Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11901 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29384-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA
MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– ricorrente –
contro
F.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 113/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il
29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con sentenza n. 113/2019 il Tribunale di Patti, in sede di procedimento ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato F.R. invalida civile ai fini del conseguimento del diritto alla indennità di accompagnamento ed ai benefici di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, con decorrenza dalla domanda amministrativa ed aveva condannato l’Inps a corrispondere la predetta indennità, oltre ai ratei già maturati, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tribunale aveva richiamato l’esito dell’indagine peritale svolta nel corso del giudizio.
Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a due motivi.
La F. era rimasta intimata.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 429 c.p.c.. e 132 n. 4 c.p.c. Carenza assoluta di motivazione e motivazione apparente, nonchè contrasto tra dispositivo e motivazione con conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Deduce l’Inps che II tribunale ha erroneamente dichiarato il diritto alle prestazioni e condannato l’Inps richiamando la CTU, pur avendo, quest’ultima, accertato una situazione di assenza delle condizioni utili alle prestazioni.
2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, riconosciuto il diritto alle suddette prestazioni, in assenza delle prescrizioni dettate dalle norme richiamate.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Entrambe le censure mirano a evidenziare il contrasto tra esiti dell’accertamento medico legale e decisione del tribunale.
Come sì evince dall’indagine peritale, il cui contenuto è stato correttamente riportato nel ricorso in esame, F.R. ” risulta invalida ultrasessantacinquenne con grave difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età nrella misura percentuale del 100% ai soli fini della assistenza sociosanitaria con decorrenza 7.7.2016 ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6 e del D.Lgs. n. 134 del 1998, art. 5, comma 7, poichè è persona in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita”.
Anche con riguardo allo status di handicap la ctu ha riconosciuto minorazioni determinative di “condizioni di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma l”, dunque diverse da quelle invocate (status di handicap di cui all’art. 3, comma 3).
Entrambe le condizioni accertate nell’elaborato peritale risultano pertanto differenti rispetto alla determinazione del tribunale che, pur richiamando l’esito dell’accertamento medico legale, ha poi, in concreto, statuito diversamente da quello, senza addurre motivazione alcuna in merito ad una diversa scelta decisionale.
Quest’ultima, oltre che incoerente, risulta quindi adottata in assenza delle condizioni medico legali richieste per le prestazioni riconosciute (L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3).
Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza deve essere cassata e rinviata la causa al tribunale di Patti che, diverso giudice, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolto e rinvia al Tribunale di Patti, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021