Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11900 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25638/2013 proposto da:

S.M., (OMISSIS), D.G.

(OMISSIS), S.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo

studio dell’avvocato MARCO FRAZZINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSARIO ALBERGHINA giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.M., ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1398/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/03/2013, R.G.N. 3287/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ROSARIO ALBERGHINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento dell’ultimo

motivo, rigetto degli altri.

Fatto

I FATTI

Nel 2004 S.M. e il figlio P., all’epoca tredicenne, rimanevano coinvolti in un incidente stradale tra il motoveicolo condotto dal S. sul quale era trasportato il figlio e un taxi, a seguito del quale il minore P. riportava lesioni al volto, ai denti, al ginocchio e ad uno degli arti inferiori.

Nel 2005 i genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, incassavano in acconto, la somma di Euro 45.000,00 offerta da La Piemontese Ass.ni, assicuratrice del taxi a titolo di risarcimento del danno patito dal minore.

Iniziato il giudizio di merito nei confronti della Piemontese e di V.M., conducente e proprietario del taxi, per l’integrale risarcimento del danno, con intervento di S.M. per i danni riportati in proprio, esso si concludeva nel 2011 con sentenza del Tribunale di Milano, che dichiarava inammissibile la domanda proposta da S.M. in proprio con l’atto di intervento del 2006 e rigettava le domande risarcitorie proposte, con l’atto di citazione, dai genitori del minore, S.M. e D.G. per il risarcimento del danno non patrimoniale subito in proprio, quali prossimi congiunti del danneggiato. Quanto ai danni subiti dal minore, ritenuta la responsabilità del sinistro in capo al V. nella misura dell’80%, tenuto conto del versamento effettuato in favore degli attori di Euro 45.000,00, il tribunale rigettava la domanda volta alla corresponsione di una maggior somma rispetto a quanto spontaneamente versato dall’assicurazione, ritenendo integralmente soddisfatto il minore e compensava le spese di causa.

La Corte d’Appello di Milano all’esito del giudizio di appello, con la sentenza qui impugnata, riteneva unico responsabile del sinistro il V. e condannava quest’ultimo a corrispondere al minore l’eventuale differenza tra quanto già percepito dall’assicurazione e la somma liquidata (per quantificare la quale recepiva la liquidazione del danno effettuata in primo grado, eliminando l’abbattimento percentuale nella misura del 20% praticato dal tribunale in considerazione del concorso di colpa del conducente della moto, aumentando l’importo relativo alle spese future necessarie per la sostituzione degli impianti dentari), rigettando per il resto l’appello sia quanto alle domande proposte dai genitori in proprio sia quanto al riconoscimento di un maggior importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita della capacità lavorativa in favore del minore. Compensava le spese.

S.M. e P. e D.G. propongono quattro motivi di ricorso per cassazione nei confronti di Italiana Ass.ni s.p.a. (già Piemontese Ass.ni) e V.M., per la cassazione della sentenza n. 1398/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Milano in data 26 marzo 2013, non notificata.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Non vi sono memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Richiamano l’attenzione sul fatto che la corte distrettuale ha attribuito l’esclusiva responsabilità del sinistro al V. escludendo il concorso di colpa dell’altro conducente e che non ha ritenuto di esaminare, ritenendolo forse assorbito, il secondo motivo di appello proposto dai ricorrenti, con il quale essi lamentavano che il giudice di prime cure avesse palesemente violato l’art. 2055 c.c..

Il tribunale non aveva considerato infatti che il minore S. P., danneggiato, non aveva svolto parte attiva nello scontro

tra i veicoli, in quanto viaggiava come semplice trasportato sulla moto del padre e quindi la sua situazione era quella di danneggiato a seguito di un illecito imputabile a più persone, che avrebbe avuto diritto in quanto tale a pretendere il risarcimento per l’intero da uno solo dei coobbligati a sua scelta, a prescindere dalla ripartizione interna tra di essi delle responsabilità.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse e perchè la censura è in realtà rivolta verso una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e non nella sentenza di appello impugnata. La sentenza di appello ha deciso diversamente dal primo grado sulla responsabilità del sinistro, attribuendola in via esclusiva al conducente del taxi, ed avendo riformato sul punto la sentenza di primo grado – circostanza di cui danno atto gli stessi ricorrenti –

è caduta anche la statuizione relativa all’abbattimento percentuale del 20%, erroneamente indicata in primo grado in considerazione del concorso di colpa in quella sede ritenuto sussistente tra il conducente del motoveicolo e il conducente del taxi senza considerare il diritto del trasportato ad essere integralmente risarcito a prescindere dalla ripartizione interna delle responsabilità tra i coautori dello scontro del quale era rimasto vittima.

Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che indicano nel fatto che la sentenza di appello, nonostante i dettagliati rilievi degli appellanti, non ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, non tenendo conto delle dettagliate censure mosse dai ricorrenti al lavoro del consulente d’ufficio, che avrebbe posto a base della sua valutazione solo il referto del pronto soccorso e non anche le molteplici ricevute attestanti sia le spese sia soprattutto le cure mediche alle quali si era dovuto sottoporre il ragazzo concludendo nel senso di escludere ogni incidenza sulla futura capacità lavorativa delle invalidità riportate.

Il motivo, nella parte in cui fa riferimento alla denuncia di un vizio di motivazione, è infondato, attesa la ristretta rilevanza attuale del vizio di motivazione, circoscritta alla sostanziale mancanza della motivazione. I ricorrenti non indicano neppure con precisione i passi della sentenza che ritengono affetti da carenza motivazionale, e rivolgono le loro censure, inammissibilmente, direttamente avverso la consulenza stessa. A ciò si aggiunga che la sentenza ha esaminato le critiche rivolte dai ricorrenti all’elaborato del tecnico ed ha risposto adeguatamente, ritenendo superflua la rinnovazione della consulenza atteso che non ha ritenuto necessarie particolari competenze tecniche, che esulassero da quelle di cui disponeva la corte, per esaminare gli elementi che i ricorrenti deducevano non essere stati presi adeguatamente in considerazione, ovvero la documentazione relativa alle spese mediche sostenute e da sostenere con ragionevole certezza in futuro. La critica avrebbe quindi dovuto essere rivolta direttamente avverso i criteri adottati per la liquidazione del danno, se ritenuti inidonei ad una sua integrale riparazione, e non verso la scelta motivata del giudice d’appello di non far nuovamente ricorso all’ausilio del consulente tecnico.

All’interno sempre del secondo motivo i ricorrenti contestano poi che sia rigettata la domanda volta al riconoscimento del danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa specifica, perchè esclusa dagli accertamenti medico legali che hanno sottovalutato le ripercussioni anche psicologiche degli esiti cicatriziali dell’incidente e della avulsione di sei denti: tale censura, ritenuta generica in appello, è stata ribadita su un piano puramente fattuale senza precisarne la specificità in relazione alla possibile riduzione della capacità lavorativa.

Il terzo motivo è proposto nell’esclusivo interesse dei genitori di S.P.: con esso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2049 c.c. e art. 185 c.p., in relazione l’omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione laddove ha escluso la risarcibilità del danno morale in capo ai genitori del S. in quanto persone diverse dalla parte offesa dal reato.

Il motivo è infondato.

E’ ben vero che il congiunto è legittimato ad agire iure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale personalmente subito in conseguenza dei danni alla persona riportati da un familiare, spettando al giudice di merito apprezzare la concreta esistenza di questo danno e, ove esistente, effettuarne una valutazione necessariamente equitativa nella quale si tenga conto, ai fini della necessaria personalizzazione del danno, sia della gravità dei danni diretti subiti dal danneggiato, in questo caso il minore, sia della relazione di parentela ed affettiva esistente tra chi agisce e il danneggiato principale.

Tuttavia, la corte d’appello non si è discostata da questi principi laddove ha negato l’ingresso a questa voce di danno, avendo tenuto in considerazione il fatto che il sinistro avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze, che le lesioni subite dal ragazzo erano al limite di quelle considerate lievi dal legislatore, e che non era stata riscontrata la presenza a carico dei genitori di qualsiasi alterazione fisiopsichica da porsi in rapporto di causalità con l’incidente in cui era rimasto coinvolto il figlio. Da tutti questi elementi traeva motivatamente la conclusione che non potesse esserne derivato un apprezzabile danno non patrimoniale ai genitori.

Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver il giudice di appello compensato le spese del giudizio, sulla base della considerazione che l’assicurazione mise a disposizione una somma, ben poco inferiore a quella giudizialmente liquidata, già nel 2006, quindi prima dell’inizio del giudizio, e reputando di conseguenza ingiustificata la scelta di adire l’autorità giudiziaria con un non trascurabile impiego di risorse da parte del sistema giudiziario senza apprezzabili benefici per le parti. Al di là delle ragioni che hanno portato alla compensazione, il motivo va rigettato, in quanto, in tema di liquidazione delle spese di giudizio il vizio di violazione di legge potrebbe essere validamente invocato soltanto ove le stesse fossero state poste in tutto o in parte a carico della parte vittoriosa e non anche in caso di compensazione (tra le altre, Cass. n. 15317 del 2013), esulando invece da tale sindacato e rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (salva la necessità di soddisfare gli obblighi di motivazione pro tempore vigenti).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Data la natura della vicenda, si giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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