Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11903 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 831/2014 proposto da:

COMUNE LUMEZZANE, (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

SILVERIO VIVENZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO,

2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ATTILIO GASTALDELLO, PASQUALE

RUSSO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, domiciliato ex lege n ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 575/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/05/2013, R.G.N. 834/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GUGLIELMO FRANSONI per delega;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO dell’Avvocatura dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’agosto del 2001 l’Agenzia delle Entrate convenne in giudizio il Comune di Lumezzano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per non aver notificato tempestivamente, nonostante fosse pervenuto nei termini, l’avviso di rettifica nei confronti della s.n.c. F.lli L. per l’anno d’imposta 1991, per un importo complessivo di Euro 60.045,34. Espose l’attrice che, impugnato l’avviso su ricorso dei contribuenti, la commissione tributaria di primo grado di Bergamo annullò l’atto impositivo, a causa del decorso del termine relativo. Ne conseguì, pertanto, il mancato introito di tributi, danno per il quale l’amministrazione finanziaria chiese di essere risarcita dal Comune di Lumezzane.

Il Comune si difese eccependo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito della pretesa risarcitoria, negò che vi fosse stata negligenza da parte dei dipendenti comunali.

11 Tribunale di Brescia con la sentenza numero 1994/2008, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, accolse la domanda dell’Agenzia delle Entrate e condannò il Comune alla rifusione della somma di Euro 60.251,92 con interessi di legge dalla domanda al saldo. Ciò sul presupposto che, nell’ambito del rapporto di mandato ex lege instaurato fra il Comune e l’amministrazione finanziaria a seguito della richiesta di notificazione di propri atti, la cui violazione integrava gli estremi della responsabilità contrattuale, incombeva alla parte convenuta dimostrare che il ritardo con il quale l’atto è stato notificato era dovuto a causa a se non imputabile. E, nel caso di specie, ciò non era avvenuto, essendosi il convenuto limitato ad affermare che la semplice richiesta di notifica urgente non valeva, secondo usi tacitamente seguiti, a segnalare particolare urgenza.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 575 del 7 maggio 2013, sia per quanto riguarda la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sia in merito al colpevole ritardo del Comune di effettuare la notifica richiesta con urgenza oltre un mese dopo la data di consegna agli uffici preposti. Infine ha confermato la sussistenza alla misura del danno rappresentato dalla perdita del credito portato nell’atto impositivo.

3. Avverso tale decisione, il Comune di Lumezzane propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 137 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Lamenta il Comune che la Corte d’Appello ha errato perchè non ha considerato che la notifica dell’atto si sarebbe comunque perfezionata al momento della consegna al Comune, sulla base della cosiddetta scissione soggettiva degli effetti della notifica, senza che la tardiva attività di notifica da parte del Comune abbia inciso sulla conseguente decadenze annullamento giurisdizionale dell’atto.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Il ricorrente si lamenta che la Corte d’Appello non abbia esaminato la questione relativa al tema della tempestività o meno della notificazione. Punto decisivo, per affermare la presenza della causa del danno, giacchè da essa dipende la fondatezza dell’azione avversaria in ordine all’an del diritto al risarcimento vantato dall’agenzia delle entrate.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il primo è inammissibile perchè trattasi di questione nuova non proposta nei precedenti gradi di giudizio. Per quanto riguarda poi il secondo motivo, il giudice non è incorso nelle violazione lamentate in quanto ha correttamente motivato che in ogni caso il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica riguarda il regime dell’atto notificato e non già quello, che qui si discute, della responsabilità dell’agente notificatore per l’esecuzione del mandato ricevuto da notificante. Infatti l’agente notificatore deve adempiere diligentemente il suo mandato nei termini richiesti dal notificante (Cass. n. 22320/2014).

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il Comune ritiene non sufficientemente dimostrato il danno sulla scorta del dedotto e documentato annullamento giurisdizionale dell’atto impositivo, cagionato dalla tardività della sua notifica a cura del Comune.

Anche tale motivo è infondato.

Il giudice del merito ha statuito in linea con i principi di questa Corte secondo cui in caso di responsabilità del comune nei confronti dell’amministrazione finanziaria dello Stato per tardiva notificazione di un avviso di accertamento tributario, l’esistenza e l’ammontare del danno devono ritenersi in via presuntiva commisurati all’entità della pretesa fiscale dalla quale l’amministrazione è decaduta, salvo che l’autore del danno non deduca e dimostri l’infondatezza della pretesa fiscale, ovvero la ricorrenza di impedimenti insuperabili ad un esercizio utile della stessa (Cass. n. 1627/2010).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Certe Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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