Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11901 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., domiciliato elettivamente in Roma viale

Mazzini n. 55, presso lo studio dell’Avv. Coletta Salvatore,

rappresentato e difeso dall’avv. Castiello Antonio, per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio in carica;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

tutti domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta ex lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5465/07 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 25.11.06; R.G. 57/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.04.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- T.G., dipendente dell’Ufficio provinciale di Napoli dell’Agenzia del Territorio, esponeva di aver partecipato al concorso per titoli ed esami a 999 posti di dirigente indetto dal Ministero delle Finanze con D.M. 19 gennaio 1993, risultandone vincitore, e di essere stato dichiarato decaduto dal diritto alla stipula del contratto individuale per mancata accettazione delle proposte di incarico dell’Amministrazione.

Ritenendo illegittimamente comminata la decadenza ed ingiustamente negato l’incarico di dirigente, chiedeva al giudice del lavoro il risarcimento del danno e la reintegrazione nell’originario ufficio di destinazione, dal quale assumeva di essere stato indebitamente rimosso.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal predetto, la Corte di appello di Napoli con sentenza del 25.11.06 rigettava l’impugnazione.

Affermava il giudice che il conferimento degli incarichi di dirigenza era rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, quale titolare del potere di organizzazione, essendo la disciplina legislativa improntata ai principi della temporaneità e della fiduciarietà. Pur affermando l’esistenza del diritto alla funzione dirigenziale, il giudice escludeva che il vincitore del concorso potesse chiedere l’applicazione del ccnl dell’Area dirigenti ed il trattamento economico corrispondente prima della stipula del contratto individuale e l’effettiva assunzione delle funzioni dirigenziali. Non essendo stato concluso il contratto a causa del rifiuto delle proposte di destinazione formulate dall’Amministrazione, l’appellante era da ritenere decaduto essendo venuta meno la condizione di diritto (stipula del contratto) richiesta dal bando di concorso (art. 3).

Quanto alla legittimità del rifiuto delle destinazioni proposte, il dipendente aveva solo genericamente dedotto la mancanza di correttezza e buona fede da parte dell’Amministrazione. In ogni caso non era prospettabile un danno per il mancato conferimento dell’incarico, non essendo dimostrato che il T., cui faceva carico il relativo onere probatorio, fosse rimasto soccombente per il conferimento di un incarico nei confronti di altri concorrenti che fossero in possesso di minore professionalità.

Neppure poteva essere concesso il risarcimento del danno per il mancato inserimento nel ruolo unico dirigenti (r.u.d., peraltro soppresso dalla legge n. 145 del 2002), atteso che l’inserimento era pur sempre rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione e non costituiva diritto del vincitore del concorso.

3.- Proposto ricorso per cassazione da T. nei confronti dell’Agenzia del Territorio-Ufficio provinciale di Napoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e del legale rappresentante del Dipartimento per le politiche fiscali, dell’Agenzia delle Entrate- Direzione regionale per la Campania, la Corte, rilevato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. che l’atto era notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con ordinanza in camera di consiglio riteneva nulla la notifica e, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., disponeva che il ricorso fosse nuovamente notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato.

4.- Ottemperata l’ordinanza dal ricorrente, le Amministrazioni indicate in epigrafe, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato si difendevano con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue.

5.1.- violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione in quanto la pronunzia del giudice di merito sarebbe andata extra petita, atteso che con l’atto di appello si era chiesta una pronunzia dichiarativa del diritto ad esercitare le funzioni dirigenziali ed a ricevere una proposta di incarico, con disapplicazione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione, sostenendosi che la stessa aveva omesso di svolgere il subprocedimento successivo alla pubblicazione della graduatoria per il conferimento della nomina. La fonte del danno vantato sarebbe, dunque, costituita da tali illegittimi provvedimenti, a prescindere dalla posizione degli altri dipendenti inclusi in graduatoria.

5.2.- violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 1, dell’art. 97 Cost. e carenza di motivazione a proposito dell’affermazione della discrezionalità dell’Amministrazione nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali e della corrispondente posizione soggettiva del dipendente vincitore del concorso, nonchè della decadenza dalla nomina.

Gli atti organizzativi della Pubblica Amministrazione sono atti a finalità non libere, ma diretti a realizzare l’attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. La discrezionalità nel conferimento dell’incarico di dirigenza è pertanto di carattere non assoluto, ma tecnico, per cui nel caso di specie l’Amministrazione era tenuta a emanare il provvedimento di nomina del vincitore e, successivamente, al momento del conferimento dell’incarico specifico avrebbe dovuto valutarne la specifica professionalità del dipendente, come risultante dal suo curriculum, considerando le eventuali sue preferenze.

La decadenza, in ogni caso, avrebbe potuto essere dichiarata solo per l’ingiustificato rifiuto a raggiungere la sede indicata e non per la mancata stipula del contratto, non essendo tale causa prevista dal bando di concorso.

5.3.- violazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 19 e art. 15, comma 2, come modif. dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 nonchè dell’art. 22 del ccnl 1994-97 per l’area della dirigenza, nonchè carenza di motivazione.

L’Amministrazione, quale datore di lavoro, dopo che il dipendente aveva vinto il concorso, era tenuta ad iniziare e portare a termine il subprocedimento per la nomina dello stesso a dirigente.

Nel caso di specie, il concorso era stato indetto con D.M. 19 gennaio 1993, di modo che la norma regolatrice andava ricercata non nel D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 entrata in vigore successivamente al bando, ma nell’art. 25 dello stesso decreto legislativo, recante il regime transitorio. In ogni caso, l’art. 19 in questione, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, e l’art. 22 del ccnl del comparto Ministeri 1994-97 facevano obbligo di conferire l’incarico di dirigenza all’esito di un sub-procedimento interno, tenendo conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente.

5.4.- carenza di motivazione a proposito dell’obbligo dell’Amministrazione di portare a termine la procedura paraconcorsuale per le nomine dirigenziali prevista dal D.M. n. 1910 del 1997. Il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che tale procedura, pur iniziata con provvedimento del 13.4.00, mai fu portata a termine, di modo che le nomine a dirigente successive sarebbero illegittime, come peraltro risultante da un giudicato della giustizia amministrativa.

5.5.- violazione dell’art. 1337 c.c. e carenza di motivazione in punto di osservanza dei principi di buona fede e correttezza nella fase prccontrattuale e di risarcibilità del danno da trasferimento illegittimo.

Avrebbe errato il giudice di merito a non considerare contrario alla buona fede nella fase prccontrattuale il trasferimento del dipendente in data 29.12.00 dall’Ufficio delle Imposte dirette di Castellammare di Stabia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, essendo il provvedimento con tutta evidenza mirato a sottrarlo all’incarico dirigenziale presso l’Agenzia delle Entrate, di nuova istituzione ed operativa dall’1.1.01. Avendo l’Amministrazione conferito gli incarichi senza rispettare i vincoli previsti dal D.M. n. 1910 del 1997 ed essendogli derivato danno da tale violazione, il funzionario legittimamente vantava il titolo al risarcimento, da quantificare in misura quantomeno pari alle differenze retributive maturate tra il trattamento economico della qualifica ricoperta (C3) e quello di dirigente.

5.6.- carenza di motivazione in punto di mancato inserimento nel ruolo unico dirigenziale (r.u.d.) D.Lgs. n. 80 del 1993, ex art. 15 sostitutivo del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 23 avendo il giudice di merito fatto applicazione della L. n. 145 del 2002, abrogativa del ruolo unico, nonostante essa fosse entrata in vigore in un momento successivo alla nomina a dirigente.

6.- La difesa dell’Amministrazione eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, osservando che le stesse sono venute a giuridica esistenza solo a partire dall’1.1.01, mentre il concorso di cui il T. è risultato vincitore, bandito dal Ministro delle Finanze con D.M. 19 gennaio 1993, si concluse con l’approvazione della graduatoria finale adottata con il D.M. 9 luglio 1999.

Parte ricorrente sostiene, tuttavia, che la procedura concorsuale avrebbe potuto ritenersi conclusa solo a seguito dell’espletamento di un sub-procedimento destinato all’assegnazione definitiva dell’incarico dirigenziale, nella specie attivato e mai portato a termine. Ne deriva che, secondo l’assunto di parte ricorrente, il concorso sarebbe ancora sub iudice e che le dette Agenzie sono comunque legittimate ad essere in giudizio.

7.- La stessa difesa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la carenza dei quesiti di diritto, formulati in termini non conformi a quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c..

Come noto, il quesito di diritto che la parte ha l’onere di formulare nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa -che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi o sia formulato in modo generico, ma anche quello nel quale esso sia formulato in modo inconferente o solo implicito, così da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto (S.u., 28.9.07 n. 20360).

Tenuto conto di questi principi e presa visione dei quesiti in questione, il Collegio, pur non ravvisandone la eccepita carenza totale, si riserva di valutarne la sufficienza e congruenza in sede di esame specifico dei motivi.

8.- Sulla base della ricostruzione in fatto effettuata dal giudice di merito, deve rilevarsi che il dott. T. ha partecipato al concorso per titoli ed esami a 999 posti di dirigente indetto dal Ministero delle Finanze con D.M. 19 gennaio 1993, risultando vincitore all’esito dell’approvazione della graduatoria finale.

Il predetto, dipendente dell’Amministrazione finanziaria, prestò servizio presso la Direzione delle Imposte Dirette di Castellammare di Stabia fino al 29.12.00, quando fu trasferito alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, dalla quale fu successivamente trasferito all’Agenzia del Territorio.

La doglianza dell’attore non è, dunque, quella del mancato conferimento dell’incarico dirigenziale, riconosciuto dall’Amministrazione già all’atto della nuova destinazione sopra indicata – secondo la precisazione effettuata dall’Avvocatura a pag.

6 del controricorso – quanto quella del mancato ottenimento dell’assegnazione di uno specifico incarico corrispondente alla qualifica dirigenziale, per il conferimento del quale l’attore stesso assume che l’Amministrazione avrebbe nei suoi confronti seguito una procedura illegittima.

Oggetto della domanda del ricorrente è, pertanto, la declaratoria dell’illegittimità del comportamento negoziale dell’amministrazione e la affermazione del diritto del funzionario di ricevere una corretta proposta di incarico, oltre il risarcimento del danno.

9.- Tanto premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che nell’iter motivazionale del giudice di appello non si riscontra alcun vizio di extrapetizione, essendosi egli attenuto a rispondere all’appello in pieno raccordo alla domanda formulata dall’attore.

10.- Con il secondo motivo si sostiene che il giudice di merito non avrebbe bene individuato i limiti di discrezionalità dell’Amministrazione nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali, in relazione alla posizione soggettiva vantata dal candidato vincitore del concorso.

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel testo rilevante ai fini della presente controversia (risultante dal testo originario del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 con le modifiche successive, anteriori alla L. 15 luglio 2002, n. 145) prevedeva che “tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvi i casi di revoca di cui all’art. 21, nonchè il corrispondente trattamento economico. Quest’ultimo è regolato ai sensi dell’art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo” (comma 2).

La giurisprudenza ha affermato che, dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ai sensi di detto art. 19, il personale vincitore di concorso a posti di dirigente, pur risultando in possesso dell’idoneità professionale a svolgere le mansioni corrispondenti, acquista, tuttavia, la qualifica dirigenziale soltanto dopo la stipula di un contratto individuale di lavoro con cui l’Amministrazione lo destina a svolgere funzioni corrispondenti alla qualifica in questione. L’esito della procedura concorsuale e l’atto eventuale – unilaterale e non recettizio – di conferimento dell’incarico dirigenziale non costituiscono, invece, titolo per l’insorgenza del diritto del dipendente e dell’obbligo corrispondente dell’Amministrazione a stipulare il contratto, i quali a tutti gli effetti costituiscono posizioni soggettive (attive e passive) di carattere privatistico.

Corrispondendo alla qualifica dirigenziale soltanto l’attitudine ad assumere incarichi dirigenziali di qualunque tipo, dopo gli atti preliminari al contratto (quali l’esito della procedura concorsuale, l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale ed ogni altro atto che, patimenti, preceda la stipulazione del contratto), in capo al pubblico dipendente sono configuragli posizioni di interesse legittimo di diritto privato, ascrivibili pur sempre alla categoria dei diritti soggettivi, e come tali suscettibili di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria (v. Cass. 23.2.07 n. 4275 e l’ampia sintesi della giurisprudenza di legittimità ivi contenuta).

In particolare, secondo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 (con riguardo, peraltro, sia al testo originario che a quello modificato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, art. 3), l’atto di conferimento, a necessaria struttura unilaterale non ricettizia, ha natura di determinazione assunta dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell’art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs., la cui adozione rileva esclusivamente sul piano organizzatorio e ai fini dei controlli interni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Ne consegue che, pur essendo idoneo a ingenerare nel designato l’aspettativa al perfezionamento dell’incarico, prima della stipulazione del contratto, l’atto di conferimento non attribuisce allo stesso diritti ulteriori e diversi da quelli dei quali non fosse già titolare di fronte al potere organizzativo retto dal diritto privato (Cass. 20.4.04 n. 5659).

Giova sottolineare che tale affermazioni trovano la loro fonte proprio nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5 che parte ricorrente assume violato, ove dopo il primo comma – per il quale “le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa” – si afferma che le stesse determinazioni organizzative sono assunte dagli organi competenti “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.

Essendosi il giudice di merito attenuto a questi principi, il secondo motivo deve essere rigettato.

11.- Con il terzo ed il quarto motivo, da trattare in unico contesto per il collegamento evidente tra di loro esistente, parte ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che il giudice di merito prima ancora di considerare quali fossero i poteri dell’Amministrazione, avrebbe dovuto considerare se, nella fase successiva alla conclusione del concorso, essa non si fosse sottratta agli ulteriori oneri procedurali diretti alla stipula del contratto individuale di lavoro ad essa facenti carico.

La norma regolatrice della sua posizione, secondo il funzionario ricorrente, avrebbe dovuto essere ricercata non nel D.Lgs. 29 del 1993, art. 19 (poi confluita nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19), essendo essa entrata in vigore successivamente al bando di concorso (emanato con D.M. 19 gennaio 1993), ma nell’art. 25 dello stesso decreto legislativo che, nel testo originario (poi non più ripetuto e non approdato al testo unico D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevedeva una norma transitoria la quale affermava che “sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi” (pag.

11 del ricorso, terzo motivo).

Lo stesso ricorrente sostiene (non senza qualche incoerenza logica) che, comunque, l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 22 parte normativa del ccni del Comparto Ministeri, area dirigenza, che fa obbligo a ciascuna amministrazione di formulare in via preventiva i criteri e le modalità per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, “nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19” (pag.

13 del ricorso, terzo motivo). Da un altro lato ancora, sostiene che sarebbe stato violato dall’Amministrazione interessata il D.M. 23 dicembre 1997, n. 1910, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 e dell’art. 22 del detto contratto collettivo, in forza del quale era stato iniziato “il sub procedimento per il conferimento degli incarichi” (pag. 15-16 del ricorso, terzo e quarto motivo).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che questi due motivi non siano supportati da validi quesiti, in quanto l’analitica esposizione sopra evidenziata si conclude con la generica richiesta: a) di “precisare se, nonostante la privatizzazione permangano in vigore a limitazione della discrezionalità nel conferimento degli incarichi dirigenziali, i limiti e i vincoli contrattuali specifici previsti dalla normativa di settore … limiti e vincoli così come sopra evidenziati, ovvero nei termini che la S.C. ritenga di definire” (terzo motivo), e b) di pronunziare “in merito alla rilevanza per la decisione de quo dei fatti sopra evidenziati, nei termini appena sottoposti al riesame della Corte, in quanto la non sufficiente motivazione del giudice di appello impediva allo stesso di trarre la logica conseguenza della disapplicazione dei provvedimenti impugnati”.

Nei quesiti non c’è traccia delle corpose questioni di diritto tratteggiate nella trattazione dei motivi e, soprattutto, non è chiaro quale sia il principio di diritto che si chiede di affermare al Collegio, che non sia la affermazione generica dell’erroneità della sentenza impugnata.

Essendo evidente la violazione dei requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c. (v. sopra al n. 7), i due motivi vanno dichiarati inammissibili.

12.- Con il quinto motivo il ricorrente contesta la pronunzia del giudice di merito nella parte in cui ha escluso che l’Amministrazione avesse violato i principi di correttezza e buona fede, sostenendo che l’Amministrazione stessa avesse tenuto un non corretto comportamento precontrattuale, disponendo il suo trasferimento, in data 29.12.00, dalla sede di Castellammare di Stabia a quella di Napoli e sottraendolo all’incarico dirigenziale presso l’Agenzia delle Entrate di nuova istituzione operativa dall’1.1.01.

Al riguardo deve rilevarsi che, rivestendo gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali natura di determinazioni negoziali con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, effettivamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1 obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (Cass. 14.4.08 n. 9814 e 12.10.10 n. 21088).

Parte ricorrente reclama la mancata applicazione di questo principio alla fase precontrattuale e contesta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patito a seguito dell’illecito comportamento dell’Amministrazione.

Dato che il giudice di merito non affronta in maniera esplicita questo aspetto della responsabilità dell’Amministrazione, sarebbe stato onere del ricorrente lamentare il vizio di omesso esame da parte del giudice di merito, o, quantomeno, censurare la pronunzia dello stesso sotto il profilo dell’erronea interpretazione della propria domanda.

In ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto esporre per quale motivo un atto di per sè legittimo, quale il trasferimento di sede di un proprio funzionario, avrebbe dato luogo a violazione dell’obbligo di buona fede negoziale dell’Amministrazione, indicando quantomeno il contenuto dei provvedimenti adottati e le fonti amministrative generali che sarebbero state violate.

Ne deriva che il motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto la sua formulazione è carente e, comunque, sottende una questione che è da ritenere inammissibilmente proposta solo in sede di legittimità.

13.- Con l’ultimo motivo il dott. T. contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, essendo stato il ruolo unico dirigenziale (r.u.d.) abolito dalla L. n. 145 del 2002, egli non aveva tratto alcuna lesione dal mancato inserimento, così escludendo ogni diritto risarcitorio; avrebbe dovuto affermarsi, invece, che l’abolizione non aveva effetto nei suoi confronti, essendo intervenuta dopo la sua nomina a dirigente.

Deve osservarsi che il ruolo unico dei dirigenti ha avuto breve vita, in quanto, istituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 15 che ha sostituito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 23 è stato soppresso dalla L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 4, che, modificando l’art. 23 in questione, ha abrogato la norma istitutiva.

Secondo le disposizioni contenute nell’art. 23 (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, nonchè nel D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di attuazione del r.u.d.), l’Amministrazione poteva – tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle nuove dinamiche nascenti dalla privatizzazione del pubblico impiego – ritenere di non avvalersi di un determinato dipendente, al fine del conferimento di un incarico dirigenziale, mettendolo così a disposizione nel ruolo unico dei dirigenti. Veniva così a formarsi una base di riserva per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato (D.P.R. n. 150 del 1999, art. 6, commi 1 e 2).

Il ricorrente, tuttavia, non era nella condizione di giovarsi di questa norma. Nella specie, infatti, l’Amministrazione non ritenne di non avvalersi del dott. T., ma, anzi, lo interpellò ripetutamente per la stipula del contratto. Il non inserimento per il breve periodo di ulteriore vigenza del ruolo unico, fu, quindi, frutto non della decisione di non utilizzare il dipendente, ma la conseguenza del provvedimento di decadenza a lui irrogato.

Conseguentemente, in relazione alla vicenda concreta in esame, per la gestione fatta del rapporto dirigenziale l’amministrazione non aveva alcun onere di iscrivere il dipendente nel ruolo unico, ritenendo che egli fosse incorso nella decadenza dall’incarico.

Il motivo è, dunque, infondato e, quantunque,, con questa diversa motivazione, la sentenza sul punto deve essere confermata.

14. In ragione dell’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e, in considerazione dell’unica difesa delle Amministrazioni controricorrenti, vanno liquidate in unica soluzione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida complessivamente per tutti i controricorrenti in Euro 21,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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