Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11902 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22269-2019 proposto da:

C.M., G.G., elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dagli Avvocati QUIRINO MESCIA, GIUSEPPE

GIGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 29 pubblicata il 27.2.2019, ha respinto l’appello di C.M., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992;

2. la Corte territoriale, premesso che a partire dal 1988 il rischio di contagio da trasfusione rientrava nelle cognizioni della scienza medica, ha ritenuto che alla data della domanda amministrativa (7.6.2013) fosse ampiamente decorso il termine triennale di decadenza, di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1;

3. ha accertato, anche in base all’esito della c.t.u., che la C. dall’aprile 1992 avesse conoscenza del quadro di epatite cronica HCV-relata (“di positività della ricerca ematica degli anticorpi anti-HCV nonchè del riscontro della presenza di positività del HCV-RNA plasmatico, indice di replicazione cellulare e di epatite HCV cronica attiva”) e, di conseguenza, avesse piena consapevolezza del nesso causale tra tale patologia e le emotrasfusioni risalenti al 1978;

4. ha spiegato che, al fine di individuare il dies a quo del termine di decadenza, occorre che “la parte interessata sia resa edotta non soltanto della diagnosi di danno epatico ma anche della possibile correlazione con la somministrazione di emoderivati; circostanza che, nella fattispecie in esame, deve ritenersi avvenuta in occasione della biopsia epatica (esame invasivo, il cui protocollo di esecuzione prevede la necessaria raccolta di anamnesi e di consenso informato) nonchè in occasione della successiva prescrizione di terapia antivirale, in aprile del 1992, dovendosi ritenere che, già in occasione della somministrazione di terapia antivirale… la stessa raccolta del consenso informato abbia implicato la necessità che la paziente fosse stata resa edotta della derivazione post-trasfusionale della malattia conclamata”; ha aggiunto: “non è, infatti, plausibile che una paziente con diagnosi di – Epatite cronica CV relata – formulata in termini di certezza (all’esito di esami invasivi) e, per di più, in terapia con farmaci specifici antivirali, seguita da strutture ospedaliere pubbliche, non fosse stata resa edotta della natura virale della malattia e, dunque, della sua possibile derivazione post-trasfusionale”;

5. avverso tale sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il Ministero della salute ha resistito con controricorso;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, circa il dies a quo del termine decadenziale per la presentazione della domanda di indennizzo. Necessità di prova certa della consapevolezza del nesso causale da parte del danneggiato da emotrasfusioni; irrilevanza della diligenza esigibile. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. sulla possibilità di ricorso alle presunzioni;

8. si sostiene che il termine di decadenza possa decorrere solo dal momento in cui il danneggiato acquisisce piena e sicura consapevolezza del nesso causale tra la patologia e la trasfusione e che tale consapevolezza non può essere frutto di congetture ma deve essere provata; che nel caso di specie, la ricorrente ha avuto tale conoscenza solo in base alla certificazione rilasciata nell’aprile 2013 dal Primario del Reparto di gastroenterologia dell’Ospedale di Ancona;

9. il ricorso è inammissibile;

10. col motivo proposto, nonostante la qualificazione della rubrica in termini di violazione di norme di diritto, si censura l’accertamento in fatto del giudice del merito sulla individuazione del momento in cui la parte avrebbe avuto consapevolezza del rapporto causale tra la emotrasfusione e la malattia; non è infatti individuata alcuna statuizione della sentenza impugnata che possa costituire violazione o erronea applicazione di un principio di diritto ricavabile dalla L. n. 210 del 1992 o dalla L. n. 238 del 1997; la valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi di prova indiziari costituisce, poi, un accertamento di merito, impugnabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione;

11. le censure, correttamente riqualificate in termini di denunzia di un vizio di motivazione, non rappresentano un fatto storico, non esaminato dalla sentenza, oggetto di discussione tra le parti e di rilievo potenzialmente decisivo ma si limitano a contestare la valutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice del merito contrapponendovi una ricostruzione della consapevolezza del nesso causale aderente alla domanda azionata. In tali termini la censura non può essere accolta, demandando a questa Corte un non consentito riesame del merito;

12. le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

13. non si fa luogo alla condanna di parte soccombente alle spese ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

14. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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