Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11902 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.12/05/2017),  n. 11902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7228/2012 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 867/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/03/2011 R.G.N. 1167/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catania condannava l’IPOST (Istituto Postelegrafonici) e Poste Italiane S.p.A. – per quel che rileva nella presente sede – a riliquidare in favore dei lavoratori di cui in epigrafe l’indennità di buonuscita maturata alla data del 28.2.98 e il TFR, considerando nella base di computo anche la quattordicesima mensilità, nonchè a pagare loro la rivalutazione monetaria dell’indennità di buonuscita medesima secondo i criteri di cui all’art. 2120 c.c., dal 1.3.98 alla data di effettiva cessazione dei singoli rapporti.

2. Con sentenza pubblicata il 1.3.2011 la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte le domande dei lavoratori di cui in epigrafe, che oggi ricorrono per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi.

3. Resistono con separati controricorsi Poste Italiane S.p.A. e l’INPS (nelle more succeduto ex lege all’IPOST).

4. Ricorrenti e Poste Italiane S.p.A. depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’indennità di buonuscita IPOST conteggiata al 28.2.98 non debba essere ricalcolata alla data di cessazione dal servizio di ciascun ricorrente sulla base dell’ultimo stipendio percepito; si obietta in ricorso che, in forza delle norme citate, ai dipendenti collocati a riposo dopo la costituzione di Poste Italiane S.p.A. è dovuto il TFR solo in relazione al servizio prestato posteriormente al 28.2.98, mentre per quello anteriormente prestato è dovuta l’indennità di buonuscita calcolata in base all’ultimo stipendio percepito, senza che la convivenza dei due sistemi (buonuscita e TFR) incida sulla determinazione del quantum del primo, da parametrarsi all’ultima retribuzione.

1.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. e delle direttive n. 77/187/CEE e n. 2001/23/CE: sostengono i ricorrenti che il congelamento dell’indennità di buonuscita alla data del 28.2.98 accolto dalla sentenza impugnata è lesivo del principio secondo cui le competenze di fine rapporto maturano al momento della sua cessazione, nonchè delle menzionate direttive comunitarie, secondo le quali in ipotesi di cessione di azienda il trattamento di fine rapporto deve considerare tutti gli anni di servizio e non solo una parte di essi.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi dare continuità alla ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 28281/08 e successive conformi, ultima delle quali, in ordine di tempo, Cass. n. 25555/15) che, sulla scorta dei principi enunciati da Corte Cost. n. 366/06 (richiamata dalla successiva ordinanza n. 444/07), è pervenuta alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.98, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità, ma il trattamento di fine rapporto.

Dispone la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, che “a decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni al personale dipendente della società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. e, per il periodo lavorativo antecedente, l’indennità di buonuscita maturata, secondo la normativa vigente prima della data di cui all’alinea del presente comma”, ossia prima del 28 febbraio 1998.

Il riferimento al “maturato” indica, da punto di vista lessicale, ciò che ha finito di crescere, che è giunto a perfezione e l’aver riferito alla buonuscita tale qualità non può che significare che la stessa è ben, definita, non suscettibile di ulteriore incremento nel suo ammontare, pur se esigibile al termine del rapporto.

Del resto, se il legislatore ha inteso distinguere tra il prima ed il dopo 28 febbraio 1998, disponendo che da tale data in poi va applicata la disciplina di cui all’art. 2120 c.c., non è logicamente ipotizzabile – nel complessivo sistema introdotto con la L. n. 297 del 1982 – che quella indennità possa subire incrementi per effetto della dinamica salariale: con l’art. 5, di detta legge, infatti, fu espressamente stabilito che l’indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982 dovesse essere calcolata nel suo ammontare a tale data e, quindi, accantonata, per essere poi concretamente corrisposta alla risoluzione del rapporto, insieme agli accantonamenti contabilizzati, dopo quella data, anno per anno.

In altri termini, se con la modifica apportata con tale legge si è inteso cristallizzare l’ammontare del maturato al 30 maggio 1982, non si comprende perchè con il cit. art. 53 il legislatore dovrebbe aver seguito una logica diversa.

Quanto alla particolarità che si rinviene tra le due normative, nel senso che non è previsto un meccanismo di rivalutazione periodica della buonuscita a differenza di quanto stabilito dall’art. 2120 c.c., il dubbio di legittimità costituzionale è stato sciolto da Corte Cost. n. 366/06,che l’ha dichiarato infondato.

2.2. Ancora infondato è il secondo motivo di ricorso.

Infatti, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 24917/09), non sono pertinenti i richiami operati alle direttive n. 77/187/CEE e n. 2001/23/CE, entrambe riferite al tema del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa: nella vicenda in esame la continuità dei rapporti di lavoro è fuori discussione e la controversia concerne esclusivamente la modificazione di istituti propri di tali rapporti.

Ciò esclude, dunque, che vi sia spazio alcuno per il rinvio pregiudiziale alla CGUE sollecitato dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c..

3.1. In conclusione questa Corte, non ravvisando ragioni per discostarsi dal proprio consolidato orientamento, rigetta il ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore di INPS e Poste Italiane S.p.A. le spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascun controricorrente in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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