Group. Riguardo alla prova per presunzione la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare i fatti posti a fondamento del ragionamento presuntivo;

con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2729, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che le notizie allegate dal gruppo G. Sport costituissero elemento idoneo ai fini della prova della consapevolezza dello stato di decozione da parte della odierna ricorrente. In corso di causa sarebbero stati contestati gli articoli prodotti dalla procedura al fine di escludere che potessero integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Inoltre, la Corte avrebbe ritenuto che gli articoli aventi un contenuto positivo versati in atti fossero meno numerosi di quelli negativi. Al contrario il rapporto era nel senso opposto, quanto meno sino al mese di gennaio 2003. L’insufficienza delle notizie utilizzate al fine di desumere in via presuntiva l’elemento della conoscenza troverebbe conferma nel contenuto di una intercettazione menzionata nella sentenza penale di condanna pronunziata a carico di G.E. dal GUP di Rimini;

con il quarto motivo si deduce la violazione della L. Fall. e delle norme oggetto del precedente motivo per avere la Corte territoriale ritenuto provata la conoscenza dei bilanci della società G. Sport al momento dei singoli pagamenti. Anche la prova della conoscenza dei bilanci non emergerebbe dalle risultanze processuali. In particolare, tale elemento non potrebbe essere dedotto dalla motivazione della sentenza del Tribunale perchè il rinvio operato riguarda gli indici indiretti, mentre le risultanze dei bilanci costituiscono indici diretti non menzionati dal Tribunale. La violazione degli artt. 2727 e 2729, risiederebbe nel fatto della mancata indicazione del fatto noto dal quale desumere i fatti ignoti;

con il quinto motivo si lamenta il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente ad un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di appello di Bologna omesso di indicare gli elementi chiari e inequivoci contenuti nel bilancio di G. Sport Group ritenuti idonei ad evidenziare un “pesante e crescente indebitamento”. L’eventuale rinvio alla sentenza del Tribunale consentirebbe di comprendere il ragionamento con sufficiente chiarezza e precisione;

con il sesto motivo si deduce il difetto di motivazione nei termini indicati nel motivo precedente. La Corte di Appello non avrebbe spiegato per quale motivo l’odierna ricorrente avrebbe dovuto avvedersi degli elementi chiari ed univoci emersi dai bilanci di G. Sport Group S.p.A.. Tenendo conto della struttura sostanzialmente familiare della società ricorrente, in quanto tale priva degli strumenti di verifica finanziaria propri di un istituto di credito, la Corte avrebbe dovuto individuare le ragioni per le quali una siffatta società avrebbe dovuto avvedersi degli elementi di bilancio asseritamente qualificati come chiari e inequivoci;

con il settimo motivo si deduce la violazione l’art. 2729 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto le risultanze dei bilanci di G. Sport un elemento dotato dei necessari caratteri di gravità precisione e concordanza, ai fini della sussistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis. Anche ammettendo che la società avesse preso visione dei bilanci della fallita, i dati in essi contenuti non presentavano requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti all’art. 2729 c.c.. Nella relazione per l’anno 2003 la Consob evidenzia che il grave peggioramento della situazione finanziaria del gruppo era avvenuto nei primi mesi dell’anno 2003, e non nell’anno 2002 al quale si riferiscono i pagamenti. Con riferimento all’anno 2002 la Corte non aveva individuato gli eventi che avrebbero palesato lo stato di dissesto, poichè nessuna notizia di stampa poteva far pensare ad un tracollo della società. La presunzione applicata alla Corte territoriale sarebbe priva del requisito della gravità, pretendendo di attribuire alla società ricorrente una diligenza maggiore rispetto a quello richiesto all’autorità deputata alla vigilanza sul mercato dei capitali.

Nello stesso modo difetterebbe il presupposto della precisione attesa l’assenza di notizie qualificate sul punto o di segnalazioni provenienti da soggetti qualificati. Anche la concordanza sarebbe contrastata dalla prevalenza di notizie positive sugli incrementi di fatturato del gruppo pubblicata nel corso dell’anno 2002;

con l’ottavo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’Appello non avrebbe considerato che G. Sport era solita pagare le forniture mediante la consegna di assegni postdatati, quantomeno dall’anno 1997 e che la ricorrente non aveva sollecitato in alcun modo la fallita nel corso del periodo sospetto. Dall’analisi dei solleciti di pagamenti prodotti dalle parti emergerebbe una minore frequenza nel periodo di osservazione. Nello stesso modo non sarebbe dimostrata la richiesta da parte dell’odierna ricorrente di consegna, da parte di G., di assegni postdatati poichè, al contrario sì trattava di una prassi in uso tra le parti, imposta dal gruppo G.;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono infondati. La censure sono generiche, limitandosi a precisare che la motivazione la Corte non sarebbe in concreto comprensibile. Si traducono, pertanto, nella richiesta alla Corte di legittimità di riesaminare il materiale probatorio allo scopo di verificare se la decisione del giudice di merito sulle questioni di fatto relative alla sussistenza del presupposto della conoscenza dello stato di decozione, risulti coerente con le risultanze istruttorie;

in concreto gli elementi indiziari e presuntivi sono evincibili atteso che la Corte territoriale ha tenuto conto di alcuni dati interni:

– il sensibile aggravamento dei ritardi nei pagamenti da parte del gruppo G.;

– la circostanza che la ricorrente avesse sollecitato più frequentemente la cliente;

– la richiesta da parte della società alla G. di rilasciare gli assegni postdatati (le deduzioni secondo cui tali elementi sarebbero contrastate dalle risultanze processuali sono prospettate in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè non è dato comprendere se la documentazione menzionata in ricorso sia stata sottoposta ai giudici di merito, che non si occupano della questione, e in quale fase processuale);

quanto ai dati esterni:

– risultanze dei bilanci;

– articoli di stampa;

– andamento borsistico del titolo;

anche sotto tale profilo le contestazioni alla argomentazione della Corte secondo cui la gravità della crisi era stata confermata dalle notizie pubblicate dalla stampa nel periodo di riferimento (operazione di acquisto della L., che aveva triplicato il debito del gruppo, azzerando le risorse e conducendo al tracollo in borsa del titolo) sono contrastate da osservazioni della ricorrente dedotte in violazione del principio di autosufficienza;

a tali elementi si aggiunge il consistente volume d’affari e la rilevante esposizione debitoria maturata all’epoca dei fatti e il peggioramento dei ritardi nei pagamenti. Deduce la Corte che la ricorrente aveva modificato il comportamento abituale nei confronti della G., sollecitando più spesso il pagamento dei debiti. La Corte d’Appello ha anche esaminato gli elementi di senso contrario come la prosecuzione delle forniture, ritenendoli inidonei a sminuire il quadro indiziario complessivo di senso opposto;

la Corte territoriale giustifica l’anticipazione dello stato di crisi, dall’estate, ai primi mesi del 2002 con ulteriori elementi fattuali, come la uscita del socio UBS dalla compagine sociale;

con riferimento ai motivi con i quali si deduce la violazione dei criteri presuntivi riferiti agli artt. 2727 e 2729 c.c., le censure sono inammissibili perchè la ricorrente si limita a contestare la valutazione operata dal giudice di merito sugli elementi indiziari ed in particolare sui criteri di collegamento tra le notizie di stampa sullo stato di dissesto del gruppo e la posizione della società ricorrente. La censura si traduce in una richiesta alla Corte di legittimità di rivalutare il materiale probatorio, esprimendo delle valutazioni tipicamente in fatto, sottratte al sindacato di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340); sulla base di una ragionevole ricostruzione la Corte territoriale ha fondato la decisione sulla presunzione secondo cui una notevole parte della popolazione interessata all’attività d’impresa consulta la stampa per informarsi delle notizie relative alla condizione economica delle società con la quale si mantengono relazioni economiche. Nel caso di specie, l’interesse della società ricorrente a verificare le notizie di stampa derivava, come evidenziato dalla Corte d’Appello, dall’esistenza di rapporti commerciali rilevanti tra le parti, che avevano evidenziato segnali di allarme;

in definitiva, e con riferimento a buona parte dei motivi, la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme in tema di individuazione degli elementi sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza del solvens da parte dell’accipiens nella revocatoria fallimentare, uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato come “la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività: la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità” (Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015);

tale giudizio logico risulta, nella specie, congruamente motivato dal giudice di appello, siccome basato sulla puntuale e dettagliata indicazione di indici concreti (vicenda notoria dell’acquisto delle azioni della L. per un prezzo superiore al valore, indebitamento rilevante della società acquisita, notizie negative di stampa, ribasso della quotazione di borsa, solleciti di pagamento inviati dall’odierna ricorrente, qualità soggettiva nel mercato specifico, anche in relazione all’entità dei suoi crediti, risultanze dei bilanci di G. Sport), unitariamente considerati in una valutazione complessiva, che non può essere riesaminata in questa sede (Cass. n. 1304/2018, su vicenda analoga);

con riferimento al vizio di motivazione (oggetto di specifica censura nel quinto motivo, ma adombrato anche negli altri), la doglianza è inammissibile atteso che l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non consente nell’ipotesi di doppia conforme fondata sui medesimi elementi fattuali, la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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