Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11903 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7546-2018 proposto da:

B.G., M.C., BI.PA.,

BR.MA., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato RODOLFO ROMITO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legif,

– controricorrenti –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 323/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza pubblicata in data 6/9/2017, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca contro la sentenza del Tribunale di Rovigo che, in parziale accoglimento delle domande proposte da Br.Ma., più altri litisconsorti, docenti o collaboratori scolastici alle dipendenze del MIUR, aveva riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del danno, liquidato ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, conseguente all’illegittimità del termine apposto ai vari contratti di lavoro intercorsi tra le parti. In conseguenza, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.

2. A fondamento del decisimi la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui le parti appellate avevano svolto supplenze su posti in organico di diritto e/o di fatto – era assorbente il rilievo che le stesse, assunte in qualità di docenti o di collaboratori scolastici, erano state stabilizzate (in data 1/9/2011, ad eccezione di M., stabilizzata in data 1/9/2010) attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti da 118 a 125), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni, diverse dal mero dato della lunga durata dei rapporti a termine, circa l’esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo. Quanto alla domanda di riconoscimento dell’anzianità maturata formulata dagli appellati ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la Corte territoriale l’ha ritenuta inammissibile sul presupposto che tale domanda era stata esplicitamente rigettata dal tribunale, con la conseguenza che le parti erano tenute a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione ai sensi della nonna succitata: si trattava, invero, di una domanda autonoma rispetto alla domanda di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato ed al riconoscimento del danno da abusiva reiterazione. Ha infine compensato le spese del giudizio.

3. Contro la sentenza Br.Ma., Bi.Pa., M.C. e B.G. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; ha resistito il Ministero con controricorso.

4. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. In prossimità dell’adunanza, le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e-o falsa applicazione del considerando n. 16, della Dir. 1999/70/CE, art. 2, nonchè del preambolo, dell’Accordo quadro CESUNICECEEP, clausola 5, punto 1, lett. B, sul lavoro a tempo determinato della 18/3/1999, recepito e allegato alla Dir. comunitaria citata; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10, 11, anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4.

2.- Il secondo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Dir. Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato – per un periodo superiore ai 36 mesi – in presenza dell’immissione in ruolo “a seguito di concorso per titoli (e scorrimento della graduatoria) anteriore all’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015”; si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Europea perchè si pronunci sulla questione indicata in epigrafe.

3.- Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 112,437 e 100 c.p.c.: assume infatti che la sentenza era stata resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che il giudice dell’appello aveva ritenuto sussistente un risarcimento del danno in forma specifica a seguito dell’avvenuta stabilizzazione senza che fosse mai stata proposta una domanda o un’eccezione (in senso proprio) in tal senso; sussisteva inoltre la violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna del soccombente virtuale, ossia il MIUR, al pagamento delle spese processuali, pur avendo ritenuto conseguito da parte degli originati ricorrenti il bene della vita richiesto.

4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, parte ricorrente denuncia la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10; di norme del c.c.n.l. comparto scuola; del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526; del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36; denuncia altresì, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112,434 e 346 c.p.c. per non aver il giudice d’appello pronunciato sulla domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del riconoscimento dell’intera anzianità pregressa, in essa considerando anche i rapporti di lavoro a tempo determinato; la domanda era stata ritualmente formulata nel giudizio di primo grado ed era stata reiterata nella memoria di costituzione in appello (punto 2 della memoria di costituzione in appello, pag. 32 del ricorso per cassazione); il ricorso incidentale non era necessario, non avendo il giudice di primo grado emesso alcuna pronuncia sulla domanda in esame, in quanto ritenuta assorbita dall’accoglimento della domanda di risarcimento del danno. 5.- Il ricorso per cassazione è ammissibile, dal momento che vi è una esposizione dei fatti di causa sufficiente per una esaustiva ricostruzione delle domande proposte, delle difese della controparte e delle questioni ancora sub judice, sicchè appare rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3. Esso è tuttavia infondato.

5.1.- Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, anche successivamente illustrati nella memoria, non induce ad un suo mutamento, nè ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia.

5.2. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3472, che ha espresso il seguente principio di diritto: “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto (v. da ultimo, n. 3417/2021).

5.3. L’elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C-494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro R.F. e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. Sulle specifiche questioni poste nei motivi di ricorso in esame, questa Corte si è poi di recente pronunciata nell’ordinanza 14/1/2021 n. 489, alla quale si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c..

5.4. Applicando questi principi al caso in esame, il ricorso deve essere rigettato; risulta infatti dalla sentenza impugnata che i ricorrenti, assunti in virtù di ripetuti contratti a termine, sono stati immessi nei ruoli del MIUR nelle date suindicate. Essi, pertanto, hanno ottenuto il bene della vita per il quale hanno agito in giudizio, senza che rilevi, per quanto innanzi osservato, la circostanza che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella L. n. 107 del 2015.

5.5. La circostanza di fatto, dedotta, come innanzi evidenziato, dalla stessa parte ricorrente per fondarvi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non può ritenersi estranea al giudizio di legittimità in quanto intimamente correlata alla questione di diritto della risarcibilità del danno nelle ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed allo “ius superveniens” costituito dalla più volte richiamata sentenza della CGUE R., che ha efficacia immediata nell’ordinamento nazionale, oltrechè dalla L. n. 107 del 2015.

La corte territoriale ha altresì escluso – senza che tale affermazione sia stata adeguatamente censurata – che la parte ricorrente abbia, nell’originaria domanda, allegato l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli “da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”, secondo quanto affermato nella decisione delle SS.UU. n. 5072 del 2016.

6. Il terzo motivo è infondato, perchè non sussiste la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato. Il giudizio in esame ha ad oggetto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. La Corte ha escluso la sussistenza di un danno per effetto della stabilizzazione quale elemento che ha cancellato in radice l’illecito. La stabilizzazione, quale fatto estintivo, non può essere considerata come un’eccezione in senso proprio, in difetto di un’espressa disposizione normativa in tal senso nè la sua deduzione è ricollegabile all’esercizio di un diritto potestativo, ma, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, essa è un’eccezione in senso lato che può essere allegata dalla parte o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purchè emergente dagli atti di causa. La parte ricorrente, pur lamentando la tardività della eccezione o del rilievo, neppure specifica quando, come e in che termini il fatto della “stabilizzazione” sarebbe entrato del giudizio e, soprattutto, non lamenta alcuna violazione del diritto di difesa, sicchè correttamente il giudice del merito ne ha tenuto conto quale fatto estintivo del diritto preteso.

6.1. Nè è corretta l’ulteriore deduzione della ricorrente secondo cui il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere e giammai accogliere l’appello, dal momento che, avendo la stabilizzazione escluso l’esistenza di un danno, correttamente il giudice di merito ha rigettato l’appello con cui la parte ha continuato a richiedere il risarcimento, nonostante l’intervenuta stabilizzazione.

6.2. Altrettanto correttamente il giudice ha regolato le spese compensandole, in ragione della parziale soccombenza della parte appellante nonchè della particolare difficoltà delle questioni risolte solo di recente da questa Corte.

7. Il quarto motivo è inammissibile.

La parte ricorrente non coglie e pertanto non censura adeguatamente la ratio decidendi della Corte veneziana, la quale ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità maturata anche per effetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle conseguenti differenze retributive era stata posta dai ricorrenti in modo autonomo e indipendente dalla domanda di conversione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato e che tale domanda era stata espressamente rigettata dal tribunale, non invece assorbita nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (pagina sette, primo e terzo periodo della sentenza). Ne conseguiva che, a fronte di un espresso rigetto, era necessaria la proposizione di un’autonoma impugnazione, sia pure nella forma incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della domanda in appello.

A tal riguardo, questa Corte (Cass. 27/12/2019, n. 34546, richiamando Cass. 18/11/2016, n. 23535) ha avuto modo di chiarire i confini tra la domanda di ricostruzione della carriera, quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, che resta assorbita evidentemente nel rigetto di tale domanda (o, nel caso inverso, nell’accoglimento della domanda di conversione), e la diversa pretesa avente ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini di ottenere le differenze retributive in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro. Ne consegue che una domanda incentrata sull’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine non include la domanda relativa alla violazione del principio di non discriminazione, fondata su una diversa e autonoma causa petendi. E’ stato infatti precisato: “La pretesa di considerare i contratti a termine in connessione tra loro e di sommare l’anzianità così maturata nei contratti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento di aumenti retributivi collegati all’anzianità, da un lato non postula l’impugnativa dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati, ma dall’altro non può neppure ritenersi in questa ricompresa implicitamente”.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità pregressa era stata posta in modo autonomo rispetto alla domanda di conversione nonchè a quella di risarcimento del danno da abusiva reiterazione, precisando altresì correttamente che il principio di non discriminazione previsto dalla clausola n. 4 dell’accordo quadro non può essere confuso con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, previsto dalla clausola 5 dello stesso accordo.

A fronte di tali affermazioni era onere di parte ricorrente dimostrarne l’erroneità e, in primo luogo, dimostrare quale fosse la specifica causa petendi posta a sostegno della domanda di pagamento delle differenze retributive, se cioè essa fosse autonoma o piuttosto collegata alla domanda di risarcimento del danno da illegittimo ricorso al contratto a tempo determinato.

A tal fine appare del tutto inadeguata la sintesi delle conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado (riportate a pagina 6 e 7 del ricorso per cassazione) in mancanza di elementi da cui desumere la causa petendi delle “provvidenze stipendiali” richieste: anzi, l’uso della locuzione “in ogni caso” con riferimento al riconoscimento dell’asserito diritto “a tutte le provvidenze stipendiali, all’anzianità ed alla carriera per tutto il periodo pregresso e non considerato”, nonchè con riferimento alla condanna del MIUR al risarcimento del danno da individuarsi “nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto parte ricorrente avrebbe dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente prestato fossero state da subito regolati secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato” (pagina 7de1 ricorso) sembra confermare il giudizio della corte territoriale, circa l’autonomia della domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio rispetto alla domanda di conversione del rapporto nonchè al risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione.

Il deficit di autosufficienza di questo motivo di ricorso – al quale non può ovviarsi con le memorie difensive, le quali sono destinate solo ad illustrare le tesi difensive già esposte e non sono idonee a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, “quoad effectum”, ad essi (v. Cass. 7 aprile 2005, n. 7260; Cass. 25/02/2015, n. 3780; Cass. 07/03/2018, n. 5355) – si riscontra altresì nella mancata trascrizione della memoria di costituzione nel giudizio di appello, sicchè non si apprezza se, ed in che termini, la domanda sarebbe stata riproposta. Deve aggiungersi che la parte non trascrive la sentenza del tribunale, sia pur limitatamente alla parte in cui avrebbe ritenuto assorbita la domanda in esame, non la deposita in questa sede nè, infine, deposita unitamente al ricorso la memoria difensiva in appello, senza peraltro offrire elementi certi per una sua facile localizzazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In ragione delle peculiarità delle questioni prospettate, solo di recente composte dall’intervento di questa Corte, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio.

I ricorrenti vanno comunque condannati al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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