Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1190 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/01/2020), n.1190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7696/2018 proposto da:

K.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino, 7 presso

lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Tartini Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12

Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Cagliari, con il quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale, a sua volta reiettivo della richiesta di protezione internazionale.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di censura, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis come risultante dopo il D.L. n. 13 del 2017 conv. in L. n. 46 del 2017, di cui in caso contrario lamenta l’illegittimità costituzionale, nonchè la eliminazione del grado di appello.

Sotto quest’ultimo profilo, il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato ormai chiarito (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700) che è “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione”.

Sotto il primo profilo il ricorso è invece fondato, posto che “L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta dal D.L. n. 13 del 2017 nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle commissioni territoriali emesse anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. 5 novembre 2018, n. 28117).

In sostanza, è fondato solo il primo motivo, con assorbimento del secondo e manifesta infondatezza del terzo motivo.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e il giudizio va rinviato davanti al Tribunale ordinario di Cagliari, in diversa composizione, che applicherà il suddetto principio di diritto e pronuncerà sul merito del ricorso, oltre che sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e respinto il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio al Tribunale ordinario di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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