Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11902 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a., elettivamente domiciliata in

Roma, via Pier Luigi da Palestnna n. 47, presso lo studio dell’ Avv.

Rinaldo Geremia, che la rappresenta e difende assieme all’Avv. de la

Forest e ESPOSITO Ruben per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Rovito Aldo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/06 della Coorte d’appello di Torino,

depositata in data 24.5.06; RG 403/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.04.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Geremia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per la dichiarazione di

improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- V.V. ricorreva al giudice del lavoro per ottenere, quale addetto alla fonoteca del Centro di produzione RAI di Torino, il superiore inquadramento di documentatore di primo livello, quarta classe retribuiva, a decorrere dal 20.10.98, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dalla RAI, la Corte d’appello di Torino con sentenza 24.5.06 rigettava l’appello.

Sulla base delle risultanze testimoniali e documentali acquisite agli atti, il giudice riteneva che la prestazione offerta dall’attore rientrasse nella figura non dell’archivista o del compilatore di schede, ma in quella del documentatore di primo livello descritta dal ccl per i dipendenti RAI 9.5.90 (e non dell’accordo aziendale 8.6.00 invocato dalla convenuta, non applicabile ratione temporis).

3.- Propone ricorso per cassazione RAI spa. Risponde con controricorso V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso è improcedibile.

5.- Parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando un insufficiente analisi del materiale probatorio acquisito da parte del giudice di appello.

Premesso che il contratto RAI applicabile prevede per la figura del documentatore tre livelli, decrescenti dal primo al terzo e riprodotto il testo contrattuale che ne descrive i contorni, la ricorrente individua l’attività centrale della figura in questione nell’analisi (ovvero nell’esame attento e selettivo) del materiale di documentazione registrato su ogni tipo di supporto e rileva come dalle risultanze istruttorie esaminate, dalla Corte. d’appello non risultasse che il V. svolgesse detta attività selettiva. Una più attenta lettura delle testimonianze, anzi, avrebbe evidenziato che le mansioni assegnate al V. erano quelle – ben più modeste e ricollegabili alla figura dell’archivista – di copiare sui talloncini di archivio i dati presenti sui libretti illustrativi del supporto contenente i singoli brani musicali, onde rendere rintracciabili i singoli brani ad ogni richiesta presentata dai soggetti autorizzati all’accesso alla fonoteca.

6.- L’esame del motivo sopra sintetizzato impone la verifica del testo contrattuale del contratto collettivo per il personale dipendente RAI 9.5.90, atteso che la società ricorrente deduce l’erroneità dell’attribuzione della qualifica di documentatore di primo livello, sostenendo che il dipendente sarebbe stato correttamente inquadrato dall’Azienda nella qualifica di archivista.

La stessa ricorrente riproduce il testo della declaratoria della qualifica riconosciuta (documentatore) contenuta nel contratto collettivo (riportando lo stesso testo già riprodotto dal giudice di mento), ma nulla espone a proposito della qualifica ritenuta corretta (archivista), neppure precisando se quest’ultima qualifica trovi una sua descrizione nel contratto collettivo o derivi da altre fonte negoziale.

Questa incertezza circa il contenuto delle norme contrattuali interessate non è colmata dalla ricorrente, atteso che il testo contrattuale interessato (nella sua integralità, Cass. S.u. 23.9.10 n. 20075) non solo non è allegato al ricorso, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – che impone, a pena di improcedibilità, il deposito assieme al ricorso de “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” – ma neppure è indicato tra i documenti inseriti dalla parte ricorrente nei fascicoli di parte del giudizio di merito.

7.- In considerazione della violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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